Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Tribunale di Trapani. Usura sopravvenuta: irrilevante nei mutui....
Tribunale di Trapani. Usura sopravvenuta: irrilevante nei mutui.
Tribunale Trapani, Sent., 26/06/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trapani

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano Sole ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 570 dell'anno 2016

TRA

D.B.C., nata ad A. il (...), rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Gruppuso e Rosario Papania, giusta procura in atti

ATTORI

Contro

S.C.B. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca Andrea Cantone e Roberto Costanza, giusta procura in atti

CONVENUTA

Avente ad oggetto: azione di ripetizione di indebito
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con citazione ritualmente notificata l'attrice conveniva in giudizio S.C.B. s.p.a. chiedendo dichiararsi l'usurarietà degli interessi pattuiti e illegittimamente percepiti dall'istituto finanziario (art. 1 comma 1 della L. n. 108 del 1996), in relazione ad un contratto di mutuo stipulato il 15-11-2008; per l'effetto, dichiararsi dovuta la sola sorte capitale e disporsi la restituzione delle somme versate a titolo di interesse.

In particolare, parte attrice deduceva di aver stipulato un contratto di mutuo per l'ammontare di Euro 50.000,00, da restituirsi in 10 anni mediante il pagamento di n. (...) rate mensili pari ad Euro 589,00; quanto alla regolamentazione economica del rapporto, l'attrice deduceva che il mutuo prevedeva un tasso annuo nominale fisso del 6,022%. Nondimeno, l'attrice evidenziava che il contratto prevedeva, non soltanto per il caso di inadempimento l'applicazione di un interesse di mora, ma altresì una penale pari all'1% in caso di estinzione anticipata del contratto: tale voce di costo, secondo la prospettazione dell'attrice andrebbe computata nel calcolo del TEG, con conseguente sforamento del tasso rispetto alla soglia dell'usura ex L. n. 108 del 1996, con conseguente necessità di rideterminare il saldo tenuto conto del disposto di cui all'art. 1815 c.c.

Sotto altro profilo, veniva evidenziata la difformità tra il tasso di interesse pattuito ed il tasso concretamente applicato, con conseguente nullità della clausola per difetto di determinatezza dell'interesse ultralegale, anche in considerazione dell'illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese adottato, foriero di effetti anatocistici.

Infine, veniva dedotta la contrarietà a buona fede del comportamento posto in essere da parte convenuta nell'esecuzione del contratto.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la società finanziaria contestava variamente le doglianze di parte attrice, deducendo la piena legittimità degli interessi pattuiti, e chiedendo pertanto rigettarsi la domanda formulata ex adverso.

In sede istruttoria veniva disposta C.T.U. contabile.

Le domande vanno rigettate.

In via preliminare giova evidenziare come ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p. per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese ... collegate alla erogazione del credito". La formula "collegamento all'erogazione del credito" è evidentemente più ampia di quella ("in corrispettivo della prestazione di denaro") prevista dal co. 1, poiché copre anche costi del credito diversi dagli interessi corrispettivi, comunque inerenti alla concessione di credito ancorché estranei o in posizione accessoria rispetto al sinallagma. Peraltro lo stesso art. 644 co. 4 fa riferimento a "remunerazioni a qualsiasi titolo"; così come la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. un. del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 conv. in L. 27 febbraio 2001, n. 24 ("interessi ... promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo").

Prendendo le mosse da tale quadro normativo, la Corte di Cassazione, in più occasioni, si è espressa nel considerare rilevante, ai fini della verifica del rispetto delle soglie d'usura, anche la clausola che prevede l'applicazione di interessi moratori (Cfr. Cass. 9 gennaio 2013, n. 350; Cass. 11 gennaio 2013, n. 602 e n. 603; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).

Tale conclusione esegetica si fonda, per l'appunto, sulla considerazione che l'art. 644, comma 4, c.p. assume una portata essenzialmente onnicomprensiva, che ricomprende non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito.

La nozione consente di assoggettare alla valutazione di usurarietà ogni forma di interesse stabilito da una parte a carico dell'altra in relazione alla messa a disposizione del denaro, ivi compresi gli interessi di mora.

Tale conclusione trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 25 febbraio 2002, n. 29), che, chiamata a pronunciarsi sulla legge di interpretazione autentica (D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della L. 28 febbraio 2001, n. 24), seppure in via del tutto incidentale, ha affermato la rilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa anti usura.

Ebbene, conformemente a quanto affermato da numerose pronunce di merito, deve ritenersi che anche la penale per l'estinzione anticipata sia inerente alla concessione del credito. La pattuizione è contenuta nel contratto e può agevolmente assumersi come condicio sine qua non per la concessione del credito. Regola preventivamente le conseguenze economiche del recesso del cliente e ha quindi la funzione di stimolare il regolare adempimento del contratto. Costituisce un succedaneo delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto dell'anticipata estinzione.

E tuttavia, altra questione è quella dell'individuazione, sul piano dei rimedi, delle conseguenze in caso di sforamento del solo interesse moratorio, ovvero della penale per estinzione anticipata.

E invero, la domanda formulata dalla parte attrice prende le mosse da una ricostruzione del fenomeno usurario, che prospetta in caso di sforamento del TEG, ricostruito conglobando al suo interno ogni voce connessa all'erogazione del credito, e quindi anche tenendo conto della penale per estinzione anticipata, le conseguenze previste dall'art. 1815 comma 2 c.c., vale a dire l'eliminazione di ogni interesse dovuto.

Questo Tribunale, pur non ignorando la presenza di un orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 23192/2017), secondo il quale, in caso di pattuizione di interessi di mora usurari, l'intero regolamento negoziale viene travolto dalla sanzione di nullità contemplata dall'art. 1815, II comma, c.c. , con conseguente conversione forzosa del mutuo da oneroso in gratuito, non ritiene di poterlo condividere.

Ed invero, nel fornire risposta al problema non può non considerarsi la diversità di natura e funzione del tasso di interesse corrispettivo, rispetto alla natura e funzione della penale per estinzione anticipata.

Ed invero, il tasso corrispettivo, si applica in via fisiologica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento. Esso è espressione della naturale fruttuosità del denaro.

La commissione per estinzione anticipata si qualifica giuridicamente come multa penitenziale (art. 1373 co. 3 c.c.), essendo il corrispettivo della facoltà di recesso concessa al mutuatario, per l'intero capitale o per una parte: la funzione della commissione è quindi quella di ristorare forfetariamente l'istituto di credito delle remunerazioni perdute per effetto dell'anticipata chiusura del rapporto negoziale.

La diversità funzionale dei due tipi di accessori del credito impone di ritenere che la nullità della clausola determinativa della penale per l'estinzione anticipata sia destinata a travolgere unicamente la clausola stessa e non l'intero assetto negoziale voluto dalle parti.

Conferma di tale soluzione va rinvenuta nel recente orientamento della Corte di Cassazione contenuto nella Ordinanza n. 21470 del 15/09/2017.

La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, il superamento del tasso soglia con riferimento all'extra fido non incida sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collochino entro i limiti dell'accordato.

Ed invero, "l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano...Nell'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto (per l'indebitamento che si produca entro i limiti del fido) un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione (relativa, nella specie, agli interessi sul c.d. extra fido): e se non si comunica l'invalidità, non si comunica nemmeno l'inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell'invalidità si origina" (nel senso dell'esclusione del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 1815 c.c. in caso di sforamento degli interessi moratori, di recente si veda altresì Cass. n. 27442 del 30/10/2018).

Tale principio può essere tranquillamente esteso anche alla previsione della clausola determinativa di una penale per estinzione anticipata che ontologicamente è destinata a trovare applicazione alternativa rispetto alla clausola determinativa degli interessi corrispettivi, prevedendo l'integrale rimborso anticipato della somma mutuata.

Applicando tali principi al caso di specie, deve, pertanto, ritenersi che l'accertamento della natura usuraria della penale per estinzione anticipata prevista dal regolamento contrattuale voluto dalle parti comporti la nullità della sola clausola, senza determinare la più grave conseguenza, invocata da parte attrice, della gratuità del contratto di mutuo.

A ciò deve aggiungersi che la parte attrice non ha nemmeno prospettato nel proprio atto introduttivo l'applicazione effettiva di tale penale, essendo al contrario pacifico che il rapporto si è concluso in data 15 novembre 2018, con la corresponsione da parte dell'attrice dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento.

Ne consegue che, nel caso di specie, la rilevanza della clausola contestata non può che ritenersi meramente "ipotetica", in quanto di fatto mai sostanzialmente applicata.

Anche le ulteriori doglianze evidenziate si rivelano del tutto infondate.

Ed invero, in relazione alla dedotta illegittimità del sistema di ammortamento c.d. alla francese, si osserva quanto segue.

Tale forma di ammortamento prevede una rata costante (a differenza del cd. ammortamento all'italiana, in cui la rata non è sempre uguale) con importo che comprende sia il capitale, che gli interessi maturati nel relativo periodo. Gli interessi sono a scalare, ovvero sono decrescenti man mano che viene rimborsato il debito. Le rate, dunque, sono composte inizialmente più da interessi, che capitale, mentre mano a mano che ci si avvicina il termine, la proporzione tende a invertirsi.

Ora, secondo un orientamento accolto in alcune pronunce di merito la formula utilizzata per compiere il calcolo prevede sempre una forma implicita di capitalizzazione degli interessi e, quindi, un anatocismo, in contrasto con l'art. 1283 c.c..

Tale tesi non merita di essere accolta.

Gli interessi e la quota capitale scaduti, infatti, escono dal rapporto finanziario in senso stretto, per cui non si può configurare anatocismo in relazione agli interessi corrispettivi. Il metodo di ammortamento alla francese, dunque, non implica automaticamente alcun fenomeno di capitalizzazione, perché gli interessi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente (capitale oggetto della rata scaduta) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. La modalità di espressione di un tasso di interesse, dunque, non può mai di per sé generare un effetto anatocistico. Ne deriva che la relativa pattuizione può ritenersi valida e non inficiata da nullità ex art. 1283 c.c..

Va altresì escluso che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra legale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c. Tale ipotesi si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare - in caso di tasso variabile - in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza del tasso ultra legale pattuito e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la norma sostituiva e integrativa di cui all'art. 1284, III comma, c.c.

Nel caso di specie il mutuo oggetto di causa non contiene clausole nulle, tenuto conto peraltro che il tasso era fisso.

Infine, la dedotta difformità tra tasso di interesse pattuito e tasso applicato è stata recisamente negata dalla CTU espletata, la quale ha avuto modo di evidenziare che: "Il piano di ammortamento sviluppato secondo quanto previsto dal contratto e risultato conforme con quello della Banca. In particolare, l'ammortamento "alla francese" prevede la determinazione dell'importo della rata costante, che risulta dall'equivalenza tra l'importo finanziato alla data di stipula e i flussi di pagamento futuri, attualizzati al tasso contrattuale pari al 6,02%: il calcolo restituisce il valore della rata di Euro 588,94 contro quello pari ad Euro 589,00 indicato nelle condizioni economiche del contratto, frutto, probabilmente di un arrotondamento.

Nessuna indeterminatezza della clausola determinativa del tasso di interesse, dunque.

Alla luce di tali considerazioni la domanda proposta va rigettata.

La parte convenuta non può nemmeno essere condannata a versare in favore dell'erario di una somma pari al contributo unificato versato, posto che la mancata partecipazione all'incontro di mediazione svoltosi è giustificata dalla totale infondatezza delle pretese vantate ex adverso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Le spese di CTU (già liquidate), vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande formulate da parte attrice;

- Condanna l'attrice a rifondere le spese di lite affrontate da parte convenuta che si liquidano nella misura di Euro 3.950,00 oltre spese generali, IVA e CP come per legge.

- Pone le spese di CTU a carico di parte attrice;

Così deciso in Trapani, il 25 giugno 2019.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2019.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza