Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 28 luglio 2021, n. 21649 Presidente Cosentino – Relatore Giannaccari
Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 28 luglio 2021, n. 21649
Presidente Cosentino – Relatore Giannaccari
Fatti di causa
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da F.P. e Z.R. innanzi al Tribunale di La Spezia, con la quale chiesero di accertare che la realizzazione di un secondo bagno da parte di M.C. , M.S. , M.D. e M.N. , proprietari dell'appartamento confinante, provocava immissioni sonore intollerabili derivanti dagli scarichi; gli attori chiesero l'eliminazione di dette immissioni ed il risarcimento dei danni. Il Tribunale di La Spezia rigettò la domanda. La Corte d'appello di Genova dispose CTU ed accertò che il secondo bagno era stato realizzato in una parete adiacente la stanza da letto dell'appartamento confinante ove era posta la testiera del letto; accertò inoltre che l'appartamento degli attori, di modestissime dimensione, non consentiva una diversa dimensione degli spazi. Il CTU evidenziò non solo un notevole superamento della normale tollerabilità ma anche lo "spregiudicato "uso del bene comune", posto che la cassetta di incasso del wc era stata installata nel muro divisorio, avente lo spessore di cm 22 mentre avrebbe potuto trovare collocazione nel loro locale bagno. La corte di merito accertò che le immissioni arrecavano disturbo al riposo anche nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, pregiudicando la normale qualità della vita in un luogo destinato al riposo. Il CTU individuò una serie di opere idonee a ridurre le immissioni e la corte ne ordinò la realizzazione sulla base di dette indicazioni; infine, liquidò il danno in via equitativa in Euro 500,00 l'anno all'attualità, con decorrenza dal 2003, considerando il disturbo nelle ore notturne, aggravato dal frequente uso del bagno in tali ore notturne da parte del convenuto, con ciò configurandosi una lesione del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, diritti costituzionalmente garantiti e tutelati dall'art. 8 CEDU. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso M.C. , M.S. , M.D. e M.N. sulla base di due motivi. F.P. e Z.R. hanno resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza, i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 844 e 2697 c.c., degli artt. 115,116,194,195 e 166 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto il CTU non avrebbe tenuto conto dei rumori di fondo, avrebbe svolto le misurazione in periodo di bassa stagione turistica e soltanto nella stanza da letto ovvero nelle immediate vicinanze della parete divisoria e con le finestre chiuse. Nel valutare il superamento della normale tollerabilità, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che si trattava di un luogo ad alta vocazione turistica nel periodo estivo ed invernale sicché le misurazioni si sarebbero dovute svolgere in periodo estivo e con finestre aperte. Il motivo non è fondato. In primo luogo, va precisato che le normative tecniche speciali, che prescrivono i livelli di accettabilità delle immissioni, perseguendo esclusivamente interessi pubblici, operano in negativo nei rapporti fra privati e pubblica Amministrazione, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Esse possono valere come indici valutativi del limite di intollerabilità nei rapporti orizzontali di vicinato, ai sensi dell'art. 844 c.c., (Cassazione civile sez. II, 01/10/2018, n. 23754) La disciplina delle immissioni moleste in "alienum" nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell'art. 844 c.c., alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta (conf. Cass. n. 17281/2005 che ribadisce che la valutazione compiuta sul punto, con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità). L'art. 844 c.c., affida al giudice il compito di individuare nel caso concreto il significato da attribuire a tale locuzione così ampia e generica, dal momento che la soglia di normale tollerabilità dell'immissione rumorosa non ha carattere assoluto, ma dipende dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti, tutelando il diritto al riposo, alla serenità e all'equilibrio della mente, nonché alla vivibilità dell'abitazione che il rumore e il frastuono mette a repentaglio. L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza (Cass. n. 26899 del 2014). Nel caso di specie, la corte di merito ha accertato il superamento della normale tollerabilità sulla base delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, il quale ha rilevato un significativo superamento di tre decibel rispetto agli standard previsti dalla normativa specifica (pag. 9 della sentenza) ed ha evidenziato come le immissioni sonore fossero inevitabili in relazione alle caratteristiche costruttive del secondo vano bagno, dal momento che lo scarico era stato installato nel muro divisorio ed al confine con la stanza da letto, tenuto conto del frequente utilizzo nelle ore notturne da parte del convenuto. Quanto all'erroneità del criterio di rilevamento delle immissioni sonore, avvenute nelle ore notturne e quindi in assenza di rumori di fondo, la corte di merito si è conformata al principio secondo cui il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cassazione civile sez. II, 05/11/2018, n. 28201). Nel caso di specie, infatti, il giudice di merito, nel tenere conto della rumorosità di fondo, ha accertato in concreto che le immissioni rumorose prodotte da un bagno possono essere anche notturne e, in questo caso, verificarsi in una situazione di rumore di fondo pressoché inesistente. Cosicché non è illogico il giudizio della corte distrettuale operato in situazione di scarso rumore di fondo, ovvero alle 10 del mattino di un giorno feriale piovoso. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., artt. 2043,2697 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito liquidato il danno senza che ne fosse stata fornita la prova, pur trattandosi di danno conseguenza. Il motivo è infondato. È stato affermato da questa Corte che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. (Cass. sez. 3, n. 20927, 16/10/2015, Rv. 637537). Si è analogamente affermato che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (Cass. n. 7875 del 2009). A tali principi si è conformata la corte di merito che ha accertato la sussistenza di un danno risarcibile correlato al pregiudizio al diritto al riposo, che ridonda sulla qualità della vita di un individuo e conseguentemente sul diritto alla salute costituzionalmente garantito. Non si tratta di danno in re ipsa ma di danno-conseguenza, che, secondo l'accertamento della corte di merito, è stato provato in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa. Il ricorso va pertanto rigettato; Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.