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Sentenza

Inammissibile il ricorso per cassazione proposto dopo 60 giorni dalla comunicazi...
Inammissibile il ricorso per cassazione proposto dopo 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
Conformi:Cass. civ. sez. Unite, 13 dicembre 2016, n. 25513

Difformi:Non si rinvengono precedenti
	

Con ordinanza depositata il 25/01/2013 e comunicata telematicamente in pari data la corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto da L.S.i nei confronti di M., F. e L. F. avverso sentenza depositata il 18/06/2012 con cui il tribunale di Brescia ha accolto domanda di condanna al rilascio di immobile proposta dai signori F., rigettando la domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione.

Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto ricorso per cassazione con atto avviato alla notifica ex L. n. 53/1994 con consegna a ufficio postale il 25/07/2013 gli eredi di L.S., articolando quattro motivi.

Il ricorso è inammissibile.

Nei casi in cui l'appello venga dichiarato inammissibile - come nel caso di specie - ex art. 348 bis c.p.c., il legislatore - all'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.- ha previsto la possibilità di esperire ricorso ordinario per cassazione contro la sentenza di primo grado.

Il ricorso però, in base a detta disposizione e in deroga alle diverse disposizioni di rito, va proposto nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.(v. art. 348-tercit.).

Sul tema, le sezioni unite di questa corte hanno statuito che il ricorrente, in questo caso, è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., a un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività dei ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione.

Nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge che l'ordinanza di inammissibilità della corte d'appello è stata depositata il 25/01/2013 e comunicata telematicamente in pari data.

Il ricorso per cassazione, invece, è stato proposto con atto avviato alla notifica ex L. n. 53/1994 con consegna ad ufficio postale il 25/07/2013.

Trattasi, quindi, di proposizione avvenuta oltre il sessantesimo giorno di cui all'art. 348-ter cod. proc. civ., apparendo effettuata la notifica nel termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., non applicabile al caso di specie.

Esito del ricorso:Inammissibile
Avv. Antonino Sugamele

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