Se la notifica del ricorso è omessa no ad un nuovo termine per la rinnovazione della notifica nei procedimenti camerali Corte d'Appello Milano, sez. V civile, decreto 25.02.2011.
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
Decreto 25 febbraio 2011
(Pres. Serra, est. Marini)
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione 5 civile
RG 626/2010
La corte, in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
dottor Franco Serra presidente
dottor Ilio Poppa consigliere
dottor Ines Marini consigliere relatore
Sul reclamo ex articolo 30 comma 6 Dlgs n.286/98 come modificato, dal cittadino egiziano E.T. M. difeso dall'avvocato R. B. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in via…. in
Contro
il Ministero degli Interni, contumace,
ha emesso il seguente
DECRETO
Fatto
E.T.M. ha proposto reclamo avverso il decreto con cui il tribunale di Milano ne ha respinto il ricorso contro il provvedimento del questore di Milano che ne ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 28 comma 1 lettera b) d.p.r. 394/1999 e 19 comma 2 lettera c) Dlgs 286/1998
Il Ministero degli Interni è rimasto contumace
Diritto
E.T.M., dopo avere tempestivamente depositato l'atto di impugnazione, ha però omesso di notificare il reclamo e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza odierna al Ministero qui reclamato.
Ha quindi chiesto la concessione di un'ulteriore termine per notificare alla controparte, rimasta contumace, l'impugnazione, con la conseguente fissazione di una nuova udienza.
Tanto premesso il reclamo è improcedibile.
Questa corte conosce il contrasto della cassazione in merito alla possibilità, nei procedimenti camerali, come quello in oggetto, di concedere un nuovo termine per la notifica del decreto di fissazione della udienza e del ricorso introduttivo, laddove quest'ultimo sia stato tempestivamente depositato ( come nella fattispecie) .
Talune pronunce infatti ritengono che, per la proposizione del reclamo, sia sufficiente” il tempestivo deposito del ricorso, potendo la nullità o l'omissione della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza essere sanate, in applicazione dell'articolo 162, primo comma c.p.c., mediante l'ordine di rinnovazione emesso dal giudice” v.da ultimo cass. 12.983/2009
Altre pronunce ritengono invece che ”nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale….. l'appello, pur tempestivamente proposto mediante deposito del ricorso nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta nel termine prescritto, non essendo consentito al giudice-alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, imposto dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex articolo 111, secondo comma, costituzione-di assegnare all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un nuovo termine per provvedere, a norma dell'articolo 291 c.p.c.” ( cass. Ord. 11.992/2010- cass. S.U-20.604/ 2008)
Questa corte ritiene tuttavia che si debba distinguere l'ipotesi in cui la concessione di un nuovo termine per gli adempimenti omessi o viziati comporti o meno la fissazione di un'ulteriore udienza.
Solo nel primo caso infatti, e salvo che la parte non dimostri la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ( ipotesi quest'ultima che qui però non ricorre), la concessione di un nuovo termine per la notifica, comporta la immotivata dilatazione dei tempi del procedimento camerale (caratterizzato dalla celerità e dalla concentrazione degli adempimenti, in funzione della effettiva tutela delle posizioni giuridiche coinvolte) e si infrange contro il principio della ragionevole durata del giudizio, sancito dall'art 111 della costituzione e dall'art 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (come interpretato dalla Corte Cedu) .
Nella specie non può perciò essere concesso un nuovo termine per provvedere alla notifica (omessa) del ricorso e del relativo decreto, perché tale adempimento (solo oggi richiesto) comporterebbe necessariamente la fissazione di una nuova udienza di discussione, con ingiustificata dilatazione dei tempi del processo, non avendo il reclamante dimostrato, e neppure addotto, i presupposti per la sua rimessione in termini.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese, essendo la amministrazione vittoriosa rimasta contumace in questa fase .
P.Q.M.
Dichiara la improcedibilità del reclamo.
Milano 25 febbraio 2011
Si comunichi
Il presidente
31-08-2011 00:00
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