Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Arbitro fa causa all'Inter....
Arbitro fa causa all'Inter.
Cassazione civile, sez. I, 03/09/2015, (ud. 07/07/2015, dep.03/09/2015),  n. 17547 

                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. FORTE       Fabrizio                         -  Presidente   - 
Dott. GENOVESE    Francesco Antonio                -  Consigliere  - 
Dott. MERCOLINO   Guido                            -  Consigliere  - 
Dott. LAMORGESE   Antonio Pietro                   -  Consigliere  - 
Dott. NAZZICONE   Loredana                    -  rel. Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso 23268-2013 proposto da: 
               D.S.M.   (C.f.  (OMISSIS)),   elettivamente 
domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 6, presso l'avvocato  LUCARELLI 
FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato  PAOLO 
GALLINELLI, giusta procura a margine del ricorso; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.; 
                                                         - intimata - 
Nonchè da: 
F.C.  INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. (p.i. (OMISSIS)),  in  persona 
del  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  in 
ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22, presso l'avvocato PESCATORE VALERIO, che 
la  rappresenta  e difende unitamente agli avvocati SILVIA  TRUPIANO, 
LUISA BERETTA, giusta procura in calce al ricorso notificato; 
                        - controricorrente e ricorrente incidentale - 
                               contro 
               D.S.M.   (c.f.  (OMISSIS)),   elettivamente 
domiciliato  in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 6, presso l'avvocato  FEDERICO 
LUCARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO 
GALLINELLI,  giusta  procura a margine del controricorso  al  ricorso 
incidentale; 
                          - controricorrente al ricorso incidentale - 
avverso  la sentenza n. 5695/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata 
il 20/06/2013; 
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
07/07/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE; 
uditi,  per  il ricorrente, gli Avvocati F. LUCARELLI e P. GALLINELLI 
che  hanno  chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e rigetto  del 
ricorso incidentale; 
udito,  per  la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato 
G.  PESCATORE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del  proprio 
ricorso e rigetto del ricorso principale; 
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
SORRENTINO  Federico  che  ha concluso per  il  rigetto  del  ricorso 
principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. 
                 


Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2011, D.S.M., arbitro federale della Lega Calcio nazionale, ha convenuto in giudizio la F.C. Internazionale Milano s.p.a., deducendo l'illecita raccolta e trattamento dei propri dati personali e sensibili e chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15 o in subordine ex art. 2043 c.c..

Ha dedotto che, nell'anno 2002, la società aveva conferito a T.G., responsabile della sicurezza della Pirelli s.p.a., l'incarico di raccogliere informazioni sulla sua persona, attività materialmente svolta da C.E., titolare di un'agenzia investigativa, e culminata nella redazione di un dossier denominato "Operazione Ladroni", in relazione al c.d. sistema Juventus, asserita organizzazione illecita finalizzata a favorire detta squadra calcistica. Entrambi detti soggetti sono stati condannati, all'esito di procedimento penale, per l'abusiva acquisizione dei dati personali, mentre all'Inter il ricorrente ha imputato il ruolo di "committente" delle illegittime interferenze.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 20 giugno 2013 ha respinto la domanda.

Ha affermato il giudice del merito, per quanto ancora rileva, che:

a) infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto vantato, decorrendo la stessa dal momento in cui la produzione del danno diviene conoscibile dall'avente diritto, nella specie coincidente, come emerso dall'istruttoria, con l'anno 2006, quando la vicenda è apparsa sulla stampa nazionale;

b) infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, posto che l'attività di illecito trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 da qualificare come extracontrattuale, è imputabile a chiunque si alleghi averla compiuta, oltre a potersi comunque configurare in astratto una responsabilità ex art. 2049 c.c.;

c) non vi è prova che la raccolta delle informazioni sia imputabile alla F.C. Internazionale Milano s.p.a., sulla base di tutte le emergenze probatorie in atti, da cui risulta che, sul piano materiale, gli accertamenti illeciti furono materialmente posti in essere dai dirigenti responsabili del c.d. gruppo Pirelli-Telecom, anche attraverso strutture societarie ad essi facenti capo, e, sul piano giuridico-economico, il costo degli abusivi accertamenti fu sostenuto da Pirelli s.p.a.; laddove soltanto il teste T. aveva dichiarato di aver ricevuto l'incarico di spionaggio dalla società calcistica, dichiarazione, tuttavia, di scarsa valenza probatoria, atteso che detto incontro - di cui peraltro, a differenza degli altri, erano rimasti indefiniti tempo e luogo - sarebbe avvenuto alla presenza soltanto di P.G., che tuttavia era venuto a mancare pochi giorni prima della deposizione in questione, dunque senza alcuna possibilità di acquisirne riscontro;

del resto, la situazione si palesa significativamente diversa dalla c.d. vicenda V., ove la fatturazione delle prestazioni volte ad acquisire illecitamente dati personali è avvenuta nei confronti della società predetta;

d) non vi è prova neppure dell'utilizzo dei dati, illecitamente acquisiti, da parte della F.C. Internazionale Milano s.p.a., posto che l'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Milano, poi archiviato, non aveva evidentemente un contenuto idoneo a palesare condotte di interferenze illecite nell'altrui vita, dal momento che l'esponente non era mai stato iscritto a tale titolo nel registro degli indagati ex art. 615 bis c.p.;

e) non vi è prova dell'utilizzo dei dati illecitamente acquisiti da parte di soggetti terzi ed in favore della F.C. Internazionale Milano s.p.a.;

f) la società calcistica e i suoi dirigenti non sono stati neppure oggetto di indagini penali con riguardo ai fatti in questione, circostanza che, se indubbiamente inidonea ad integrare qualsiasi giudicato in sede civile, tuttavia costituisce un indizio concorrente;

g) la pesante condanna del D.S. da parte del Tribunale di Napoli per reati di frode sportiva non è derivata dal c.d.

dossieraggio svolto a suo carico;

h) il regime probatorio di cui all'art. 2050 c.c. presuppone la prova della responsabilità dell'agente, nel caso di specie da escludere;

i) resta indimostrata anche la domanda ex art. 2043 c.c., oltretutto formulata solo nelle conclusioni del ricorso, senza specifiche deduzioni nel corpo del medesimo.

Contro la sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152, comma 13, affidato a due mezzi, ma articolati in cinque motivi.

Resiste l'intimata con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi e depositando pure la memoria di cui all'art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorrente ha articolato due mezzi di ricorso, peraltro suddivisi complessivamente in cinque diversi motivi, di seguito riassunti.

Con il primo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15 per avere il tribunale individuato la figura del responsabile nel solo titolare formale del trattamento dei dati, secondo la nozione di cui all'art. 4, lett. f), del detto decreto, e non, come nella specie avvenuto, in chi comunque cagioni il danno per effetto del trattamento di fatto dei dati personali, e per non avere considerato provato che l'acquisizione dei dati avvenne su richiesta della F.C. Internazionale Milano s.p.a.

tramite i suoi dirigenti M., F. e T. P., rispettivamente presidente, vice presidente e consigliere d'amministrazione della società.

Con il secondo motivo, deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il tribunale reputato irrilevante l'avvenuta presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Milano sulla base di proprie considerazioni astratte, posto che il documento non era stato acquisito agli atti.

Con il terzo motivo, censura il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla imputazione economica dell'attività di dossieraggio, non avendo il giudice del merito esaminato alcuni documenti in atti i quali avrebbero condotto a diverse conclusioni, dimostrando che la fatturazione da parte di Pirelli s.p.a. fu meramente di comodo.

Con il quarto motivo, censura il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo il giudice del merito esaminato prove determinanti (le dichiarazioni rese da M. al procuratore FIGC, i verbali di due udienze del "processo Telecom", i due verbali del cd.a. dell'Inter di nomina del vice presidente) in ordine alla circostanza che la richiesta di illecita acquisizione dei dati provenne dalla F.C. Internazionale Milano s.p.a., avvalendosi essa della security del "Gruppo Pirelli", in particolare del suo capo T.G., il quale, a sua volta, si era rivolto all'investigatore privato Ci., mentre il tribunale aveva svalutato la testimonianza del T.; la sentenza impugnata ha viola, inoltre, l'art. 116 c.p.c. nel valutare questa testimonianza, laddove ne ha desunto l'inattendibilità dall'impossibilità di verificare quanto riferito con riguardo al F..

Con il quinto motivo, censura ancora il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla ritenuta assenza di prova dell'illecito utilizzo da parte della società calcistica dei dati abusivamente acquisiti, non avendo il tribunale ammesso alcuni capitoli di prova testimoniale, nè accolto l'istanza di esibizione proposta dall'attore in ordine all'esposto presentato dalla F.C. Internazionale Milano s.p.a. in procura, nè adeguatamente valutato alcuni documenti in atti (verbali dell'interrogatorio T., verbali della testimonianza Ci.).

Con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione o falsa applicazione degli art. 2935 e 2947 c.c., per avere il tribunale respinto l'eccezione di prescrizione, dovendo il dies a quo collocarsi nel momento in cui il fatto si è verificato e non escludendo impedimenti di mero fatto il decorso della prescrizione.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli art. 1219, 2926 e 2043 c.c., perchè la raccomandata del 16 settembre 2010, non contenendo l'importo richiesto nè una intimazione di pagamento, non costituiva idonea messa in mora atta ad interrompere la prescrizione.

2. - Il primo motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 sotto la rubrica Danni cagionati per effetto del trattamento, dispone: "Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c.. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11".

La norma sancisce la responsabilità per danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 c.c., che attiene alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Tale responsabilità esige, dunque, l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio conseguente al trattamento illecito, vale a dire della condotta illecita, del danno e del nesso causale, solo ponendo a carico dell'agente l'onere, ove voglia sottrarsi all'obbligo risarcitorio, di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Pertanto, anche per la sussistenza della responsabilità ai sensi dell'art. 2050 e.e. il danneggiato deve provare l'evento di danno e il nesso di causalità tra l'attività ed il medesimo, spettando solo allora all'agente dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (e multis, Cass. 5 settembre 2014, n. 18812).

La sentenza impugnata si è uniformata a tali principi, avendo affermato che il possibile autore dell'illecito trattamento dei dati è appunto qualsiasi soggetto che ad esso provveda, ossia colui che "venuto in possesso dei dati, causi un danno al titolare degli stessi, dovendosi ex lege intendere come trattamento qualsiasi attività che comporti 1'acquisizione, anche attraverso il profilo della committenza, come dedotto, oltre che l'uso, diretto o indiretto, di tali dati".

Tale corretta interpretazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 esposta nell'impugnata decisione nel capo relativo alla ritenuta legittimazione passiva della società ivi convenuta, non è smentita nella restante motivazione del provvedimento, in cui il tribunale ha provveduto ad accertare, in punto di fatto, se la F.C. Internazionale Milano s.p.a. abbia in concreto commissionato la raccolta dei dati o l'abbia utilizzata anche indirettamente, pervenendo, sotto entrambi i profili, ad una risposta negativa: e ciò è rimesso al prudente apprezzamento riservato al giudice del merito.

3. - Il secondo motivo è infondato.

Premessa la non necessità del consenso allorchè il dato sia trattato per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, lett. f), va rilevato come il motivo non ponga, in effetti, una censura di violazione di legge, ma piuttosto si tratti della velata denuncia di un vizio motivazionale circa la ritenuta irrilevanza della presentazione dell'esposto, archiviato dalla procura, a provare l'uso dei dati in questione da parte della società calcistica.

Com'è noto, il vizio di violazione di legge deve invece consistere nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).

4. - I motivi dal terzo al quinto sono inammissibili.

Come le sezioni unite di questa Corte hanno ormai chiarito (Cass., sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881; sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; e v. Cass. 5 marzo 2014, n. 5133), l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Ne deriva che il dedotto omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Ed i fatti storici dedotti nei motivi - l'imputazione economica dell'attività di dossieraggio pretesamente in capo alla società calcistica, la richiesta di illecita acquisizione dei dati proveniente dalla società calcistica, l'illecito utilizzo da parte della medesima società dei dati abusivamente acquisiti - sono stati tutti ampiamente esaminati dal tribunale, che ha concluso insindacabilmente per la loro esclusione.

Tanto meno può dirsi il vizio integrato dalla deduzione, come nella specie, di una valutazione delle prove che non risponda alle aspettative della parte che lo deduce, essendo noto, già nel regime di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anteriore alla riforma da ultimo menzionata, che spetta in via esclusiva al giudice dì merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (e multis, Cass. 14 novembre 2013, n. 25608).

5. - Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

6. - Le spese seguono la soccombenza.
PQM
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2015
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza