Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Mediaconciliazione incostituzionale. OUA...
Mediaconciliazione incostituzionale. OUA
Atti e documenti da esibire in tutte le procedure di mediaconciliazione

 

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura comunica che la mediaconciliazione obbligatoria è incostituzionale e contrasta con l'art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. L'OUA mette a disposizione degli avvocati atti e documenti da esibire in tutte le procedure di mediaconciliazione e nei giudizi che riguardano le materie per le quali è fissata la obbligatorietà: 1. Ordinanza TAR Lazio del 12 aprile 2011 che ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale sollevando questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 16 del d.lgs. n. 28/2010, in relazione agli artt. 24 e 27 della Costituzione.
2. Documento OUA che solleva sette questioni di incostituzionalità del d.l. 28/2010.
3. Parere rilasciato all'OUA dal prof. avv. Aldo Angelo Dolmetta che estende le questioni di incostituzionalità agli artt. 3, comma 1, 25 e 102, comma 1, Cost.
4. Documento-delibera OUA che, facendo propria la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine di Firenze, denuncia il contrasto della obbligatorietà della mediaconciliazione con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.Messaggio a tutti gli avvocati

Sollevate questioni di incostituzionalità in tutte le cause che riguardano le materie obbligatorie della mediaconciliazione e, nel contempo, proponete davanti al giudice istanza di disapplicazione dell'art. 5, comma secondo, del decreto legislativo 28/2010.

Delibera

L'Assemblea dell'OUA

PRESO ATTO

dell'ordinanza emessa dal TAR Lazio del 12/4/2011, nel procedimento n. 10937/2010, promosso dall'OUA, con cui vengono rimesse alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale della norme introdotte dal D.Lgs. 28/2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione;

INVITA

il Governo a sospendere in via d'urgenza, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, l'efficacia del D.Lgs. medesimo, nella parte in cui prevede l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, al fine di evitare la paralisi della giustizia civile e i notevoli costi a danno dei cittadini;

RILEVATO

inoltre che, con circolare dell'11/4/2011, il Ministero ha formulato un'interpretazione del D.Lgs. 28/2010, nonché del regolamento di attuazione, arbitraria e vessatoria per i cittadini, finalizzata a costringere gli stessi al pagamento degli oneri della procedura di mediazione, anche in caso di mancato espletamento della medesima, comprimendo ulteriormente il diritto costituzionalmente garantito di accesso alla Giustizia;

RICHIAMATO
il proprio protocollo procedimentale già divulgato,

INVITA

gli Organismi di mediazione istituiti ed istituendi dai COA ad adottare regolamenti aderenti alle direttive indicate dall'OUA e in particolare ai principi:
1) facoltà delle parti, compreso il proponente, a non aderire al procedimento senza con ciò essere obbligate al pagamento di costi ulteriori rispetto a quello iniziale di €. 40,00;
2) divieto per il mediatore di formulare la proposta senza l'esplicito consenso congiunto di tutte le parti;
3) rilascio da parte della Segreteria dell'Organismo del certificato di conclusione della procedura anche nel caso in cui una sola delle parti non intenda aderire alla procedura.

INVITA
di conseguenza gli Organismi medesimi a disattendere la circolare suddetta.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza