Corte d'Appello Cagliari, Sent., 28/11/2022
Corte d'Appello Cagliari, Sent., 28/11/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Cagliari
Sezione di Sassari
composta dai magistrati
dott. Maria Teresa Spanu - Presidente
dott. Cinzia Caleffi - Consigliere
dott. Ilaria Macchi - Giudice Ausiliario relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 462/19 R.G.
Tra
Condominio Via C. n. 9 A. ( C.F.: (...)), S.F. (C.F.: (...)), C.A. (C.F.: (...)), e P.G.M. (C.F.: (...)) L.M.R. (C.F.: (...)) nella qualità di eredi legittimi di L.T., rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Dore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alghero Via Genova n. 10 in virtù di procura stesa su documento separato da intendersi apposta in calce all'atto di appello
Appellanti
e
A. SpA (P.I.: (...)) rappresentata di difesa dall' Avv. Massimiliano Manca di Mores ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari Viale Umberto I n. 124 in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
All'udienza del 10 settembre 2021 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1272 del 22.10.2019 depositata il 22.10.2019, accertava e dichiarava prescritto il diritto di A. a percepire le somme relative all'utenza di C.A. (utenza già intestata a C.G. dante causa di C.A.) relativamente al periodo fino al 30 settembre 2011; respingeva per il resto la domanda.
Il Condominio di Via C. n.9 di A., S.F., C.A. e L.T. deducevano: (i) che il Condominio era titolare di un contratto di utenza stipulato con il Comune di Alghero, precedente gestore del servizio, mentre i singoli condomini erano titolari di autonome sotto utenze sempre stipulate con il Comune di Alghero; in pratica il Condominio era titolare di un contatore "master" ed ogni condòmino di un contatore "divisionale"; (ii) il Gestore del S.I.I. emetteva fattura a carico di ciascun condòmino sulla scorta delle risultanze dei singoli contatori divisionali ed in rapporto ai consumi da ciascuno effettuati e, nell'ipotesi di non concordanza tra la sommatoria dei consumi registrati dai contatori divisionali e quelli rilevati dal contatore master, il Gestore effettuava la fatturazione in base ai dati registrati su quest'ultimo, suddividendo tra i condòmini gli eventuali maggiori consumi contabilizzati dal contatore master; (iii) in data 11.10.2016 avevano ricevuto da A. SpA fatture relative ai consumi del periodo dal 2.2.2006 al 30.11.2015 imputate agli appartamenti di loro esclusiva proprietà, facenti parte del Condominio, per le quali veniva chiesto a L.T. il pagamento di Euro 16.338,00; a S.F. di Euro 19.510,94 e a C.G. di Euro 18.541,59; (iv) a seguito della ricezione di tali fatture, indicanti consumi eccessivi rispetto a quelli abituali, avevano dato incarico a S.S., titolare della ditta I., di verificare se gli impianti idrici del fabbricato condominiale fossero interessati da una perdita occulta e, ottenuta risposta negativa, avevano inoltrato ad A., tramite il loro legale di fiducia, la lettera del 23.11.2016 con la quale era stato denunziato che: a) i consumi contabilizzati nelle fatture erano abnormi in relazione alla destinazione d'uso impressa a ciascuna unità immobiliare; b) sulla scorta degli accertamenti effettuati dal tecnico incaricato era da escludere che gli stessi consumi fossero conseguenza di perdite occulte o di difettoso funzionamento degli impianti privati; c) la abnormità dei consumi doveva essere ascritta a un difettoso funzionamento dell'impianto pubblico, in specifico ad un difettoso funzionamento del contatore; chiedevano quindi con urgenza la verifica degli impianti, in contraddittorio con gli utenti, con particolare riferimento al contatore master; (v) in ogni caso, il credito era prescritto per i consumi fino alla data del 30.9.2011, ai sensi dell'art. 2948 c.c.; (vi) A. aveva accolto il reclamo di L.T. e S.F., riconoscendo la parziale inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione, mentre aveva rigettato il reclamo di C.A. perché non formalmente titolare dell'utenza in discussione, ancora intestata al padre deceduto; riguardo ai consumi contestati, aveva negato la propria responsabilità per la loro eccessività, notificando in data 19.12.2017 il secondo sollecito di pagamento con preavviso di distacco della fornitura, ciò, nonostante con la nota del 31.1.2018, indirizzata al Condominio, l'ente avesse rilevato una significativa differenza tra la somma dei consumi delle sub-utenze ed i consumi rilevati dal contatore generale e avesse riconosciuto che il contatore, nel novembre 2017, fosse andato in blocco, rendendo verosimile che già negli anni precedenti avesse cominciato a funzionare non correttamente; (vii) A. era inadempiente nei confronti degli attori per non aver effettuato l'intervento per la verifica del contatore entro 10 giorni dalla richiesta, come previsto dalla Deliberazione 23.12.2015 6/2015/R/idr dell'AGEESI, nonché per non aver tempestivamente segnalato la riscontrata anomalia dei consumi - avendo inviato nell'ottobre 2016 le fatture per i consumi dal 2006 al 2015 - i quali avevano superato l'indice previsto dall'art. B.3.1 del Regolamento del SII, ove era previsto che: "Il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".
A. SpA si costituiva in giudizio, eccependo che: (i) il reclamo presentato da C.A. non poteva trovare accoglimento per difetto di legittimazione attiva, essendo l'utenza ancora intestata al genitore deceduto da diversi anni, senza che fosse stata seguita la procedura prevista in caso di successione degli utenti dall'art. 18 del Regolamento del S.I.I.; di contro, in data 27.11.17 aveva accolto il reclamo presentato da L. e S. ed aveva sgravato le fatture in discussione delle somme relative ai periodi in cui il diritto di credito si era prescritto; (ii) quanto ai consumi asseritamente eccessivi, gli attori non avevano mai denunciato il malfunzionamento del contatore "master" prima dell'instaurazione del presente giudizio, contravvenendo in tal modo agli obblighi previsti a carico dell'utente da parte del Regolamento del S.I.I. all'art. B35; i picchi di consumi, rilevati nella specie, erano compatibili con un'illecita sottrazione o con una perdita, non con un malfunzionamento, di cui in ogni caso non era responsabile l'ente erogatore; inoltre, gli attori non fornivano alcuna prova dello stato dell'impianto in modo da escludere che l'anomalia fosse dipesa dalla loro negligenza, pertanto i consumi maggiori riscontrati dal contatore "master" erano stati correttamente suddivisi tra i condòmini.
Il tribunale riteneva che: (i) di per sè la mancata volturazione del contratto di fornitura idrica - dal de cuius C.G. al figlio ed erede C.A. - non incideva sulla posizione dell'utente stante l'incontestato diritto del C. a succedere nel contratto di fornitura, con la conseguenza che la pretesa di A. relativa alle forniture avvenute in data antecedente al 30.9.2011 era prescritta anche per il C.A.; (ii) non era stata ritualmente contestata dai condòmini la regolarità delle misurazioni effettuate dal contatore condominiale e neppure le ripartizioni interne effettuate dal Condominio; gli episodi di blocco del contatore master non dimostravano alcuna irregolarità e tantomeno l'abnormità delle registrazioni, deponendo, di contro, nel senso di una mancata registrazione dei consumi; l'eventuale perdita occulta negli impianti condominiali era stata esclusa, secondo gli stessi attori, dagli accertamenti compiuti tramite il loro idraulico di fiducia; non risultavano neppure perdite a monte del contatore condominale che avessero influito sulla correttezza dei consumi rilevati. Pertanto le somme riportate nelle fatture, esclusi gli importi riferiti a periodi per i quali era maturata la prescrizione del credito, erano dovute a favore del Gestore.
Le spese di lite erano poste a carico della parte soccombente.
Il Condominio di Via C. n.9 di A., S.F., C.A., P.G.M. e L.M.R., queste ultime due in qualità di eredi di L.T., deceduto in data 31.12.2018, hanno proposto impugnazione avverso siffatta sentenza, deducendo l'errata valutazione del materiale istruttorio laddove il tribunale non considerava che gli attori avevano denunciato il malfunzionamento del contatore master, sia in via stragiudiziale che nell'atto di citazione, nonchè la violazione del principio dell'onere della prova secondo il quale il Gestore avrebbe dovuto fornire la prova del perfetto funzionamento del contatore master, con la conseguenza che alcuna negligenza era ascrivibile agli appellanti e gli importi richiesti da A. non erano dovuti.
Gli appellanti hanno altresì dedotto l'omessa pronuncia circa la domanda proposta in primo grado per l'ottenimento da parte di A. dell'indennizzo per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità, nella misura prevista nella deliberazione 65/2015/R/idr del 23.12.2015 emessa dalla AEEGSI all'allegato A.
A. SpA si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 9 luglio 2021, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
a)Sull'errata valutazione del materiale istruttorio e sulla violazione del principio dell'onere della prova: gli appellanti hanno lamentato che il tribunale non considerava che avevano denunciato il malfunzionamento del contatore master sia in via stragiudiziale che nell'atto di citazione, così spostando a carico di A. l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore master; solo all'esito di tale dimostrazione incombeva sull'utente la prova di aver adottato ogni possibile cautela nella custodia del contatore.
Il motivo merita accoglimento.
Le disposizioni che vengono in evidenza nel caso in esame sono: l'art. B35 del RSII ove è previsto: "Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso sarà sostituito gratuitamente del Gestore. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore, in contraddittorio con i tecnici del Gestore, anche presso l'officina territorialmente più vicina dello stesso Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nel punto di consegna. Qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il contatore è giudicato funzionante e all'utente sarà addebitato un importo forfetario a titolo di rimborso per le spese sostenute (Allegato D). In caso contrario, il Gestore sostituirà il contatore a sue spese e provvederà a rimborsare l'utente, ricostruendo i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni. In mancanza di consumi storici utili, il Gestore farà riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato, o provvederà alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza. Tale procedimento sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore".
L'art. 6.5 della CSII prescrive: "6.5 Verifica del contatore Nel caso di consumi anomali o eccessivi, l'utente può richiedere per iscritto a mezzo postale, per registrazione fono al numero verde gratuito, direttamente o per fax verde gratuito agli U.R.P. o agli sportelli locali o per mezzo dello sportello telematico del Gestore, la verifica del corretto funzionamento del contatore, in contraddittorio con i tecnici del Gestore; il tempo di intervento per l'effettuazione della verifica del contatore, a partire dalla data di richiesta dell'utente, dovrà essere massimo di 10 (dieci) giorni e lo stesso, entro massimo di 5 (cinque) giorni, comunicherà all'utente per iscritto tramite mezzo postale (raccomandata A.R.) i risultati della verifica. Se le indicazioni del contatore risulteranno contenute entro i limiti di tolleranza del 5 % in più o in meno, per cui il contatore è giudicato funzionante, all'utente verrà addebitato nella fattura del periodo successivo l'onere di sopralluogo per il reclamo infondato stabilito contrattualmente. In caso contrario, il Gestore sosterrà le spese, sostituirà il contatore e ricostruirà i consumi presunti da indicare nelle fatture sulla base del consumo storico (media delle ultime tre fatture periodiche non oggetto di errore) dell'utente; in mancanza di consumi storici si farà riferimento ai consumi medi periodici per la tipologia dell'utenza".
Dal complesso di tali prescrizioni si evince che: 1) in caso di denunzia dell'utente di consumi abnormi con richiesta di verifica del funzionamento regolare del contatore, il tempo di intervento per l'effettuazione della verifica del contatore non deve superare i 10 giorni; 2) il criterio per determinare "non funzionante" un contatore è oggettivamente riferito al caso in cui, all'esito del controllo, risulti il superamento del 5% in più o in meno nella registrazione dei consumi, senza distinguere il caso in cui il discostamento dal limite previsto sia risultato in difetto o in eccesso; 3) nel caso di non funzionamento il contatore doveva essere sostituito del Gestore, con costi a suo carico; 4) per ricostruire i consumi si deve fare ricorso al consumo storico o, in mancanza, ai consumi rilevati dal nuovo contatore o, in ultima analisi, ai consumi medi statistici per tipologia di utenza.
Per quanto attiene alla prova del malfunzionamento del contatore ed ai rispettivi oneri probatori, va richiamato il consolidato principio (cfr. da ultimo da Cass. Civ. n. 836/21), secondo il quale: "in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite".
Dagli atti del giudizio risulta che gli attori, dopo il ricevimento delle fatture in discussione, avevano contestato ai sensi dell'art. 6.5 della Carta dei Servizi il mal funzionamento del contatore e i consumi dallo stesso registrati, inviando la lettera del 23.11.2016 (doc. n. 23 fascicolo del primo grado del Condominio), a firma del loro legale di fiducia, con la quale avevano denunciato che i consumi contabilizzati dalle fatture in oggetto erano anomali ed eccedenti le loro ordinarie esigenze e che gli accertamenti compiuti dal tecnico da loro incaricato avevano escluso l'esistenza di perdite occulte o anomalie di funzionamento degli impianti di pertinenza dei singoli appartamenti e di quelli condominiali, sicchè i consumi in eccesso dovevano essere ascritti ad un mal funzionamento del contatore master. Di conseguenza, avevano chiesto specificamente al Gestore di provvedere con urgenza, in contraddittorio con gli utenti, alla verifica degli impianti ed in special modo del contatore master ("vi invito a voler provvedere con urgenza alla verifica, in contraddittorio con gli utenti, degli impianti ed in special modo del contatore"). Anche con la successiva lettera del 27.11.2017 era stata rinnovata espressamente la richiesta di verifica del contatore master (doc. n. 11 fascicolo del primo grado del Condominio).
E' pacifico invece che tale verifica non era stata effettuata.
Nel corso del giudizio era altresì accertata la circostanza che i consumi registrati dal contatore centrale dal 2006 al 2015 erano superiori di oltre quattro volte i consumi rilevati nei periodi precedenti.
Dalle letture relative al contatore master n. 03154025, si evincono i seguenti dati di consumo: al 2.2.2006 : 915 mc, media 2,83 mc/g; -21.6.2010: 1.027 mc, media 8,82 mc/g; al 26.11.2010: 17.365 mc, media 14,8 mc/g; 25.6.2015: 35.863 mc, media 21,78 mc/g (doc. n. 2 fascicolo del primo grado di A.), sicchè i consumi conteggiati dal contatore master erano senz'altro abnormi rispetto ai consumi precedenti, invariata la destinazione d'uso di ciascuna unità immobiliare.
Inoltre, il Condominio e i condòmini davano prova che nell'impianto idrico condominiale ed in quelli riferiti alle singole unità immobiliari non erano state riscontrate perdite, come emerge dalla relazione del 4.11.16 del titolare delle ditta I.S.S.: "dichiaro di aver effettuato un sopralluogo nel condominio di Via C. n. 9 e di aver effettuato un controllo del contatore primario e dei contatori secondari e di non aver riscontrato nessuna perdita sulla linea principale" (doc. n. 7 fascicolo del promo grado del Condominio).
A., a sua volta, dava atto che i contatori divisionali erano regolarmente funzionanti ("stante il perfetto funzionamento dei contatori divisionali" comparsa di costituzione di A.).
Alla luce degli elementi acquisiti in giudizio si ritiene quindi raggiunta la prova del cattivo funzionamento del contatore master.
Quanto alla ricostruzione dei consumi, la normativa di settore prevede che devono essere calcolati in base ai criteri stabiliti dall'art. B35 del RSII e dall'art. 6.5 della CSII. Nella specie, si ritiene che non sia necessario ricorrere ai suddetti criteri suppletivi, in quanto la peculiarità del sistema di fornitura idrica al Condominio - che prevedeva la presenza di un contatore generale collegato ai contatori delle singole utenze - e la circostanza che A. nelle fatture in discussione aveva indicato il quantitativo sia del consumo registrato dal contatore master e sia del consumo registrato dal singolo contatore intestato al condòmino, consentono di utilizzare, per il periodo riferito agli anni 2006-2015, quanto contabilizzato dai contatori divisionali che la stessa A. dichiarava funzionanti e la cui attendibilità era altresì confermata dall'accertamento di mancanza di perdite sia nell'impianto condominiale e sia nelle derivazioni ai singoli appartamenti.
In conclusione, in accoglimento del motivo di appello ed in riforma della sentenza n. 1272/2019 del Tribunale di Sassari, deve dichiararsi non dovuta la somma portata nella fattura n. (...) intestata a L.T. di Euro 16.338,51; nella fattura n. (...) intestata a S.F. di Euro 19.510,94; nella fattura n. (...) intestata a C.G. di Euro 18.541,59 e gli appellanti sono tenuti a corrispondere ad A. il minor importo calcolato sui consumi rilevati da ogni singolo contatore divisionale quale riportato in ciascuna delle fatture intestate rispettivamente ai condomini appellanti, che A. provvederà a fatturare separatamente.
b)Sull'omessa pronuncia circa la domanda proposta in primo grado per l'ottenimento da parte di A. dell'indennizzo per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità: gli appellanti hanno lamentato che il tribunale non si pronunciava sulla domanda, omettendo di condannare A. alla corresponsione dell'indennizzo previsto nella deliberazione 65/2015/R/idr del 23.12.2015 emessa dalla AEEGSI all'allegato A.
Il motivo merita accoglimento.
La deliberazione 65/2015/R/idr del 23.12.2015 emessa dalla AEEGSI all'allegato A, all'art. 72 prevedeva: "Titolo X INDENNIZZI AUTOMATICI Articolo 72 Casi diindennizzo automatico 72.1 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all'Articolo 67, comma 67.1, il gestore corrisponde all'utente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a trenta (30) Euro. 72.2 L'indennizzo automatico base di cui al precedente comma 72.1, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti di cui all'Articolo 26, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) b) c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base", laddove il tempo standard per l'intervento di verifica del misuratore era previsto in 10 giorni: "art. 67.1 Tempo massimo di intervento per la verifica del misuratore di cui all'Articolo 28 10 giorni lavorativi".
Nella specie risulta che la prima richiesta di verifica del contatore master era stata inoltrata dal Condominio con la lettera del 23.11.16 e che per i successivi 30 giorni non era stato dato alcun riscontro da parte del Gestore. Pertanto, in applicazione delle norme suddette per la determinazione dell'indennizzo automatico, A. deve essere condannata alla corresponsione di Euro 90,00 (30x3) a ciascuno degli appellanti.
c)Sulle spese di lite: le spese di lite del primo e del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore corrispondente (indeterminato) ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto dal Condominio di Via C. n.9 di A., S.F., C.A., P.G.M. e L.M.R. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1272/19, dichiara non dovuta la somma portata nella fattura n. (...) intestata a L.T. di Euro 16.338,51; nella fattura n. (...) intestata a S.F. di Euro 19.510,94; nella fattura n. (...) intestata a C.G. di Euro 18.541,59 ed accerta che la somma dovuta da S.F., C.A., P.G.M. e L.M.R. per i consumi di acqua effettuati nel periodo che va dal 30.9.2011 al 27.11.2015 è pari all'importo calcolato sui consumi rilevati da ogni singolo contatore divisionale, da fatturare nei confronti degli appellanti a cura di A. s.p.a.;
2) condanna A. SpA, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore di S.F., C.A. e P.G.M. e L.M.R. dell'importo di Euro 90,00 ciascuno;
3) condanna A. SpA, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione a favore del Condominio di Via C. n.9 di A., S.F., C.A., P.G.M. e L.M.R. delle spese di lite, che liquida in Euro 11.378,00 per il primo grado, di cui Euro 10.860,00 per compensi, ed Euro 9.247,00 per il secondo grado, di cui Euro 8.470,00 per compensi, oltre a quanto dovuto.
Così deciso in Sassari, il 14 ottobre 2022.
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2022.