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Sentenza

Accusa il legale di controparte di aver prodotto documenti falsificati al Tribun...
Accusa il legale di controparte di aver prodotto documenti falsificati al Tribunale e di aver inventato di sana pianta alcuni dei fatti dedotti in causa attribuendo al professionista scorrettezze professionali e reati.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 30 marzo – 12 luglio 2016, n. 29208
Presidente Palla – Relatore De Gregorio

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice di appello ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di F.N., per il reato di diffamazione nei confronti del legale del suo ex marito, compiuto nel Giugno 2004 nell'ambito di una controversia tra i due, confermando la condanna al risarcimento del danno ed alle spese.
1. Ha presentato ricorso il difensore dell'imputata, che, con unico motivo ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt 598 e 51 cp. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte territoriale aveva mai governato la scriminante di cui all'art 598 cp, poiché dalle emergenze del processo era chiara la necessaria correlazione tra le accuse mosse alla persona offesa e le tematiche giudiziarie del procedimento in cui furono rese, nonché la loro attinenza con i fatti che ne erano oggetto.
All'odierna udienza il Pg dr Cedrangolo ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed il difensore di parte civile, Avv. Marcuz, si è associato depositando conclusioni e nota spese.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
1. Invero, risulta dalla sentenza impugnata che, nell'ambito di una causa avente ad oggetto l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori dell'imputata e del marito, la donna depositò un reclamo al Giudice tutelare con allegati più documenti, aventi natura di esposto, da essa stessa redatti ed indirizzati a varie Autorità, che riguardavano anche la figura professionale, e non solo, dell'avvocato di controparte.
1.1 Il contenuto di tali atti e le espressioni ritenute diffamatorie sono menzionati in sentenza ed i Giudici ne hanno riportato alcuni dei passaggi incriminati. Da essi si ricava che l'imputata aveva - tra l'altro - accusato l'avvocatessa di aver prodotto documenti falsificati al Tribunale, di aver inventato di sana pianta alcuni dei fatti dedotti in causa, esplicitamente attribuendole scorrettezze professionali e reati. La motivazione ha dato, altresì, conto di altre manifestazioni offensive nei confronti del legale, giudicate completamente slegate dal contesto giurisdizionale, ed inerenti a suoi presunti negativi comportamenti in qualità di genitore, meritevoli di essere segnalati ai servizi sociali, oltre che di condotte da avvocato senza scrupoli, indecorose per la sua professione di legale, tali da invocarne la cacciata dall'Ordine.
2. In proposito deve ricordarsi il solido orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale ai fini della scriminate ex art 598 cp, invocata dal ricorrente, è necessario che le espressioni offensive siano direttamente collegate ai temi di causa, strettamente inerenti le necessità difensive e non dirette esclusivamente a screditare il contraddittore. Così Sez. 6, Sentenza n. 14201 del 06/02/2009 Ud. (dep. 31/03/2009 ) Rv. 243832 : L'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza della scriminante in relazione a frasi oltraggiose pronunziate dall'imputato all'indirizzo del P.M. in udienza, senza alcun collegamento a specifiche argomentazioni difensive).
2.1 La sentenza, nel ritenere che all'imputata non fosse riconoscibile l'attenuante della cosiddetta immunità giudiziaria,poiché aveva allegato al suddetto reclamo al Giudice tutelare, i documenti il cui contenuto emerge dalla motivazione e che è stato innanzi sintetizzato, avendolo giudicato gratuitamente offensivo nei confronti del legale della controparte, per non essere direttamente collegato ai temi di causa, esorbitante dalle necessità difensive e diretto solo a screditare la figura professionale della persona offesa, si è adeguata all'ermeneutica data da questa Corte di legittimità all'istituto in parola, con motivazione congrua ed insindacabile - come noto - in questa fase.
3. Emerge, altresì, dalla decisione dei Giudici di merito che alcuni dei documenti allegati al ricorso depositato al Giudice tutelare, di identico contenuto, erano già stati inviati a varie autorità amministrative, giurisdizionali e giudiziarie - tra cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori e la Procura della Repubblica di Bologna - e persino al Presidente della Repubblica.
3.1 A riguardo deve ancora rammentarsi che questa Corte, con consolidato orientamento, ha elaborato il principio secondo il quale la scriminante dell'immunità giudiziaria è ravvisabile solo nel caso in cui gli scritti diffamatori siano finalizzati all'esercizio del diritto di difesa, quindi siano prodotti nell'ambito di un giudizio ordinario o amministrativo, e siano pertinenti all'oggetto del contendere, restando esclusa la possibilità di invocarla quando le comunicazioni offensive siano prodotte in altra sede. Sul punto Sez. 5, Sentenza n. 20058 del 06/11/2014 Ud. (dep. 14/05/2015 ) Rv. 264070: L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, funzionale al libero esercizio del diritto dì difesa, è circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, con la conseguenza che essa non è applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede. (Fattispecie in cui sono state pubblicate affermazioni dell'imputato, contenute in un esposto all'autorità amministrativa, risultate infondate). In senso conforme: Sez. 5, Sentenza n. 7633 del 18/11/2011 Ud. (dep. 27/02/2012 ) Rv. 252161: L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (nella specie un procedimento disciplinare) - non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in una memoria difensiva inviata ad autorità diverse dal legittimo contraddittore del procedimento, in quanto l'operatività dell'esimente - funzionale al libero esercizio del diritto di difesa - deve restare circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
3.2 La motivazione, che ha posto in luce che i documenti ritenuti diffamatori erano stati inviati anche ad Autorità estranee al processo civile tra le parti e per scopi che chiaramente esulavano dall'esercizio del diritto di difesa,risulta in tal modo coerente anche con i suindicati principi espressi da questa Corte e resiste alle censure del ricorso anche per tale profilo. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali nonchè, per il principio della soccombenza, alla refusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in via equitativa in euro 1800, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla refusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in euro 1800, oltre accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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