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Sentenza

Edifici non inclusi nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizza...
Edifici non inclusi nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione - Distanze - Disciplina relativa - Art. 9, ultimo comma, d.m. n. 1444/1968 - Inapplicabilità - Art. 9, comma 1, dello stesso d.m. - Applicabilità.
In tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata dall'ultimo comma dell'art. 9 d.m. n. 1444/1968, che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensì dal comma 1 dello stesso art. 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.

In senso conforme, si veda Cass. Sez. II, sentenza n. 12424/2010: in tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata dall'ultimo comma dell'art. 9 d.m. n. 1444/1968, che consente ai Comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensì dal primo comma dello stesso art. 9 (nella specie, la norma di cui alle “Zone A”, prevista dal n. 1 di detto primo comma), quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.
Avv. Antonino Sugamele

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