SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 8 luglio – 3 agosto 2010, n. 18035. Il telegramma è mezzo idoneo a denunziare i vizi. Pretesa.Costituzione in mora.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 23-3-1998 A.I.D.conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Nola la s.n.c. N. European Doors e, premesso di avere acquistato da quest'ultima in data 18-9-1996 33 porte interne in massello, oltre ad alcune porte blindate, assumeva che, dopo aver effettuato il pagamento, aveva verificato in sede di installazione, a seguito di alcune scalfitture superficiali del legno, che questo, pur essendo di noce, era rigenerato e non era invece a massello.
L'attore chiedeva quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ed alla riduzione del prezzo in considerazione della diversa qualità riscontrata nella fornitura rispetto a quella pattuita, nella misura da determinarsi in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la s.n.c. N. European Doors chiedendo il rigetto della domanda eccependo che le porte erano state consegnate il 12-11-1996, con conseguente estinzione per prescrizione del diritto azionato.
Il Tribunale di Nola (subentrato al Pretore dopo la soppressione delle Preture) con sentenza del 21-3-2003 rigettava la domanda attrice.
Proposto gravame da parte dello I.D.cui resisteva la s.n.c. N. European Doors la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 18-5-2005 ha rigettato l'impugnazione, rilevando che la domanda introdotta dall'appellante, diretta ad ottenere la riduzione del prezzo per mancanza delle qualità promesse ovvero essenziali per l'uso, doveva essere inquadrata nell'ambito dell'art. 1497 c.c., e che il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 1495 terzo comma c.c., decorrente dalla consegna, era ormai spirato al momento dell'introduzione del giudizio.
Avverso tale sentenza lo I.D. ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui la s.p.a. N. Porte (già s.n.c. N. European Doors) ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo formulato il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 1495-1497-2934 e 2943 c.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte non avendo considerato - come pure dedotto nel secondo motivo di appello - che, premesso come fatto pacifico l'avvenuta consegna della merce in data 18-11-1996, l'esponente nello stesso giorno della fortuita scoperta dei vizi (24-3-1997) aveva inviato un telegramma alla Ditta N. con il quale aveva denunciato “difformità rispetto massello noce medio convenuto ordine 533 18.09.96 materiale porte fornite...” cui la venditrice aveva replicato con telegramma del 25-3-1998; quindi, interrotto il termine prescrizionale annuale con il suddetto telegramma, la domanda giudiziale era stata promossa tempestivamente con la notifica dell'atto di citazione il 23-3-1998, ovvero un giorno prima della scadenza dell'anno.
La censura è fondata nei limiti che saranno ora delineati.
Premesso che dall'esame diretto degli atti risulta che effettivamente lo I.D. nell'atto di appello, nel censurare la sentenza di primo grado per aver accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, aveva fatto riferimento al fatto che la scoperta dei vizi della merce suddetta era avvenuta in un momento successivo alla sua consegna, e precisamente in data 24-3-1997, e che in quello stesso giorno l'appellante aveva inviato alla società venditrice un telegramma con cui la informava della sussistenza dei vizi medesimi, si osserva che la Corte territoriale, nel rilevare che il termine prescrizionale decorreva dalla consegna della merce, avvenuta nella fattispecie oltre un anno prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, non ha fatto alcun riferimento al suddetto telegramma.
Orbene, premesso che in questa sede non è stata censurata la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il termine prescrizionale previsto dall'art. 1495 terzo comma c.c. decorre dalla consegna della merce, ovvero nella specie dal 18-11-1996, si rileva che tuttavia il mancato esame da parte della Corte territoriale del telegramma menzionato nell'atto di appello riguarda un punto decisivo della controversia, avente ad oggetto l'eventuale efficacia interruttiva del termine di prescrizione annuale tramite l'invio del telegramma suddetto (con gli effetti, nel caso di risposta affermativa a tale quesito, di cui all'art. 2945 primo comma c.c.).
In proposito quindi in sede di rinvio occorrerà accertare se nel telegramma del 24-3-1997 sia contenuta, oltre la denuncia della scoperta dei vizi alla venditrice, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei confronti della società destinataria del telegramma stesso, con l'effetto sostanziale di costituirla in mora.
In definitiva quindi il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
14-09-2010 00:00
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