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Sentenza

DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2011, n. 104 Attuazione della direttiva 2009/15/CE...
DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2011, n. 104 Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amminist
DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2011, n. 104
Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime. (11G0147)
GU n. 159 del 11-7-2011
testo in vigore dal: 26-7-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle
norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime (rifusione);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
gli articoli da 1 a 5, e l'allegato A;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle
norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi (rifusione);
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, attuativo della
direttiva 94/57/CE e della direttiva 97/58/CE, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, che ha
modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, in
attuazione della direttiva 2001/105/CE, che ha emendato la direttiva
94/57/CE;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un Comitato per la
sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in
materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina il rapporto tra
l'Amministrazione e gli organismi da questa preposti all'ispezione,
al controllo ed alla certificazione delle navi battenti bandiera
italiana, ai fini della conformita' alle convenzioni internazionali
sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino,
perseguendo inoltre l'obiettivo della libera prestazione dei servizi.
2. Il presente decreto fissa le condizioni in base alle quali
l'Amministrazione, nel rispetto dei principi della non
discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa:
a) autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei
certificati statutari per proprio conto, nonche' ad eseguire le
ispezioni e i relativi controlli;
b) affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le
ispezioni e i controlli di cui al comma 1, riservandosi il potere di
rilascio dei relativi certificati.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di
applicazione delle convenzioni internazionali;
b) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave
registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato
membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che
non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi
battenti bandiera di un Paese terzo;
c) ispezioni e controlli: ispezioni e controlli che sono
obbligatori in forza delle convenzioni internazionali;
d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito
indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e
relativi codici obbligatori:
1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che
ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, ad
eccezione del capo XI-2 del relativo allegato;
2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea
di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21
luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e 1979, resi esecutivi
in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984,
n. 968;
3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78),
ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto
riguarda il protocollo del 1978, con legge 4 giugno 1982, n. 438,
entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
e) organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti da esso
controllati e collegati, che svolgono compiti rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto;
f) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto ai
sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;
g) autorizzazione: l'atto con il quale, ai sensi del presente
decreto, l'Amministrazione delega ad un organismo riconosciuto il
rilascio dei certificati statutari delle navi, nonche' ad eseguire le
ispezioni ed i relativi controlli;
h) affidamento: l'atto con il quale, ai sensi del presente
decreto, l'Amministrazione delega in tutto o in parte ad un organismo
riconosciuto l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni
finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi,
riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati;
i) certificato statutario: il certificato rilasciato dallo Stato
o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle
convenzioni internazionali;
l) norme e procedure: le prescrizioni fissate da un organismo
riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento,
la manutenzione e il controllo tecnico delle navi;
m) certificato di classe: il documento rilasciato da un organismo
riconosciuto che certifica l'idoneita' delle navi a determinati
impieghi o servizi secondo le norme e procedure fissate e rese
pubbliche dall'organismo stesso;
n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della
vita umana in mare ed alla convenzione sulla linea di carico, ed il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del
mare da navi;
o) autorita' marittime locali: gli uffici locali in conformita'
alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
p) certificato di sicurezza radio per navi da carico: il
certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la
convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS),
adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).
Art. 3
Adempimento degli obblighi
derivanti dalle convenzioni internazionali
1. L'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie responsabilita'
e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali, da' adeguata esecuzione alle norme riguardanti le
ispezioni ed i controlli delle navi ed il rilascio dei certificati
statutari, nonche' dei certificati di esenzione a norma delle
suddette convenzioni internazionali.
2. L'Amministrazione opera secondo le pertinenti disposizioni
dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.847 (20) dell'IMO,
relativa alle Linee guida per assistere gli Stati di bandiera
nell'attuazione degli strumenti IMO.
Art. 4
Autorizzazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non
provveda direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati
statutari, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda
e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente
decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari e ad
eseguire le ispezioni ed i relativi controlli.
Art. 5
Affidamento
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare
direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei
certificati statutari, affida i suddetti compiti di ispezione e
controllo ai fini del rilascio dei certificati statutari agli
organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso
dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi
il potere di rilascio dei certificati stessi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i
controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza
radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai
fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri.
3. I certificati statutari per i quali i compiti di ispezione e
controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono
rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il
tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il
tramite delle autorita' consolari.
4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce
i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati
all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio
dei relativi certificati statutari, previa verifica delle risultanze
degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilita' di
ispezione.
Art. 6
Limitazione del numero degli organismi
e trattamento reciproco
1. L'Amministrazione, quando agisce in applicazione degli articoli
4 e 5, autorizza o affida ad un organismo riconosciuto, che presenti
istanza ai sensi dell'articolo 8, lo svolgimento delle funzioni di
cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le disposizioni degli articoli 7
e 9. L'amministrazione puo', in funzione di motivate esigenze,
limitare il numero degli organismi da essa autorizzati o affidati.
Art. 7
Accordi di autorizzazione e di affidamento
1. L'Amministrazione, prima di autorizzare gli organismi
riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 o di affidare ad essi i compiti
di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 5, stipula un accordo
scritto con i suddetti organismi che definisce gli specifici compiti
e funzioni dell'organismo stesso e che contiene:
a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18)
dell'IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell'IMO sulle
linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di
organismi che agiscono per conto dell'Amministrazione, sulla base
dell' allegato, alle appendici e agli altri elementi del documento
dell'IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo
per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano
per conto dell'Amministrazione;
b) la disposizione secondo cui l'Amministrazione, condannata da
un organo giurisdizionale a seguito di sentenza definitiva o di
giudizio arbitrale a risarcire il danno derivante da dolo o colpa
imputabile ai servizi dell'organismo, ha diritto a un indennizzo da
parte dell'organismo nella misura pari ai danni ad esso imputabili;
c) le disposizioni per un controllo periodico da parte
dell'Amministrazione o di un ente imparziale designato da
quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed
autorizzato svolge per suo conto, come stabilito dall'articolo 9;
d) le disposizioni relative alla possibilita' di ispezioni
dettagliate a campione delle navi;
e) le disposizioni per la comunicazione obbligatoria e per la
pubblicazione sul sito web dell'organismo delle informazioni
pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti,
modifiche, sospensioni e ritiri della classe, come stabilito
dall'articolo 10.
2. Il primo rilascio, da parte dell'organismo riconosciuto ed
autorizzato, dei certificati di esenzione e' soggetto
all'approvazione dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione fornisce alla Commissione europea informazioni
dettagliate sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del comma 1
con gli organismi riconosciuti.
Art. 8
Modalita' e condizioni per l'autorizzazione
e l'affidamento
1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi
dell'articolo 4 ovvero affidato ai sensi dell'articolo 5, deve:
a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme
e le procedure applicabili, di cui all'articolo 2, lettera l),
nonche' le istruzioni e i modelli di rapporto;
b) avere una rappresentanza con personalita' giuridica nel
territorio dello Stato italiano.
2. L'organismo riconosciuto che intende chiedere l'autorizzazione
di cui all'articolo 4 o l'affidamento di cui all'articolo 5,
presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti apposita istanza corredata da:
a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le
relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di
rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle
attivita' per le quali sono chiesti l'autorizzazione o l'affidamento;
b) documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza
con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per i profili di competenza, adotta i
provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di
centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.
Art. 9
Verifiche
1. L'Amministrazione verifica che gli organismi che agiscono per
suo conto in autorizzazione o in affidamento svolgano efficacemente
le funzioni per le quali sono stati delegati, a soddisfazione
dell'Amministrazione stessa.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, l'Amministrazione
puo' effettuare le ispezioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
d), e valuta le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 10.
3. L'Amministrazione effettua le verifiche di cui al comma 1
periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione
europea e agli altri Stati membri una relazione sui risultati delle
verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
in cui queste sono state effettuate.
4. L'Amministrazione, nell'ambito degli adempimenti degli obblighi
in materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla
Commissione europea e agli altri Stati membri i casi in cui ha
accertato il rilascio di certificati statutari validi, da parte di
organismi riconosciuti operanti per conto di uno Stato di bandiera a
navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni
internazionali, oppure i casi di eventuali difetti di navi aventi un
certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del
certificato, e ne informa lo Stato di bandiera interessato. Le
predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che
rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o
che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte
degli organismi riconosciuti. L'organismo riconosciuto e' informato
in merito ai casi in questione al momento dell'ispezione iniziale, in
modo che esso possa adottare immediatamente appropriate misure di
adeguamento.
5. L'Amministrazione verifica che le navi battenti bandiera
italiana siano costruite e mantenute in efficienza conformemente ai
requisiti in materia di scafo, macchinari e impianti elettrici e di
controllo fissati da un organismo riconosciuto.
6. L'Amministrazione coopera con gli organismi riconosciuti
autorizzati ed affidati nello sviluppo di norme e procedure degli
organismi stessi. Gli organismi riconosciuti autorizzati ed affidati
sono consultati dall'Amministrazione ai fini di un'interpretazione
coerente delle convenzioni internazionali.
Art. 10
Informazioni
1. Al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche
ai sensi dell'articolo 9, l'organismo riconosciuto che sia stato
autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti negli accordi di
cui all'articolo 7, informa l'Amministrazione del lavoro svolto per
suo conto ed in particolare:
a) trasmette una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso
di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;
b) trasmette tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai
trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di
classe;
c) informa su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi
certificate;
d) fornisce un elenco recante le date e i luoghi delle visite
periodiche e di rinnovo;
e) garantisce l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i
documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei
certificati;
f) comunica, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito
web, tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta
nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni
o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta
dalle navi. Tali informazioni sono inviate anche alla Commissione
europea;
g) comunica elettronicamente alla banca dati comune delle
ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l'attuazione della
direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo, e pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni
relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche,
sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle
visite scadute ma non effettuate, mancata applicazione delle
raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni
operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente
dalla bandiera battuta dalle navi;
h) invia gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera a);
i) fornisce l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i
servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attivita'
alle esclusive dipendenze dell'organismo;
l) fornisce, su richiesta, ogni altra informazione utile ai fini
della valutazione del lavoro svolto per conto dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione puo' richiedere le informazioni di cui al
comma 1 anche in formato elettronico.
Art. 11
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
o dell'affidamento
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando
ritiene che un organismo riconosciuto non possa piu' essere affidato
o autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati,
sospende, con decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza,
l'autorizzazione o l'affidamento, previa contestazione all'organismo
dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per
ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.
2. La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave
rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso,
l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di
cui al comma 1 perche' ritiene che l'organismo autorizzato o affidato
non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad
esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e
i termini entro i quali l'organismo dovra' ottemperare per risolvere
le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente
il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
i profili di competenza, revoca l'autorizzazione o l'affidamento.
4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, revoca l'autorizzazione ovvero l'affidamento in caso di
revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE)
n. 391/2009.
5. L'Amministrazione comunica immediatamente alla Commissione
europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di
revoca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, indicandone le motivazioni.
Art. 12
Spese per il rilascio dell'autorizzazione
e per l'affidamento
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del
servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la
copertura delle spese connesse con le procedure di autorizzazione o
affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti,
nonche' quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalita' di versamento delle tariffe medesime.
Art. 13
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni;
b) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 1° dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29 dicembre 2000, recante determinazione delle modalita' di
presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da
parte degli organismi riconosciuti.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. Fermo l'obbligo di conformarsi al presente decreto, gli
organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, risultano autorizzati e affidati
dall'Amministrazione, mantengono l'autorizzazione e l'affidamento
gia' rilasciati.
2. Gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, risultano autorizzati e affidati
dall'Amministrazione, continuano ad operare sulle navi di bandiera
italiana non rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni
internazionali limitatamente a quelle gia' da essi certificate alla
suddetta data.
3. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 22 gennaio 1947, n. 340, non si applica alle navi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativamente alle convenzioni
internazionali di cui dello stesso articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 15
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione provvede
all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblca
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 giugno 2011
Avv. Antonino Sugamele

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