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Sentenza

Il processo civile promosso contro i medici va sospeso se sono imputati nel proc...
Il processo civile promosso contro i medici va sospeso se sono imputati nel processo penale per lo stesso fatto.
Essendo diversi i presupposti della colpa penale e di quella civile, ben potrebbe essere (in ipotesi) che gli imputati vengano assolti in sede penale (secondo i noti principi, applicabili nel giudizio penale, della prova oltre ogni ragionevole dubbio) e condannati in sede civile (secondo la diversa regola del più probabile che non applicabile in sede civile). In altre parole, potrebbe anche ipotizzarsi una pronuncia di assoluzione nel processo penale alla quale non consegua un effetto vincolante nel processo civile, e ciò in ragione del diverso concetto di colpa applicabile nelle due diverse sedi.

Rileva il Collegio, ad ogni modo, che nel caso in esame è evidente come il fatto reato contestato in sede penale sia lo stesso dal quale trae origine e fondamento la domanda risarcitoria avanzata nel processo civile; per cui è palese la possibile interferenza tra il giudicato penale e la susseguente causa civile. È innegabile, infatti, che la decisione emessa in sede penale possa avere un effetto vincolante in sede civile (art. 654 c.p.p.); sicché si verifica nel caso odierno la situazione, più volte descritta dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui la sospensione necessaria del processo penale può essere disposta in presenza di una situazione tale che una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato in sede civile.

Sussistono, quindi, due decisivi elementi a favore della sospensione necessaria, costituiti dal possibile effetto della pronuncia penale nel giudizio civile e dalla identità delle parti convenute in sede civile con imputati e responsabili civili nel processo penale.

Poiché, dunque, il provvedimento di sospensione risulta essere stato emesso correttamente, nel rispetto dell'art. 295 c.p.c., il regolamento di competenza deve essere rigettato.
Avv. Antonino Sugamele

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