Tribunale di Milano, Sez. I, 10 gennaio 2011 INVALIDI - ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
La legge n. 67 del 2006 vieta, in modo assoluto, qualsiasi discriminazione in danno alle persone disabili, onde favorire quanto più possibile, in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., anche per tali soggetti il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali. Di talché, la scelta di un istituto scolastico di ridurre le ore di sostegno prevista per gli studenti disabili configura un'indiretta discriminazione vietata dalla citata normativa, allorché essa non si accompagni ad una correlata identica contrazione della fruizione del diritto allo studio anche nei confronti degli studenti normodotati, basandosi esclusivamente su asserite ragioni di bilancio.
28-01-2011 00:00
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