Cassazione civile SEZ. III ORDINANZA DEL 5 MAGGIO 2020, N. 8476 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA).
Cassazione civile SEZ. III
ORDINANZA DEL 5 MAGGIO 2020, N. 8476
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il carattere diffamatorio della notizia riguardante un'indagine a carico di un magistrato per reati diretti a favorire esponenti mafiosi in base al solo fatto che quest'ultimo non era stato indicato nominativamente e senza verificare se il medesimo fosse, comunque, riconoscibile alla luce delle circostanze concrete, come l'avvenuta menzione, lo stesso giorno, del detto magistrato da parte di altre testate ed il limitato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti nella vicenda).
In senso conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17207 del 2015: In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illeicità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita.