Giudice di pace civile Trapani, 13 dicembre 2021: l'istituto scolastico ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
Giudice di pace civile Trapani, 13 dicembre 2021
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione del 10 maggio 2019 i sigg.ri D'A.-C., quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore S., convenivano in giudizio la sig.ra G. titolare del "C.S.D. (Omissis)", al fine di sentirne dichiarata la responsabilità civile, ed essere risarciti, in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi a carico della loro figlia in data 20 novembre 2017.
Gli attori riferivano che, quel giorno, la stessa – durante una lezione di danza, nell'eseguire una capriola ed in assenza della vigilanza dell'insegnante, urtava un'allieva e, cadendo, procurava a sé stessa danni fisici (frattura IV e V metatarso).
Costituendosi in giudizio, la convenuta contestava l'assunto di parte attrice, rilevando che il gesto compiuto dall'allieva era da considerarsi un accadimento repentino ed imprevedibile (c.d. caso fortuito).
Parimenti, la terza chiamata in garanzia (quale assicurazione della scuola) evidenziava che la sig.ra G. era presente al momento dell'incidente – sì da soccorrere prontamente l'allieva – ma nulla di fatto poteva fare per evitarlo.
Sul piano istruttorio, si espletavano gli interrogatori formali degli attori e della convenuta: quest'ultima, in particolare, chiariva che il gesto compiuto dall'allieva non consisteva in una capriola, ma nella c.d. ruota; e che al momento del fatto la stessa si trovava "nei pressi della porta per far uscire le allieve in quanto eravamo a fine lezione".
Venivano infine sentiti - quali testi - le sigg.re G. R. e G. A., insegnanti presso la scuola di danza, ma che, al momento dell'incidente, non erano personalmente presenti nell'aula.
Orbene, dal'analisi del materiale probatorio raccolto, come emerso in dibattimento, non si individuano elementi tali da poter individuare ed attribuire una responsabilità civile colposa in capo alla convenuta G., e per i motivi appresso indicati.
La fattispecie per cui è causa va anzitutto fatta rientrare nell'ambito dell'art. 1218 c.c., seguendo in tal senso l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il quale ritiene che il danno c.d. auto-provocato, cioè direttamente provocato dall'alunno a sé stesso, fondi, non già una responsabilità aquiliana, bensì una responsabilità contrattuale della scuola.
Sul piano normativo, ci si limita a ricordare che la responsabilità contrattuale deriva dall'inadempimento, dall'inesatto adempimento o dall'adempimento tardivo di una preesistente obbligazione (art. 1218 c.c.).
Quanto all'onere della prova, secondo la giurisprudenza tradizionale della Suprema Corte, in caso di responsabilità contrattuale, chi agisce in giudizio deve dimostrare solo l'esistenza dell'obbligazione (ad es. del contratto) e l'oggettivo inadempimento, mentre il debitore deve provare che l'inadempimento non è a lui imputabile.
Più in particolare, l'istituto scolastico, con l'ammissione dell'allievo a scuola che consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, determina l'instaurarsi di un vincolo contrattuale: da questo sorge a carico dell'istituto un obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
Ne deriva quindi anche l'obbligo di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso: l'insegnante e l'alunno sono legati da un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Di conseguenza, viene in rilievo il regime probatorio previsto in tema di responsabilità contrattuale e –pertanto- non opera la presunzione di culpa in vigilando di cui all'art. 2048 c.c.: in buona sostanza, chi agisce, deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, quindi a scuola; l'insegnante o il dirigente scolastico devono dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né all'insegnante né alla scuola, comprovando di aver predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell'evento (cfr, SS UU Cass. Civ. sent. 9346/2002).
In concreto, la prova liberatoria si sostanzia nella dimostrazione del caso fortuito, cioè della non prevedibilità e non prevenibilità dell'evento con l'applicazione della diligenza dovuta.
Come scrive Bianca (Diritto Civile –La responsabilità, Giuffrè 1994, p.662) "la nozione di caso fortuito o forza maggiore nella responsabilità extracontrattuale coincide con la nozione di causa d'impossibilità rilevante nel tema della responsabilità contrattuale".
In un caso assolutamente analogo a quello in esame, il Tribunale di Vicenza (Sez. II, sent. 29/08/2017) ha chiarito che "in caso di sinistro autoprocuratosi dall'allievo nei locali della scuola (o delle sue pertinenze), la responsabilità dell'istituto scolastico va letta in chiave contrattuale. L'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo nella scuola determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, da cui sorge in capo all'istituto un'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. La qualificazione giuridica in termini contrattuali della responsabilità del precettore implica, in punto di onere probatorio, che il danneggiato debba esclusivamente dimostrare che il danno si è verificato nello svolgimento del rapporto,
mentre sull'istituto grava, ex art. 1218 c.c., l'onere di provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile: la prova, pertanto, che incombe sull'istituto si incentra nella dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e che questo, ciò nonostante, si è verificato per una causa non prevedibile né superabile con la diligenza adeguata alle circostanze del caso concreto".
Orbene, nel caso in esame gli attori riferivano che la loro figlia, durante una lezione di danza, nell'eseguire una capriola ed in assenza della vigilanza dell'insegnante, urtava un'allieva e, cadendo, procurava a sé stessa danni fisici.
Di fatto, dal quadro probatorio, formatosi nel corso del dibattimento, emergeva un difforme svolgersi dell'accaduto, atteso che si appurava che l'incidente all'allieva si verificava al termine della lezione di danza, ma in ogni caso alla presenza dell'insegnante che si trovava nei pressi della porta dell'aula, per far uscire le allieve.
Conseguentemente, nessuna attribuzione di colpa può esser mossa all'insegnante, nel senso sopra delineato dalla giurisprudenza formatasi nell'ambito della c.d. responsabilità ex art. 1218 c.c., atteso che il danno autoprocuratosi dall'allieva si verificava – secondo quanto emerso in sede istruttoria, "per una causa non prevedibile né superabile con la diligenza adeguata alle circostanze del caso concreto" (cfr, giur. cit).
Tutto ciò premesso e considerato, vanno dunque rigettate le domande attoree spiegate dai sigg.ri D'A. e C., in proprio e n. q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore S., in quanto giuridicamente infondate.
Stante la specificità della controversia, si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare integralmente le spese processuali fra tutte le parti in causa.