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Sentenza

L'agilità del gatto e la dubbia natura oggettiva della responsabilità da cose in...
L'agilità del gatto e la dubbia natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia
Tribunale Milano sez. X, 16/01/2020, n.413


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                    TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO                    
                        SEZIONE DECIMA CIVILE                        
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato
ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente                                
                                SENTENZA                             
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 50118/2018 promossa da:
MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI SPA (C.F. (omissis...)), rappresentata
e difesa dall'avvocato ALIMENTO ADRIANO;                             
                                                           APPELLANTE
                                 contro                              
(omissis...)                                                         
                                                            APPELLATA
                               CONCLUSIONI                           
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 6 novembre 2019.

Fatto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (omissis...) conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano la Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al risarcimento del danno subito in occasione del sinistro avvenuto in data 23 febbraio 2016, alle ore 5,30.

Esponeva l'attrice che, in quelle circostanze di tempo e di luogo, (omissis...) suo convivente, procedeva alla guida della Fiat 500 tg. (omissis...) di sua proprietà; "mentre percorreva il tratto autostradale Milano-Genova lungo la carreggiata nord, subito dopo l'uscita di Cantalupa all'altezza del chilometro 0+000 veniva a collisione con un gatto che improvvisamente attraversava la carreggiata autostradale".

Addebitando alla convenuta una responsabilità a norma dell'art. 2051 cod. civ., ne chiedeva quindi la condanna al risarcimento del danno subito dall'auto.

Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando le pretese dell'attrice.

Svolta l'istruttoria, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza n. 6354 del 2018 (deliberata il 28 marzo 2018), il Giudice di Pace accoglieva pressochè integralmente la domanda, configurando l'applicabilità dell'art. 2051 nel caso di specie e condannava la convenuta al risarcimento del danno, quantificato in Euro 2.095,00, oltre interessi legali, con condanna alla rifusione delle spese processuali.

Avverso questa decisione ha proposto appello la soccombente convenuta, affidandosi a tre motivi.

Si costituiva nel procedimento di gravame la (omissis...) chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.

Le parti precisavano le conclusioni nel giudizio di secondo grado all'udienza del 6 novembre 2019. Il Giudice ordinava la discussione orale della causa a norma dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..

Quindi, all'udienza del 16 gennaio 2020 il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. L'appello si basa su tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, la Milano Serravalle censura la sentenza per violazione dell'art. 2967 cod. civ..

Ritiene in particolare l'appellante che nel giudizio di primo grado la parte attrice (omissis...) non abbia

fornito la prova del nesso causale tra il presunto evento e i danni lamentati.

La motivazione, infatti, si baserebbe - secondo l'appellante - sulla testimonianza di (omissis...), il quale ha riferito l'evento dell'investimento; tuttavia - prosegue il motivo di gravame - il teste non avrebbe potuto essere sentito (come già eccepito in sede di escussione avanti al giudice di prime cure), in quanto conducente dell'auto e quindi titolare di un "concreto interesse ad attribuire la causa dell'investimento ad un terzo soggetto, quale è la società convenuta".

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ritiene che l'attrice abbia fornito la prova dell'evento dell'investimento e del rapporto di causalità tra quest'ultimo e il danno lamentato.

A tali conclusioni si può giungere, del resto, sulla base non solo della testimonianza del (omissis...) ma anche prendendo in considerazione ulteriori assorbenti circostanze.

In particolare, risulta dal verbale della Polizia Stradale (prodotto sub doc. 1 fasc. attrice primo grado) che gli agenti - pur non avendo assistito all'evento (come confermato dal teste Lu. De St.) - hanno riferito: "La carcassa dell'animale veniva poi rinvenuta e rimossa, sempre sulla stessa corsia di marcia da parte di personale della società autostrade".

Tale ritrovamento, congiuntamente all'esame delle fotografie sub doc. 2 fasc. attrice primo grado, consente - a prescindere dalla testimonianza di (omissis...) - di ritenere - a norma dell'art. 2729,

primo comma, cod. civ. - raggiunta la prova dell'evento dell'investimento.

Infatti, le fotografie prodotte e i rilievi effettuati nell'immediatezza dalla Polizia Stradale costituiscono circostanze gravi, precise e concordanti idonee a comprovare il fatto ignorato dell'incidente, cagionato con le modalità descritte dall'attrice nel presente giudizio.

2.2. Il secondo motivo di appello censura la sentenza per aver erroneamente applicato l'art. 2051 cod. civ., deducendo una responsabilità a carico della Milano-Serravalle, senza tenere conto della sussistenza del caso fortuito.

Il motivo è fondato.

La censura consiste, sostanzialmente, in una critica alla sentenza per aver erroneamente applicato l'art. 2051 cod. civ.; in particolare, oggetto del motivo è l'invocata applicabilità del "caso fortuito" alla fattispecie concreta.

Come noto, per consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'art. 2051 configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.

Il tema della responsabilità da cosa in custodia è stato oggetto di dibattito in dottrina ed è stato affrontato più volte in giurisprudenza. Da ultimo, ci sono stati importanti arresti della Corte di cassazione. In particolare la Cassazione ha precisato, tra l'altro, che "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno delle caratteristiche intrinseche della prima" (Cass., sez. III civ., 16 novembre 2017-1. febbraio 2018, n. 2480, n. 2481, n. 2482; v. anche, ex plurimis, Cass., sez. HI civ., ord. 16 novembre 2017-1. febbraio 2018, n. 2477, punto 7.1; Cass., 22 marzo-12 maggio 2017, n. 11785, punto 4; Cass., sez. III civ., 5 dicembre 2011-9 maggio 2012, n. 7037).

L'unico elemento idoneo ad escludere la responsabilità del custode è il caso fortuito.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato: "La responsabilità del custode, per i danni causati dalla cosa che è in sua custodia, è esclusa quando questi dimostri "il caso fortuito": così stabilisce l'art. 2051 c.c..

Il codice civile non dà la definizione di "caso fortuito": nondimeno; per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. (...)

"Caso fortuito", dunque, per la nostra legge è quell'evento che non poteva essere previsto (ad esempio, un terremoto) (...).

La condotta della vittima d'un danno causato da una cosa in custodia, pertanto, in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi "caso fortuito "; e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode (tra le più recenti, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015)" (Cass., sez. III civ., 11 luglio-31 ottobre 2017, n. 25837).

Una volta che l'attore - come nel caso di specie - ha fornito la prova della sussistenza del rapporto di custodia e del nesso eziologico, occorre quindi prendere in esame l'eccezione del convenuto, relativa alla sussistenza del caso fortuito.

Il Tribunale ritiene che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di caso fortuito.

In proposito, si deve osservare quanto segue.

Il "caso fortuito" cui fa riferimento l'art. 2051 riguarda la "esistenza di un fatto estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale" (Cass., 11785/2017 cit., punto 4, e riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati).

Esso "attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (...)" (Cass., 7037/2012 cit.); più nello specifico, la Corte ha affermato che il caso fortuito va inteso "dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode" (Cass., 2477/2018 cit., nella quale si legge: "tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa e elidendone l'efficacia condizionante").

Come noto, la giurisprudenza granitica della Corte di cassazione identifica il caso fortuito in tre ipotesi: il fatto naturale, il fatto del terzo (v. Cass., 10 luglio 2018, n. 18075) ovvero anche il fatto dello stesso danneggiato (cfr. Cass., sez. III civ., 28 giugno 2019, n. 17443, punto 2 del considerato in diritto, e giurisprudenza di legittimità ivi citata).

In tutti i casi, si tratta di eventi idonei ad interrompere il nesso di causalità con il danno lamentato dall'attore-danneggiato. Questa interruzione del nesso causale può essere ravvisata- in considerazione della natura oggettiva della responsabilità - solamente in eventi eccezionali ed imprevedibili, talmente straordinari da essere idonei ad "elidere il nesso di causa altrimenti esistente" (sentenza n. 2477/2018).

Giova rilevare che la giurisprudenza nell'ipotesi di presenza di cera sparsa sulla strada, che aveva cagionato la perdita di controllo di un motociclo, ha affermato che il caso fortuito non può non essere imprevedibile, "per la natura del fatto in sè e/o per il tempo ontologicamente insufficiente a custodirne la cosa (...). L'ente non è responsabile in tale fattispecie solo se si è verificata una non prevedibile alterazione dello stato della cosa, il caso fortuito venendo ad essere costituito soltanto dalla alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile" (Cass., sez. VI-3, 23 gennaio 2019, n. 1725, punto 5).

Nell'ipotesi, poi, di presenza di macchia d'olio sul manto stradale, la Corte di cassazione ha evidenziato la necessità che l'ente gestore debba, "anche sulla base di presunzioni semplici, dimostrare che la macchia era tanto recente rispetto all'incidente da non potersi evitare che lo causasse" (Cass., sez. III civ., 15 marzo 2019, n. 7361).

Inoltre, per quanto attiene al caso fortuito riconducibile alla presenza degli animali sulla carreggiata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, nell'ipotesi di un capriolo sulla sede autostradale, incombe sull'ente la prova che detta presenza sia stata "determinata da fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad es., la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente, ad opera di vandali, oppure di inopinato abbandono dell'animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone" (sentenza n. 11785/2017). In altra occasione, sempre con riferimento all'attraversamento di animale di grossa taglia (nella specie, un bovino), la Corte di cassazione ha ribadito la necessità che il giudice di merito accertasse "se ricorressero o meno gli estremi del caso fortuito, ossia della obiettiva imprevedibilità ex ante dell'ingombro della carreggiata e se tale ingombro conservasse, al momento del sinistro, i connotati di eccezionalità ed inevitabilità propri del fortuito", essendo del tutto inconferente l'affermazione della inesistenza di violazioni di norme di precauzione da parte del custode (sentenza n. 2477/2018).

Nella fattispecie concreta è incontroverso che non sia stata fornita alcuna prova della presenza di terzi che abbiano in qualche modo determinato la presenza del gatto, ad es. recidendo eventuali recinzioni ovvero abbandonandolo in autostrada.

Tuttavia, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la presenza di un gatto in un tratto pianeggiante dell'autostrada, all'ora dell'incidente, sia comunque qualificabile come evento eccezionale ed imprevedibile. In particolare, la fattispecie in esame è inquadrabile nella categoria del fatto naturale, al quale può essere ricondotto il comportamento dell'animale di piccola taglia che, in un orario ancora privo della luce solare del giorno, attraversa la carreggiata di un'autostrada.

Bisogna infatti considerare la circostanza che i movimenti di un animale come il gatto sono repentini ed imprevedibili per natura. L'attraversamento in questione può essere reputato come un fatto imprevedibile ed inevitabile da parte del custode, dal momento che - diversamente da quello che potrebbe valere per animale di grossa taglia - nessun tipo di ordinaria recinzione in un tratto pianeggiante potrebbe impedire il repentino attraversamento di un animale così snello ed agile, come il gatto.

Occorre inoltre considerare, quanto alla straordinarietà dell'evento in esame, che nè prima nè dopo l'evento dell'investimento è stata registrata la presenza di ulteriori animali vaganti sul tratto stradale gestito dalla appellante (cfr. doc. 1 fasc. attrice primo grado). Si è trattato, quindi, di un evento isolato.

Ritiene pertanto il Tribunale che la fattispecie concreta possa essere qualificata come evento imprevedibile "per la natura del fatto in sè e/o per il tempo ontologicamente insufficiente a custodirne la cosa" (sentenza n. 1725/2019 già citata).

Correttamente, invece, la giurisprudenza di merito ha escluso l'applicabilità del caso fortuito con riferimento all'investimento della carcassa di un gatto già presente sulla carreggiata, in evidente stato di decomposizione: in quel caso, l'ente gestore della strada sarebbe potuto intervenire tempestivamente per la relativa rimozione e mancavano quindi i presupposti sia della inevitabilità che della imprevedibilità, per ravvisare il caso fortuito (cfr. Trib. Lecce, sez. I civ., 4 giugno 2018, n. 2104).

Al contrario, questo Tribunale ritiene che la Milano Serravalle abbia fornito, nella fattispecie concreta, adeguata prova circa l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento.

In conclusione, si può affermare che la presenza di un gatto, che repentinamente attraversa l'autostrada, determinando la collisione con un automezzo che procede sulla carreggiata, integri la prova del caso fortuito, idonea a liberare il custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ., in considerazione della straordinarietà e della imprevedibilità dell'evento, ricavabili dalla natura repentina ed imprevedibile dei movimenti di un animale di siffatta taglia ed agilità.

3. A seguito dell'accoglimento del secondo motivo di appello, resta assorbito l'esame del terzo, relativo al concorso di colpa del danneggiato.

La sentenza appellata va quindi interamente riformata, con rigetto della domanda proposta dall'attrice in primo grado.

Consegue all'accoglimento dell'appello la condanna della appellata a restituire all'appellante le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 6354 del 2018 del Giudice di Pace di Milano, rigetta la domanda proposta dall'attrice;

- Condanna l'appellata a restituire all'appellante le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado;

- Compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;

- Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege;

- La presente sentenza si intende pubblica con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Milano, 16 gennaio 2020.
Avv. Antonino Sugamele

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