Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Operazioni su carta di credito disconosciute dall'utente: illegittima la seg...
Operazioni su carta di credito disconosciute dall'utente: illegittima la segnalazione al Crif
Con reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale era stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. incardinato innanzi al Tribunale di Napoli contro la banca Alfa, Tizio adiva il Collegio del medesimo tribunale per l'annullamento della pronuncia negativa emessa nei suoi confronti.

In particolare lamentava un'illegittima segnalazione pregiudizievole del proprio nominativo presso la banca dati di Crif spa, effettuata dall'istituto bancario in relazione ad una carta di credito in uso al cliente, nonostante questi fosse risultato vittima del reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, ai sensi dell'art. 493 ter c.p. (come da querela prodotta in atti).

Da tale vicenda, deduceva il reclamante, amministratore di una s.r.l. unipersonale, ne era conseguito tanto il diniego di una pratica di prestito, quanto il discredito della sua posizione di imprenditore commerciale.

Il Tribunale in composizione monocratica aveva censurato il ricorso ex art. 700 c.p.c. rilevando come non solo il ricorrente avesse ricevuto plurimi preavvisi di segnalazione, ma anche che non risultava alcuna clonazione della carta di credito, di talché l'indebito utilizzo della carta era al più imputabile alla negligenza del suo possessore.

Il Tribunale campano in composizione collegiale, in accoglimento reclamo, censura la pronuncia di primo grado riconoscendo sussistenti tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora.

Sulla ricorrenza dei presupposti dell'azione cautelare: il fumus boni iuris e il periculum in mora

Le doglianze del reclamante innanzi al Collegio afferiscono all'erronea interpretazione e quindi interpretazione, da parte del Giudice monocratico, del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 11, di attuazione della direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno n. 2007/64/CE.

In particolare Tizio rinviene la sussistenza del fumus boni iuris – uno dei due presupposti necessari per ottenere, nell'ambito del processo civile, un provvedimento cautelare – nel disposto dell'art. 10 comma 2 del citato decreto legislativo, secondo cui, in presenza di dedotto illecito utilizzo di strumenti di pagamento da parte di un utente, "è onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente".

Rileva puntualmente il Tribunale del capoluogo campano come la vicenda vada inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale nel rapporto tra l'utente e il prestatore di servizi, cui è richiesta la diligenza dell'accorto banchiere ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c. e che pertanto deve predisporre gli strumenti idonei a prevenire situazioni come quella dedotta in giudizio.

Per andare esente da responsabilità, la banca deve dimostrare di aver apprestato un meccanismo di tutela atto ad impedire un utilizzo indebito degli strumenti di pagamento, non essendo sufficiente per la stessa allegare che l'operazione era da considerarsi genuina perché autorizzata con il pin in uso al cliente.

La banca è chiamata ad adempiere il proprio obbligo di tutela degli utenti con un elevato grado di diligenza, e perciò predisponendo procedure di sicurezza sempre più sofisticate ed aggiornate. Nel caso di specie, invero, indice di mancato assolvimento di tale onere è dato dal fatto che il reclamante era stato vittima di reiterate violazioni della sicurezza dello strumento di pagamento in suo possesso, e sotto tale profilo la domanda può dirsi fondata.

Quanto al secondo requisito per invocare la tutela cautelare, quello del periculum in mora, rileva il Collegio campano la promiscuità dei rapporti patrimoniali afferenti alla persona fisica e alle vicende societarie del reclamante, amministratore unico di una s.r.l. semplificata, circostanza potenzialmente idonea ad ingenerare conseguenze economiche negative su entrambi i piani secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. Non solo, ma il danno risulterebbe pure essersi già verificato in concreto con il diniego della pratica di finanziamento avanzata da Tizio.

Essendo stata provata la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, quindi, il Collegio accoglie il reclamo e annulla l'ordinanza di primo grado, ordinando alla banca di effettuare la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli insistenti presso la banca dati di Crif s.p.a.

Indubbiamente una pronuncia coerente tanto con le finalità della direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno n. 2007/64/CE, quanto con le circostanze di fatto dedotte in atti. Non solo la banca non ha dimostrato di aver approntato un sistema idoneo a garantire la sicurezza degli utenti, ma addirittura ha effettuato la segnalazione pregiudizievole del nominativo del cliente sia nel segmento "B" (inibizione temporanea all'utilizzo di credito sulla posizione), sia nel segmento "R" (chiusura del rapporto per inadempienza), pur non essendovi i presupposti per effettuarle.

Si richiama il più recente orientamento di legittimità espresso dalla Suprema Corte in tema di segnalazioni presso le banche dati del S.I.C. (Sistema di Informazioni Creditizie): "Per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento d'una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede" (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2021, n. 3130).

Riferimenti normativi:

Art. 669 terdecies c.p.c.

Art. 700 c.p.c.

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11

Art. 1176, comma 2, c.c.

Tribunale di Napoli, sez. II, ordinanza 6 maggio 2021, n. 6008
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza