DIRITTO CIVILE. Irragionevole durata del processo. Criteri per l'equo indennizzo. Cass. civ. 07 ottobre 2011 n. 20689.
DIRITTO CIVILE. Irragionevole durata del processo. Criteri per l'equo indennizzo. Cass. civ. 07 ottobre 2011 n. 20689.
In caso di equa riparazione la liquidazione del danno dovrà essere pari o superiore a 750,00 euro per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e di euro 1.000,00 per ogni successivo anno di ritardo. Cassazione civile 07 ottobre 2011 n. 20689. La quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata. Il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro tenuto conto che l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.
20-10-2011 00:00
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