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Sentenza

Lo storico gruppo musicale I Cugini di Campagna finisce innanzi la Corte Suprema...
Lo storico gruppo musicale I Cugini di Campagna finisce innanzi la Corte Suprema.-
Gli esponenti lamentano che la Corte territoriale abbia inteso
escludere la confondibilità tra i marchi sulla base di un'incongrua o
addirittura omessa «valutazione sull'istruttoria», statuendo «su
circostanze del tutto divaganti ed estranee alla materia del
contendere» - anche per quanto concerne l'esclusione della
responsabilità dei resistenti per la diffusione dei volantini recanti il
nome del gruppo - e senza tenere conto delle deposizioni rese dai
testi assunti.
Orbene - premesso che il vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione non è più deducibile, a seguito della
novella dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., introdotta
dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 134 - è del tutto evidente che le doglianze in
esame si traducono in una totale rivisitazione del merito della causa,
mediante la riproposizione delle questioni di fatto ivi proposte, e con
l'implicita sollecitazione a riesaminare le risultanze probatorie in atti,
del tutto inammissibile in questa sede di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

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