Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Cass. civ., Sez. V, 14 dicembre 2010, n. 25211 IMPOSTE E TASSE IN GENERE - GU...
Cass. civ., Sez. V, 14 dicembre 2010, n. 25211 IMPOSTE E TASSE IN GENERE - GUARDIA DI FINANZA
La motivazione degli avvisi di accertamento effettuata "per relationem", con rinvio, ovvero, alle conclusioni rassegnate nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria implica semplicemente, e legittimamente, che l'Ufficio Tributario emittente, condividendo le conclusioni di cui sopra, ha voluto effettuare un'economia di scrittura posto che, trattandosi di elementi già conosciuti dal contribuente, non arreca alcun pregiudizio al diritto di difesa. Deve, pertanto, escludersi l'illegittimità di siffatta motivazione per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio Tributario. 

Non costituisce indice di mancata autonoma rivalutazione in sede tributaria dei fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione di avvisi di accertamento per il mancato pagamento di imposte, la circostanza che in sede di redazione del p.v.c. (fondante i provvedimenti in parola) la Guardia di Finanza richiami gli elementi già valutati dal consulente del P.M. (e/o la stessa consulenza) in sede penale. Tale richiamo, come, al limite, la pedissequa riproposizione delle conclusioni rassegnate dal consulente (con l'enunciazione delle medesime formule espositive), infatti, non implica necessariamente, salvo prova contraria, la carenza di un'autonoma valutazione dei fatti quanto, piuttosto, la condivisione tanto dei risultati conseguiti quanto dell'iter logico seguito nella valutazione della documentazione acquisita.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza