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Sentenza

In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, l'art. 2052 c.c. preve...
In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, l'art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell'animale oppure dell'utilizzatore, ma non impedisce che del danno possa rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l'altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, accertata la responsabilità del proprietario di un cane per i danni da questo causati, ha respinto la domanda nei confronti dell'utilizzatore senza alcun accertamento sulla sua eventuale responsabilità aquiliana).
Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, n.9661



                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA CIVILE                         
                            SOTTOSEZIONE 3                           
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. FRASCA   Raffaele                             -  Presidente   -
Dott. RUBINO   Lina                                 -  Consigliere  -
Dott. CIRILLO  Francesco Maria                 -  rel. Consigliere  -
Dott. ROSSETTI Marco                                -  Consigliere  -
Dott. POSITANO Gabriele                             -  Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                          
                     ORDINANZA                                       
sul ricorso 16680-2018 proposto da: 
           D.S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO 
SOGLIANO 70, presso lo STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO LEGALE E 
TRIBUTARIO AEQUITAS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE 
AMETRANO; 
- ricorrente - 
contro 
          R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI 
BRUNO 87, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CIAFFI, che lo 
rappresenta e difende; 
- controricorrente - 
contro 
                S.G., SARA ASSICURAZIONI SPA; 
- intimate - 
avverso la sentenza n. 7504/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, 
depositata il 29/11/2017; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 
partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO 
MARIA CIRILLO. 
                 

Fatto
FATTI DI CAUSA

1. D.S.L. convenne in giudizio S.G., davanti al Tribunale di Velletri, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni personali da lei subiti a causa dell'aggressione da parte di un cane di razza pittbull di proprietà della convenuta.

Si costituì in giudizio la convenuta, rilevando che il cane era, al momento dell'aggressione, custodito da S.M. e dal suo fidanzato R.A.; chiese, comunque, di poter chiamare in garanzia la s.p.a. Sara Assicurazioni per essere manlevata in caso di condanna.

La società di assicurazione si costituì chiedendo, a sua volta, di poter chiamare in garanzia il R.; il quale pure si costituì, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda dell'attrice e condannò la S., la società di assicurazione ed il R., in solido tra loro, al risarcimento dei danni, con il carico delle spese di lite; la sentenza ravvisò a carico della S. la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c., mentre a carico del R. quella di cui all'art. 2043 c.c..

2. La pronuncia è stata appellata in via principale dalla società di assicurazione e in via incidentale dal R.; e nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra la Sara Assicurazioni e la danneggiata, per cui la Corte d'appello di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a tale domanda.

Quanto, invece, all'appello incidentale, la Corte d'appello, con sentenza del 29 novembre 2017, ha ritenuto il gravame fondato, per cui ha rigettato la domanda proposta nei confronti del R.; ciò sul rilievo che la responsabilità del proprietario, riconosciuta in primo grado, andava ad escludere quella del custode, essendo le medesime alternative l'una all'altra.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre D.S.L. con atto affidato a due motivi.

Resiste R.A. con controricorso.

S.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c..

Osserva la ricorrente che la concreta dinamica dei fatti comproverebbe, nel caso di specie, la responsabilità solidale del proprietario e del custode, posto che nessuno dei due ha dimostrato l'imprevedibilità, eccezionalità o inevitabilità dell'evento, tanto più che entrambe le condotte hanno contribuito a determinare l'evento.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. La Corte d'appello ha richiamato, a sostegno della sua decisione, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (così la sentenza 7 luglio 2010, n. 16023, in conformità ad altri precedenti, fra cui la sentenza 9 dicembre 1992, n. 13016; più di recente, v. la sentenza 22 dicembre 2015, n. 25738).

1.3. Questa giurisprudenza - che va ulteriormente confermata nella sede odierna - è stata tuttavia richiamata in modo improprio.

Le sentenze suindicate, infatti, hanno specificato che la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2052 cit. può essere posta a carico, in via alternativa, del proprietario dell'animale o di chi se ne serve per il periodo in cui l'ha in uso; e l'alternatività è dimostrata dall'uso della congiunzione disgiuntiva "o" contenuta nell'articolo citato. Dette sentenze, però, hanno anche chiarito che il carattere alternativo concerne la responsabilità ai sensi della disposizione citata, ma che tanto non impedisce "che dell'azione dell'animale possa rispondere anche altro soggetto, svincolato da un rapporto di custodia"; in tal caso non si tratta più di una responsabilità ai sensi dell'art. 2052 cit., bensì "di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., la quale presuppone l'accertamento del dolo o della colpa e può concorrere con quella indicata dall'art. 2052 cit." (così le sentenze n. 13016 del 1992 e n. 16023 del 2010). In altre parole, il concorso di responsabilità è ben possibile ove i titoli siano diversi.

Nel caso specifico si è realizzata una situazione di questo genere. La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto del fatto che il Tribunale aveva affermato la responsabilità solidale della S., della società di assicurazione della medesima e del R., la prima ai sensi dell'art. 2052 c.c. e quest'ultimo ai sensi dell'art. 2043 cod. cit.. Il primo giudice, quindi, aveva condannato entrambi i soggetti che avevano avuto la responsabilità dell'animale, sul presupposto evidente che la danneggiata avesse esteso la propria domanda, ai sensi dell'art. 2043 cit., nei confronti del R..

Da tanto consegue che la Corte d'appello non poteva escludere la responsabilità di quest'ultimo per il solo fatto che fosse stata ritenuta la responsabilità della proprietaria S., posto che i titoli erano diversi, ed avrebbe invece dovuto spiegare il perchè fosse da escludere la responsabilità del R. ai sensi dell'art. 2043 cit.. Nè, d'altra parte, la sentenza impugnata ha detto alcunchè in ordine all'effettiva estensione della domanda risarcitoria da parte della danneggiata nei confronti del R..

Il primo motivo di ricorso in esame, benchè non in modo limpidissimo, pone tuttavia proprio detta censura, la quale è meritevole di accoglimento.

2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.

3. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi al principio indicato nella motivazione della presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del giudizio di cassazione.
PQM
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020
Avv. Antonino Sugamele

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