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Sentenza

Al proprietario spetta il fermo tecnico....
Al proprietario spetta il fermo tecnico.
Giudice di Pace di Milano

Sezione VI Civile

Sentenza 3 ottobre 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace Avv. Ines Robolotti della dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa N.R.G. 33164/10 avente per oggetto, il risarcimento dei danni provocati da sinistro stradale tra

L.P. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. A.M. dal quale è rappresentata e difesa giusta procura del 16 aprile 2002 rep. - n. 1760986 Notaio Dott. L.C.

Attrice

E

N.M. residente a Zinasco (Pv) 27030

Convenuto Contumace

E

A.A. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. L.B. che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione notificata

Convenuta

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

L.P. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio N.M. e A.A. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. per sentirli condannare in solido fra loro al risarcimento del danno causato alla vettura attorea, Audi tg. (...), che subiva ingenti danni a causa di un sinistro che si verificava in data (...), alle 07,15 circa, a P.A. Il signor C.M., conducente della Audi che procedeva in Via (...), giunto all'altezza del civico (...), arrestava la marcia a causa di una colonna che lo precedeva e in detta posizione veniva tamponato dal veicolo tg. (...) condotto dal signor N., e assicurato con A.A. S.p.A. per poi, a causa dell'urto, venir sospinto contro l'auto Tg. (...) che lo procedeva. La domanda risarcitoria veniva determinata Euro 7.609,99 Iva esclusa per i costi della riparazione, oltre Euro 1600,00 per l'esborso sostenuto per aver fornito una vettura sostitutiva al proprio cliente.

Si costituiva regolarmente A.A. che nulla eccepiva riguardo alla responsabilità del sinistro, da ascriversi al proprio assicurato, ma contestava il quantum, in quanto riteneva eccessiva e sproporzionata la richiesta di risarcimento, anche alla luce del fatto che essa non era stata messa in grado di visionare l'Audi, per mancata collaborazione da parte dell'attrice, che in tal modo non aveva ottemperato a quanto prescritto dall'art. 148 comma 3 C.d.A. Dal Cai in atti, sottoscritto dal signor N., dal signor M. e dalla signora C.P., conducente del mezzo che precedeva l'auto attorea, si evince la responsabilità del signor N. nella causazione del sinistro de quo, stante l'ammissione del primo citato di aver tamponato l'Au. Conseguentemente si ascrive l'esclusiva responsabilità del sinistro al signor N. che non rispettava la distanza di sicurezza prescritta dalla legge. Pertanto i danni subiti dall'attrice vengono posti per intero a carico dei convenuti. Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, parte convenuta lamenta che i propri incaricati, la Te. in data 2.7.09 e P.M. in data 5.8.09 non riuscivano a visionare il mezzo perché in un caso il signor M. nulla sapeva del mezzo in quanto noleggiato e nel secondo caso l'Avvocato di L.P. non forniva informazioni utili per trovare il mezzo.

Dalla richiesta di risarcimento, doc. 7 di parte attrice, datata 12.7.09, inviata dall'Avvocato dell'attrice alla convenuta risulta che il veicolo in questione era disponibile per gli accertamenti peritali C% la E.P. S.p.A. in San Donato (...) dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì previo appuntamento telefonico, con l'avviso che decorsi 10 giorni dalla ricezione della succitata richiesta l'auto sarebbe stata riparata. Inoltre come giustamente rilevato dall'attrice, per quanto concerne l'incarico affidato a Te., appare incongruo il fatto che il perito abbia assunto l'incarico il 2.7.09 ed abbia indicato come data di primo rilievo il 10.7.09 quando la lettera di messa in mora è datata 12.7.09 ed è stata ricevuta da A. il 31 luglio 2009. Inoltre, per quanto riguarda le osservazioni del perito P.M., non sussistendo nessuna prova scritta riguardo a quanto da lui riferito e smentendo l'Avvocato dell'attrice di essere stato contattato da detto perito, il documento 3 di parte convenuta risulta privo di qualsiasi rilievo. Per quanto concerne la quantificazione dei danni è bene precisare che la fattura prodotta da L.P. n. 762 del 24.8.09 per l'importo di Euro 8.627,99 Iva inclusa, non è stata contestata in maniera specifica e dettagliata da parte convenuta, neppure dopo che, il responsabile della carrozzeria C., che la emetteva, confermava le riparazioni da lui eseguiti, con i relativi importi e le ore di manodopera, forniva il materiale fotografico riguardante le varie fasi della riparazione e precisava che pur non essendo in grado di confermare la data del 24.06.09, e cioè la data in cui si verificava il sinistro, quale quella di entrata nell'officina della autovettura incidentata, tuttavia riferiva che di regola entro 48 ore dal ricovero dell'auto, la carrozzeria emette un preventivo di riparazione che, una volta approvato da L.P., da il via libera all'esecuzione delle riparazioni. Il preventivo è datato 26.6.09, è cioè stato stilato proprio dopo 48 ore dal sinistro, circostanza che conferma come il preventivo sia stato stilato prendendo in esame i danni procurati dal sinistro del 24.6.09. Dal Cai emerge che le parti danneggiate hanno riguardato sia la parte anteriore che la parte posteriore. I danni enucleati nel preventivo e nella fattura riguardano proprio la parte anteriore e quella posteriore e dalle fotografie prodotte, che riguardano anche le varie fasi di lavorazione, si evidenzia la gravità dei danni e la congruità dell'ammontare della somma complessiva della fattura. Inoltre si sottolinea come una Ctu meccanica, una volta eseguite le riparazioni, si rivelerebbe di ben poca utilità. Infine per quanto concerne la richiesta attorea di rimborso per aver fornito una vettura sostitutiva al proprio cliente, si rileva come essa non abbia fornito alcuna prova in proposito. Tuttavia non vi è dubbio che L.P. non abbia potuto utilizzare l'Audi incidentata per il tempo necessario per le riparazioni, tempo che ben può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria. Ciò che conta è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato (vedi per tutte Cass. Sez. III 14.12.02 n. 17963) giacché l'auto è, anche durante la sosta, fonte di spese che vanno perdute per il proprietario, ed è soggetta a un naturale deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo d'acquisto del veicolo. Pertanto tenuto conto che per le riparazione dell'auto in questione sono state necessarie ore 129,97 ed un giorno per il trasporto alla carrozzeria appare equo stabilire il fermo tecnico in giorni 17 che moltiplicati per un costo medio giornaliero di Euro 70,00 si quantifica in Euro 1.190,00. All'attore sono pertanto dovuti complessivi Euro 9.817,99. Su detta somma decorrono gli interessi compensativi che, tenuto conto della sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/95, si ritiene equo calcolare in base al tasso annuo medio ponderato del 2,8% che viene calcolato "ponderando" gli interessi legali sulla somma di cui sopra che "devalutata" alla data del fatto illecito del 24.6.09, in base agli indici Istat Operai ed Impiegati, s'incrementa mese per mese per effetto della rivalutazione sino alla data della presente sentenza; sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono, inoltre, gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

Infine per quanto concerne la domanda di risarcimento formulata in atto di citazione dall'attrice riguardante la fattura n. 086530, emessa da assistenza G. per l'importo di Euro 504,00 Iva inclusa, si precisa che l'attrice, sia nelle note conclusive, sia nella precisazioni delle conclusioni si limitava a chiedere l'importo della prima fattura oltre al fermo tecnico, non menzionando più la fattura n. 086530. Solamente quando il G.d.P. rimetteva la causa sul ruolo, in quanto agli atti mancava la messa in mora, l'Avvocato dell'attrice insisteva per la richiesta di detto rimborso, sostenendo di mai avervi rinunciato. Parte convenuta si opponeva alla succitata richiesta, sostenendo che fosse tardiva ed inammissibile. Si concorda con la posizione della convenuta. L'udienza del 9.6.11 veniva tenuta solamente ai fini di reperire la messa in mora, inizialmente depositata dall'attrice e poi per errore tolta dal fascicolo. In nessun modo, dopo la precisazione delle conclusioni, l'attrice aveva diritto ad integrare la propria domanda. C'è pertanto solamente da chiedersi se il comportamento complessivo serbato dalla parte nel corso del giudizio (elemento, questo, da considerare sempre assai più pregnante dei rilievi basati sulla mera forma delle espressioni adoperate dal difensore in questa o quella circostanza del processo, così come giustamente ripetutamente sostenuto dalla Corte di Cassazione) fosse tale da far comprendere che essa non voleva rinunciare al rimborso della fattura 086530. Lo scrivente ritiene dirimente sul punto la circostanza che su quest'ultima citata fattura non veniva formulato alcun capitolo di prova, a differenza di quanto accadeva con la fattura n. 762 del 24.8.09, implicitamente rinunciando a provare la congruità della richiesta in esame. Si fa inoltre presente che le fotografie, riguardanti la fase di lavorazione delle riparazioni eseguite dalla Carrozzeria C., sono state prodotte dall'attrice unicamente ai fini di provare la congruità della fattura n. 762, senza mai menzionare i danni raffigurati nelle foto relative alla fattura 086530, ad esclusione delle note a verbale formulate dall'attrice all'udienza del 9.6.11 dichiarate, come già chiarito, tardive ed inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 3.570,00 di cui Euro 218,00 per spese, in EU 1.652,00 per diritti ed Euro 1.700,00 per onorari, oltre 12,5% rimborso forfettario, oltre oneri di legge. La sentenza è provvisoriamente esecutiva "ex lege".

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, così provvede:

1) dichiara che l'incidente di cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del signor N.M.;

2) condanna i convenuti N.M. e A.A. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. in solido fra loro, al pagamento della somma complessiva di EU 9.817,99, oltre gli interessi compensativi, come sopra specificati, dal 24.6.09 alla data della sentenza e gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;

3) condanna i convenuti, in solido fra loro, a risarcire all'attrice le spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.570,00 di cui Euro 218,00 per spese, in Euro 1.652,00 per diritti ed Euro 1.700,00 per onorari, oltre 12,5% rimborso forfettario, oltre oneri di legge;

4) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva "ex lege".


Così deciso in Milano, il 25 luglio 2011.

Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2011.
Avv. Antonino Sugamele

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