DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. 108 Regolamento di organizzazione del Ministero della salute
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. 108
Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. (11G0150)
GU n. 162 del 14-7-2011
testo in vigore dal: 29-7-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in
particolare articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 404 e
seguenti;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti
organizzativi;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ed in particolare
l'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies;
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129, e successive modificazioni, recante regolamento di
organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 novembre 2008, recante la ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 giugno 2010, recante individuazione, in via provvisoria, del
contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero della salute, in attuazione dell'articolo 1, comma 6,
della legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della
legge 18 giugno 2009, n. 69;
Ritenuto di dover provvedere in attuazione del citato decreto
legislativo n. 235 del 2010 a determinare i nuovi ulteriori compiti
attribuiti alla Direzione generale competente in materia di
innovazione e tecnologie;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative in data 14
luglio 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2011;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Art. 1
Organizzazione del Ministero della salute
1.Il Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero», al
quale sono attribuite le funzioni di carattere sanitario previste
dalla normativa vigente, si articola nei tre dipartimenti di cui
all'articolo 2 e nell'Ufficio generale delle risorse,
dell'organizzazione e del bilancio di cui all'articolo 9.
2. Presso il Ministero operano il Consiglio superiore di sanita',
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
e il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 26 luglio 2007.
Art. 2
Dipartimenti del Ministero
1. I dipartimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono i seguenti:
a) Dipartimento della sanita' pubblica e dell'innovazione;
b) Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del
Servizio sanitario nazionale;
c) Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della
sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della
salute.
2. I dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio
organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
e successive modificazioni.
3. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti sono conferiti ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Il capo del dipartimento conferisce a uno dei dirigenti
preposti agli uffici di cui al comma 4 le funzioni vicarie in caso di
assenza o impedimento.
4. I dipartimenti sono articolati in uffici di livello dirigenziale
generale, di seguito denominati «direzioni generali». I dirigenti
preposti ai predetti uffici e il direttore dell'Ufficio generale
delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio conferiscono a un
dirigente di seconda fascia le funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento.
5. I capi dei dipartimenti, esercitano i poteri e le funzioni di
cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del citato decreto legislativo n 300
del 1999; i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale
generale in cui si articola ciascun dipartimento dipendono
funzionalmente dal capo del dipartimento.
6. Nell'ambito di ogni dipartimento ciascuna Direzione generale
svolge i compiti in materia di contenzioso connesso alle attivita' di
rispettiva competenza assumendone la responsabilita'. Il
coordinamento del contenzioso afferente piu' direzioni dello stesso
Dipartimento e' assicurato dal capo dipartimento. Il coordinamento
del contenzioso tra piu' dipartimenti o tra i dipartimenti e
l'Ufficio generale di cui all'articolo 9, comma 1, e' rimesso alle
indicazioni della Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti di
cui al comma 10.
7. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e
controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la
programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e
l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione
di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono
contributi di piu' strutture operative.
8. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della
gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la
stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento
delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle
relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione
operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni
ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite
degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro;
cura, sentito l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e
del bilancio, la mobilita' del personale non dirigenziale fra gli
uffici centrali delle direzioni generali che fanno capo al
dipartimento.
9. Ciascuna Direzione generale provvede alle attivita' connesse
all'espletamento degli atti di gara concernenti le rispettive
competenze, assumendone le relative responsabilita'.
10. La Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del
Ministero, di seguito denominata «Conferenza», alla quale possono
essere invitati i direttori generali per le materie di competenza,
svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle
attivita' di piu' dipartimenti e puo' formulare proposte al Ministro
per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo
operativo tra dipartimenti. La Conferenza elabora linee e strategie
generali in materia di coordinamento delle attivita' informatiche,
nonche', con la presenza del direttore dell'Ufficio generale delle
risorse, dell'organizzazione e del bilancio, in materia di gestione
delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in
gestione unificata. Essa elabora altresi' proposte per la
pianificazione delle attivita' del Centro polifunzionale per la
salute pubblica. La Conferenza si riunisce, in via ordinaria, almeno
due volte l'anno in date concordate fra i capi dei dipartimenti e, in
via straordinaria, su motivata richiesta di almeno un capo
dipartimento. La Conferenza si riunisce inoltre su richiesta del
Ministro, per questioni che investono i rapporti fra il livello
politico e l'alta dirigenza del Ministero. La Conferenza, quando non
sia presente il Ministro, e' presieduta dal capo dipartimento con
maggiore anzianita' di incarico o, a parita' di anzianita' di
incarico, dal capo dipartimento piu' anziano.
Capo II
ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI
Sezione I
Dipartimento della sanita' pubblica e dell'innovazione
Art. 3
Funzioni del Dipartimento della sanita' pubblica
e dell'innovazione
1. Il Dipartimento della sanita' pubblica e dell'innovazione, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, provvede alle attivita' di
coordinamento e vigilanza e di diretto intervento di spettanza
statale in tema di: tutela della salute, tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente e delle
condizioni di vita e di benessere delle persone; promozione e
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia
sanitaria; finanziamento e vigilanza sugli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e su altri enti o istituti nazionali
previsti dalla legge; relazioni istituzionali in ambito nazionale;
relazioni internazionali; informazione e comunicazione agli operatori
e ai cittadini.
2. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie - CCM, istituito
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2004, n. 138. Il Dipartimento cura inoltre i rapporti con le
associazioni operanti nel settore della salute alle quali partecipa
il Ministero.
3. Il Capo del Dipartimento svolge anche, nelle relazioni europee e
internazionali, le funzioni di Chief Medical Officer ove abbia la
qualifica di dirigente in possesso di professionalita' medica; quando
il Capo del Dipartimento non abbia tale requisito, le predette
funzioni sono espletate dal Direttore generale della prevenzione,
qualora in possesso di professionalita' medica. Il Ministro puo'
conferire le funzioni di cui al primo periodo, anche con riferimento
a singoli eventi o riunioni in ambito europeo o internazionale, ad
altro capo dipartimento o direttore generale del Ministero in
possesso di professionalita' medica.
4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non
diversamente disciplinato, le direzioni generali del Dipartimento
esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla
normativa vigente e assicurano il funzionamento delle segreterie
delle commissioni che operano nelle predette materie.
Art. 4
Uffici di livello dirigenziale generale
del Dipartimento della sanita' pubblica
e dell'innovazione
1. In relazione alle funzioni di cui all'articolo 3, il
Dipartimento della sanita' pubblica e dell'innovazione e' articolato
nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale della prevenzione;
b) Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della
vigilanza sugli enti;
c) Direzione generale dei rapporti europei e internazionali;
d) Direzione generale della comunicazione e delle relazioni
istituzionali.
2. La Direzione generale della prevenzione, di cui al comma 1,
lettera a), svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica;
promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di
popolazione vulnerabili (quali gli anziani, il settore materno
infantile, l'eta' evolutiva, le persone affette da patologie croniche
e/o da malattie di rilievo sociale, i disabili, le persone non
autosufficienti, le persone con problemi di salute mentale);
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi
incluse le altre competenze sanitarie previste dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; degli
incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni
sanitarie e socio-sanitarie; prevenzione delle dipendenze;
prevenzione universale delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e
biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque
destinate al consumo umano e nell'ambiente di lavoro; profilassi
internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio, con
particolare riguardo ai programmi organizzati di screening;
prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia, con
particolare riguardo all'integrazione sanitaria e socio-sanitaria;
tutela della salute con riferimento a sangue ed emoderivati trapianto
di organi biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e
alle procedure autorizzative concernenti attivita' riguardanti
microrganismi ed organismi geneticamente modificati; terrorismo
biologico, chimico, nucleare e radiologico; aspetti connessi alla
protezione civile; acque minerali; coordinamento funzionale degli
uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF), fatte
salve le competenze della Direzione generale di cui all'articolo 8,
comma 3; direzione operativa del Centro nazionale per la prevenzione
e il controllo delle malattie, di cui all'articolo 3, comma 2.
3. La Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e
della vigilanza sugli enti, di cui al comma 1, lettera b), svolge le
seguenti funzioni: promozione e sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica in materia sanitaria, anche attraverso forme di
cofinanziamento pubblico-privato, e funzionamento della Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei progetti di
ricerca finanziati dal Ministero; disciplina della tutela sanitaria
delle attivita' sportive e della lotta contro il doping; rapporti con
le universita' e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e
internazionali; vigilanza sull'Istituto superiore di sanita',
sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(Age.na.s.), sugli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la
lotta contro i tumori e sugli altri enti o istituti a carattere
nazionale previsti dalla legge, non sottoposti alla vigilanza di
altre direzioni generali; partecipazione alla realizzazione delle
reti nazionali e internazionali di alta specialita' e tecnologia.
4. La Direzione generale dei rapporti europei e internazionali, di
cui al comma 1, lettera c), svolge, in raccordo con gli altri
dipartimenti e direzioni generali per le materie di rispettiva
competenza, le seguenti funzioni: gestione dei rapporti con l'Unione
europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per lo
sviluppo e la cooperazione economica e con altre organizzazioni
internazionali; rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanita'
e con le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite; promozione
dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei
programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria;
svolgimento delle attivita' connesse alla stipula degli accordi
bilaterali del Ministero in materia sanitaria; coordinamento della
partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali e
sopranazionali e incontri a livello internazionale; promozione della
collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; coordinamento e
monitoraggio delle attivita' internazionali svolte dalle regioni;
coordinamento degli interventi del Ministero in caso di emergenze
sanitarie internazionali; attuazione delle convenzioni e dei
programmi sanitari internazionali nell'ambito delle Nazioni Unite.
5. La Direzione generale della comunicazione e delle relazioni
istituzionali, di cui al comma 1, lettera d), svolge le seguenti
funzioni: coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle
attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale ai
cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese in conformita' ai
principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.150,
finalizzate alla promozione della salute e delle attivita' del
Ministero; rapporti con i media in relazione all'attivita' di
comunicazione; relazioni istituzionali con organismi pubblici e
privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria,
comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore;
pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in
materia sanitaria; attivita' di promozione e formazione della cultura
della comunicazione in ambito sanitario; elaborazione del piano di
comunicazione annuale nazionale; attivita' di comunicazione ai
cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale
del portale internet istituzionale e dei relativi siti tematici;
studi analisi e raccolte di dati ed informazioni sulle attivita' di
comunicazione e customer satisfaction.
Sezione II
Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio
sanitario nazionale
Art. 5
Funzioni del Dipartimento
1. Il Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle competenze affidate
alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
provvede alle attivita' di coordinamento e di vigilanza e di diretto
intervento di competenza statale in tema di: programmazione; sviluppo
e monitoraggio di sistemi di garanzia della qualita' e di
valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del Servizio
sanitario nazionale; coordinamento e gestione delle politiche
riguardanti l'organizzazione dei servizi sanitari; assistenza
sanitaria degli Italiani all'estero e degli stranieri in Italia;
sistema informativo e statistico del Servizio sanitario nazionale;
formazione del personale del Servizio sanitario nazionale e
individuazione dei relativi fabbisogni formativi; assistenza
sanitaria al personale navigante; organizzazione territoriale
dell'assistenza farmaceutica; medicinali, ferme restando le
competenze in materia attribuite all'Agenzia italiana del farmaco;
dispositivi medici e altri prodotti di interesse sanitario; rischio
clinico; funzioni medico-legali.
2. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni
generali del Dipartimento esercitano i poteri di accertamento e di
ispezione previsti dalla normativa vigente e assicurano il
funzionamento delle segreterie delle commissioni che operano nelle
predette materie.
Art. 6
Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento
della programmazione e dell'ordinamento
del Servizio sanitario nazionale
1. In relazione alle funzioni di cui all'articolo 5, il
Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio
sanitario nazionale e' articolato nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale della programmazione sanitaria;
b) Direzione generale del sistema informativo e statistico
sanitario;
c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio sanitario nazionale;
d) Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio
farmaceutico e della sicurezza delle cure.
2. La Direzione generale della programmazione sanitaria, di cui al
comma 1, lettera a), svolge le seguenti funzioni: definizione e
monitoraggio del Piano sanitario nazionale e dei piani di settore
aventi rilievo e applicazione nazionale; analisi dei fabbisogni
finanziari del Servizio sanitario nazionale; elaborazione e verifica
dei dati economici relativi all'attivita' del Servizio sanitario
nazionale e aggiornamento dei modelli economici del Sistema
informativo sanitario; programmazione tecnico-sanitaria di rilievo
nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita'
tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, per i profili attinenti al concorso
dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche
quanto ai piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali;
determinazione dei criteri generali per la classificazione e la
remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;
fondi sanitari integrativi; monitoraggio, anche attraverso il nucleo
SAR, e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria;
programmazione degli interventi di valorizzazione dei centri di
eccellenza sanitaria; monitoraggio delle schede di dimissione
ospedaliera; programmazione degli investimenti di edilizia sanitaria
e ammodernamento tecnologico; definizione e monitoraggio dei livelli
essenziali di assistenza; urgenza ed emergenza sanitaria (servizio
118); attuazione della normativa sulle cure palliative e terapia del
dolore; verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alle
loro riduzioni; definizione di criteri e requisiti per l'esercizio,
l'autorizzazione e l'accreditamento delle attivita' sanitarie;
promozione e verifica della qualita'; sperimentazioni gestionali ai
sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni; vigilanza sulle modalita' di
gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle
prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal Servizio
sanitario nazionale; studio e promozione di nuovi modelli per
l'erogazione delle cure primarie e per l'integrazione
socio-sanitaria; destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali
europei; supporto alle attivita' del Sistema nazionale di verifica e
controllo dell'assistenza sanitaria (SiVeAS), compresi il supporto e
la verifica dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali;
rapporti con la sanita' militare; disciplina comunitaria e accordi
internazionali in materia di assistenza sanitaria e connessa gestione
dei rapporti economici; rimborsi delle spese di assistenza sanitaria
in forma indiretta ai lavoratori italiani all'estero; prestazioni di
alta specializzazione all'estero; assistenza sanitaria agli apolidi;
rifugiati politici e stranieri in Italia; gestione delle prestazioni
sanitarie connesse con l'attivita' di servizio svolta all'estero dai
dipendenti pubblici; analisi della mobilita' sanitaria; rapporti con
i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali delle aziende
sanitarie locali. Presso la Direzione opera il nucleo di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. La Direzione generale del sistema informativo e statistico
sanitario, di cui al comma 1, lettera b), svolge le seguenti
funzioni: individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio
sanitario nazionale e del Ministero; coordinamento
dell'informatizzazione concernente il Servizio sanitario nazionale e
l'attivita' amministrativa del Ministero; attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione e coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni; attuazione del piano d'azione per
l'evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario ai fini del
monitoraggio della spesa sanitaria e della realizzazione di misure di
appropriatezza ed efficienza; definizione e attuazione della
strategia nazionale di sanita' elettronica; individuazione dei
principi organizzativi, normativi e tecnici per lo sviluppo della
telemedicina, dei sistemi di «fascicolo sanitario elettronico» e
«centri unici di prenotazione»; integrazione dell'innovazione
tecnologica nei processi sanitari; direttive per l'adozione nel
Servizio sanitario nazionale dei certificati telematici, delle
prescrizioni elettroniche e della digitalizzazione della
documentazione sanitaria; pianificazione, progettazione, sviluppo e
gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e
dei flussi informativi del Servizio sanitario nazionale e del
Ministero, inclusi la protezione dei dati, la sicurezza, la
riservatezza, la formazione e il monitoraggio informatico ai sensi
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; indirizzo,
pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza
informatica, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; sviluppo e gestione
tecnica del portale internet istituzionale e sviluppo e gestione
della intranet; acquisizione di beni e servizi strumentali al Nuovo
Sistema Informativo Sanitario e predisposizione dei relativi
contratti; gestione di osservatori e centri di documentazione;
rapporti con gli organismi incaricati delle attivita' informatiche
nella pubblica amministrazione; attivita' e funzioni dell'Ufficio di
statistica, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322; monitoraggio, verifica, elaborazione, analisi e diffusione dei
dati relativi all'attivita' del Servizio sanitario nazionale;
pubblicazioni statistiche in materia sanitaria; relazione sullo stato
sanitario del Paese. Presso la Direzione generale opera la Cabina di
regia del nuovo sistema informativo sanitario, di cui all'accordo
quadro tra il Ministero della salute, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18
aprile 2001.
4. La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 1,
lettera c), svolge le seguenti funzioni: disciplina delle professioni
sanitarie; vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le
professioni sanitarie e segreteria della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri
delle professioni sanitarie e rapporti con l'Unione europea in
materia di riconoscimento dei titoli e di mobilita' dei
professionisti sanitari; organizzazione dei servizi sanitari,
professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del
Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per i profili di carattere finanziario,
stato giuridico e disciplina concorsuale del personale del Servizio
sanitario nazionale e relativo contenzioso; disciplina dell'attivita'
libero-professionale intramuraria; rapporti tra il Servizio sanitario
nazionale e le universita' in materia di personale delle aziende
ospedaliero universitarie e di formazione di base e specialistica dei
professionisti sanitari nonche' di protocolli d'intesa per le
attivita' assistenziali; determinazione dei fabbisogni formativi
delle professioni sanitarie e promozione della professionalita'
attraverso programmi organici di formazione permanente e di
aggiornamento; rapporti con le Societa' medico-scientifiche e loro
federazioni; approvazione degli statuti e dei regolamenti degli enti
di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni; individuazione dei profili
professionali; rapporti con le professioni non costituite in ordini e
attivita' non regolamentate; assistenza sanitaria di competenza
statale al personale navigante in Italia e all'estero e accertamenti
medico-legali relativi allo stesso personale; coordinamento
funzionale degli uffici territoriali per i servizi di assistenza
sanitaria al personale navigante (SASN); idoneita' psico-fisica al
volo; formazione del personale aeronavigante in materia di pronto
soccorso; centri di pronto soccorso sanitario aeroportuale; attivita'
di rappresentanza ministeriale in seno alla struttura tecnica
interregionale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 52, comma 27,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (SISAC); rapporti con l'Aran e
con il comitato di settore competente per la contrattazione
riguardante il personale del Servizio sanitario nazionale.
5. La Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio
farmaceutico e della sicurezza delle cure, di cui al comma 1, lettera
d), svolge e le seguenti funzioni: completamento e attuazione della
disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla
sorveglianza del mercato e alla vigilanza sugli incidenti, alle
indagini cliniche, alla valutazione tecnologica e all'impiego dei
dispositivi nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; disciplina
generale delle attivita' farmaceutiche; rapporti con l'Agenzia
italiana del farmaco, anche ai fini dell'esercizio delle competenze
relative ai dispositivi medici contenenti sostanze con
caratteristiche di medicinali e ai fini dell'elaborazione della
normativa del settore farmaceutico; vigilanza e supporto alle
funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima
Agenzia; pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di
interesse sanitario la cui diffusione e' soggetta ad autorizzazione o
controllo; produzione, commercio e impiego delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, compreso l'aggiornamento delle relative
tabelle; buone pratiche di laboratorio; produzione e commercio di
presidi medico-chirurgici e di biocidi; prodotti cosmetici, prodotti
e apparecchiature usati a fini estetici; prevenzione e gestione del
rischio clinico; attivita' di consulenza medico-legale nei confronti
di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi per
danni da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e
relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per
danni alla salute; responsabilita' per danno clinico.
Sezione III
Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza
alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Art. 7
Funzioni del Dipartimento
1. Il Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della
sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della
salute, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, provvede, ai fini della
tutela della salute umana e animale, alle attivita' di coordinamento
e di vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in tema
di: sanita' pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza alimentare;
benessere degli animali; ricerca e sperimentazione nel settore
alimentare e veterinario; coordinamento e finanziamento degli
Istituti zooprofilattici sperimentali e vigilanza sugli stessi;
valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare;
funzionamento del Consiglio superiore di sanita'; dietetici e
integratori alimentari; farmaci veterinari; fitofarmaci;
alimentazione animale.
2. Il Dipartimento cura i rapporti con l'Office International des
Epizooties (OIE) e con la Food and Agriculture Organization (FAO) e,
per le materie di competenza, con l'Unione europea, con il Consiglio
d'Europa, con l'Organizzazione mondiale della sanita' e le altre
organizzazioni internazionali.
3. Nell'ambito del Dipartimento operano il Centro nazionale di
lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unita' centrale di
crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244.
4. Il Capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria,
della sicurezza alimentare e degli organi collegiali svolge anche le
seguenti funzioni: presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali; e' responsabile dell'Unita' centrale di
crisi; svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani -
Chief Veterinary Officer nelle istituzioni europee ed internazionali.
5. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni
generali del Dipartimento esercitano i poteri di accertamento e di
ispezione previsti dalla normativa vigente e assicurano il
funzionamento delle segreterie delle commissioni che operano nelle
predette materie.
Art. 8
Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della
sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli
organi collegiali per la tutela della salute
1. In relazione alle funzioni di cui all'articolo 7, il
Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza
alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute si
articola nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci
veterinari;
b) Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione;
c) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della
salute.
2. La Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci
veterinari, di cui al comma 1, lettera a), svolge le seguenti
funzioni: sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e
diffusive degli animali; attivita' del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e Unita' centrale di crisi;
sanita' e anagrafe degli animali; controllo delle zoonosi; tutela del
benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica,
igiene urbana veterinaria; igiene e sicurezza dell'alimentazione
animale; farmaci, materie prime e dispositivi per uso veterinario;
farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria; controllo delle
importazioni e degli scambi degli animali e dei prodotti di origine
animale, di mangimi e farmaci veterinari, di materie prime per
mangimi e per farmaci veterinari; coordinamento funzionale, d'intesa
con la Direzione generale di cui al comma 3, per quanto di
competenza, degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari
(UVAC) e dei posti di ispezione frontalieri (PIF); accertamenti,
audit e ispezioni nelle materie di competenza; organizzazione del
sistema di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione
concernenti la sicurezza alimentare e la sanita' pubblica veterinaria
d'intesa con la Direzione generale di cui al comma 3, per quanto di
competenza.
3. La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione, di cui al comma 1, lettera b), svolge le seguenti
funzioni: igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione
degli alimenti, inclusi i prodotti primari; piani di controllo della
catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli
all'importazione di alimenti; gestione del sistema di allerta e
gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e
dei mangimi; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti
destinati a una alimentazione particolare; alimenti funzionali;
integratori alimentari; prodotti di erboristeria ad uso alimentare;
etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale;
aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti;
alimenti geneticamente modificati; additivi, aromi alimentari,
contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; igiene e
sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione; accertamenti;
audit e ispezioni nelle materie di competenza. Nello svolgimento
delle proprie funzioni la Direzione si avvale, per la parte di
competenza, degli uffici periferici veterinari (UVAC-PIF) secondo le
modalita' di cui al comma 2, e degli uffici periferici di sanita'
(USMAF) di cui all'articolo 4, comma 2.
4. La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela
della salute di cui al comma 1, lettera c), individuata quale
autorita' nazionale di riferimento dell'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare European Food Safety authority (EFSA), svolge
funzioni di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico
riguardante la sicurezza alimentare, attivita' di segreteria e altre
attivita' di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la
sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, comma 2; assicura il
raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle
attivita' di valutazione del rischio della catena alimentare e
l'operativita' della Consulta delle associazioni dei consumatori e
dei produttori in materia di sicurezza alimentare. La Direzione
svolge attivita' di segreteria e altre attivita' di supporto al
funzionamento del Consiglio superiore di sanita' di cui all'articolo
1, comma 2; per le attivita' di competenza del Consiglio superiore di
sanita', cura i rapporti con gli altri dipartimenti e direzioni
generali del Ministero, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e l'Agenzia
italiana del farmaco.
Sezione IV
Organizzazione, bilancio e personale
Art. 9
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione
e del bilancio
1. L'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del
bilancio, di cui all'articolo 1, comma 1, ufficio non dipartimentale
di livello dirigenziale generale, svolge le seguenti funzioni:
organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli
organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici
centrali e periferici del Ministero; sistemi di valutazione del
personale; attuazione degli indirizzi assunti dalla Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 10, in materia di gestione delle risorse umane,
dei servizi comuni e degli affari generali svolti in gestione
unificata, nonche' delle direttive impartite dall'Organismo
indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 13;
banche dati del personale, comunicazione e pubblicazione dei relativi
dati e adempimenti per la trasparenza; servizio di archiviazione e
protocollazione informatica, gestione digitale dei flussi
documentali; logistica, coordinamento dell'applicazione delle
modifiche legislative e regolamentari aventi impatto
sull'organizzazione del Ministero; supporto alla realizzazione e al
funzionamento del Centro polifunzionale per la salute pubblica;
predisposizione e coordinamento del bilancio del Ministero;
monitoraggio delle entrate e delle spese; riassegnazione delle
entrate per servizi resi dalle strutture del Ministero; controllo di
gestione; trattamento giuridico, ruoli, programmazione e reclutamento
del personale; fabbisogno di risorse umane e dotazioni organiche;
mobilita' esterna e interna, fatte salve le competenze dei Capi
dipartimento e sentito, in ogni caso, il Capo dipartimento per la
mobilita' del personale degli uffici periferici; segreteria della
Conferenza dei Capi dipartimento; procedure di conferimento degli
incarichi dirigenziali; sviluppo e formazione del personale;
trattamento economico fondamentale e accessorio, trattamento di
quiescenza, riscatti e ricongiunzioni del personale centrale e
periferico; contenzioso del lavoro; servizio ispettivo interno;
procedimenti disciplinari; relazioni sindacali e contrattazione;
promozione del benessere organizzativo e del benessere psicofisico
nei luoghi di lavoro; pari opportunita'; servizio di prevenzione e
protezione per il personale assegnato alle strutture centrali; front
office; Ufficio relazioni con il pubblico; centralino; biblioteca;
programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei
beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento
del Ministero e per il funzionamento del Comando Carabinieri per la
tutela della salute; ufficio tecnico; ufficio economato; ufficio
cassa; gestione e sviluppo degli impianti tecnologici; gestione e
sviluppo dei sistemi informativi di fonia in attuazione delle
strategie individuate dalla Direzione generale del sistema
informativo e statistico sanitario di cui all'articolo 6, comma 3.
Capo III
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE
Art. 10
Uffici periferici del Ministero
1. L'amministrazione periferica del Ministero e' articolata nei
seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, che esercitano
le proprie funzioni nell'ambito delle competenze riservate allo
Stato:
a) uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF);
b) uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC);
c) posti di ispezione frontalieri (PIF);
d) servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale
navigante (SASN).
Art. 11
Posti di funzione dirigenziale
e dotazione organica del personale non dirigenziale
1. In attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, il numero di posti di funzione dirigenziale e la
dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero sono
rideterminati in riduzione, secondo la tabella A allegata al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale
appartenente alle aree professionali, come evidenziati nella tabella
A di cui al comma 1, sono ripartiti nell'ambito dei profili
professionali.
Art. 12
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici e delle funzioni di livello
dirigenziale non generale, nel numero complessivo di 144 posti di
funzione, nonche' alla definizione dei loro compiti e alla
distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale
generale si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento con decreto ministeriale di natura non
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. Presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro sono
individuati complessivamente 13 posti di funzione di livello
dirigenziale non generale, aggiuntivi rispetto ai posti di funzione
di cui al comma 1. All'individuazione delle relative funzioni si
provvede con separato regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro.
Art. 13
Organismo indipendente
di valutazione della performance
1. Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di
valutazione della performance ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla cui organizzazione si
provvede con il regolamento di cui al precedente articolo 12,comma 2.
Capo IV
NORME DI ABROGAZIONE E FINALI
Art. 14
Disposizioni transitorie finali
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero
della salute.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 marzo 2011
Allegato
TABELLA A (Art. 11, comma 1)
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Dotazione
organica
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Dirigenti I fascia 15
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Dirigenti II fascia 157
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Dirigenti professionalita' sanitarie 257
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PERSONALE DEL COMPARTO
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Area III 618
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Area II 1000
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Area I 7
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Totale 2054
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15-07-2011 00:00
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