Pubblicato sulla G.U. del 22 giugno 2022, n. 144, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede l'aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 giugno 2022
Aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico
per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (22A03627)
(GU n.144 del 22-6-2022)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice,
novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli
importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve
entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo
articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai
ed impiegati, accertata dall'ISTAT;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 22
luglio 2019, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice,
con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono
stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice
ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2019;
Considerato che ai fini del corretto aggiornamento del valore
fissato, da ultimo, per l'anno 2019, occorre comporre gli indici
ISTAT che si sono succeduti nel triennio di riferimento, fino ad
aprile 2022;
Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, relativi ai mesi di aprile 2020 e 2021,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 136 del 28
maggio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 127 del 29
maggio 2021;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 121 del 25 maggio 2022;
Ritenuto di dover adeguare, per l'anno 2022, gli importi di cui al
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22
luglio 2019, tenuto conto delle variazioni registrate ad aprile 2020
(-0,1%), ad aprile 2021 (+1,2%) e, da ultimo, della variazione
percentuale del 5,8%, pari alla variazione percentuale del predetto
indice pubblicata dall'ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2022;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal mese di aprile 2022, gli importi indicati nel
comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2019,
sono aggiornati nelle seguenti misure:
ottocentosettanta euro e novantasette centesimi, per quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a);
cinquanta euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b).
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2022
Il Ministro: Giorgetti