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Sentenza

Amministrazione di sostegno. Legittimità. Soggetto che versa nella impossibilità...
Amministrazione di sostegno. Legittimità. Soggetto che versa nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Autorità:  Cassazione civile  sez. I
Data:  25 ottobre 2012
Numero:  n. 18320
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. LUCCIOLI    Maria Gabriella                   -  Presidente   -
Dott. PICCININNI  Carlo                             -  Consigliere  -
Dott. CAMPANILE   Pietro                            -  Consigliere  -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria                     -  Consigliere  -
Dott. LAMORGESE   Antonio                      -  rel. Consigliere  -
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso 140-2010 proposto da: 
              P.G. (c.f. (OMISSIS)),               C.I., 
elettivamente  domiciliati in ROMA, VIA CIPRO 77,  presso  l'avvocato 
RUSSILLO  GERARDO,  che li rappresenta e difende,  giusta  procura  a 
margine del ricorso; 
                                                       - ricorrenti - 
                               contro 
             P.L. (c.f. (OMISSIS)),               P.A.M. 
(C.f.      (OMISSIS)),                      P.R.     (c.f. 
(OMISSIS)),  elettivamente  domiciliati  in  ROMA,  VIA   A. 
MORDINI  14,  presso l'avvocato TOMMASO MARIA BEITI, rappresentati  e 
difesi  dall'avvocato SALZANO RAFFAELE, giusta procura a margine  del 
controricorso; 
                                                 - controricorrenti - 
                               contro 
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI  APPELLO  DI 
NAPOLI,              P.G.,         E.L.; 
                                                         - intimati - 
avverso  il  decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,  depositato  il 
05/06/2009; 
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 
16/10/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE; 
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato MARRA MICHELE, con delega, che ha 
chiesto l'accoglimento del ricorso; 
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. 
FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
                 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con decreto 22 dicembre 2008 il giudice tutelare del Tribunale di Napoli ha disposto l'amministrazione di sostegno a beneficio di P.G. e nominato amministratrice l'avv. E. L., su istanza dei figli P.L., P.A. M. e P.R., i quali avevano esposto che il loro anziano genitore era in condizioni psico-fisiche precarie, che gli impedivano di avere cura della propria persona e di gestire i propri interessi. Tale valutazione è stata condivisa dal giudice tutelare il quale, avvalendosi di una consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto che P.G. si trovava in una condizione di abituale e parziale, anche se grave, infermità psichica che lo rendeva incapace di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dei propri interessi.
2.- Avverso detto decreto hanno proposto reclamo lo stesso P. G. e la moglie C.I., i quali hanno contestato anche la scelta di nominare come amministratore una persona diversa da quelle indicate dall'art. 408 c.c., comma 1, nonchè gli eccessivi poteri ad esso attribuiti, i quali annullavano la capacità di agire del beneficiario.
3.- La Corte di appello di Napoli lo ha respinto con decreto 5 giugno 2009 non notificato. La Corte ha escluso che il contenuto dell'amministrazione di sostegno, concretizzantesi nell'assistenza al compimento di atti di amministrazione economica, fosse, in concreto, eccessivamente penalizzante e ha condiviso la scelta di nominare una persona al di fuori della cerchia parentale, tenuto conto della forte conflittualità presente in ambito familiare.
4.- P.G. e C.I. propongono ricorso per cassazione, notificato il 4 dicembre 2009, affidato a tre motivi;
le controparti resistono con controricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente si rileva che la memoria presentata da C.I. è irricevibile, essendo a firma di un difensore, l'avv. Michele Marra, diverso dall'autore del ricorso, munito di delega ma privo di apposita procura speciale mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83 c.p.c., comma 2, nel testo previgente. Infatti, nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell'art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi, diversi da quello in esame, instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (v. Cass. n. 7241 e 17604 del 2010).
2.- Le eccezioni di rito sollevate dai controricorrenti sono infondate: sia quella concernente la tardività del ricorso (con la conseguente ipotizzata acquiescenza ex art. 329 c.p.c.) per il decorso del termine di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. che, a norma dell'art. 326 c.p.c., comma 1, decorre soltanto dalla notificazione della sentenza, la quale non ammette equipollenti e non può essere sostituita (v. Cass. n. 2109 de 1965) dalla dimostrata conoscenza aliunde del provvedimento da parte del soccombente (che, nella specie, sarebbe avvenuta all'udienza di comparizione, 2 settembre 2009, per l'esame dell'istanza di revoca dell'amministratore di sostegno); sia quella relativa alla dedotta genericità e non autosufficienza del ricorso, il quale consiste in tre motivi nel quale sono formulate censure comprensibili e riassunte in altrettanti quesiti (trova applicazione l'art. 366 bis c.p.c., in ragione della data di pubblicazione del decreto impugnato); sia quella relativa alla improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., in quanto, al contrario, munito degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.
3.- I motivi devono essere esaminati nel loro ordine logico.
4.- Nel terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e art. 196 c.p.c.. I ricorrenti imputano al giudice di appello di avere erroneamente valutato le contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio come generiche e inidonee a giustificarne la rinnovazione, nonostante essi avessero invano sollecitato il c.t.u. a compiere un esame qualitativo sulla psiche di P.G. mediante l'espletamento di test psicodiagnostici; inoltre il c.t.u. non avrebbe tenuto conto della documentazione medica presente agli atti del giudizio, nonchè dell'esame esterno svolto dal medesimo giudice tutelare, il quale aveva osservato che la persona appariva perfettamente in grado di orientarsi nel tempo e nello spazio. Il quesito mira a stabilire "se le conclusioni di una consulenza tecnica, peraltro deficitaria con riguardo all'evasione del quesito formulato dal giudice, possano costituire fonte di convincimento del magistrato allorquando da un atto pubblico si evincono conclusioni antitetiche e discordanti".
4.1.- Il motivo è da rigettare.
La corte territoriale ha spiegato le ragioni che l'hanno indotta a condividere la decisione di dare luogo all'amministrazione di sostegno, avendo il giudice tutelare prestato piena adesione alle conclusioni del c.t.u., giudicate ampiamente argomentate e logiche nonchè confermate in una successiva relazione di chiarimenti, secondo cui il sig. P. si trovava nella condizione, rilevante ex art. 404 c.c., di "impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi". La medesima corte ha escluso la necessità di disporre la rinnovazione della consulenza, giudizio operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice di merito ed immune da censure ipotizzabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, a fronte del quale risulta ininfluente la diversa opinione soggettiva dei ricorrenti, anche a proposito dell'asserita necessità di eseguire particolari test psicodiagnostici. Inoltre, la critica rivolta alla consulenza tecnica d'ufficio non si e tradotta in una specifica deduzione in ordine alla rilevanza decisiva che avrebbero potuto assumere i richiamati documenti sanitari, di incerto contenuto e provenienza, nè i ricorrenti hanno precisato in quali termini, in quali occasioni e con quali finalità abbiano sollecitato il primo giudice e la stessa corte di appello a tenerne conto. L'asserito vizio di motivazione è, infine, insussistente con riguardo alla diversa valutazione operata dal giudice tutelare, in sede di esame personale (in data 23 gennaio 2008), della capacità del sig. P. di provvedere ai propri interessi, se si considera che il decreto con cui il medesimo giudice ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione di sostegno è stato emesso in data successiva e sulla base di una indagine svolta con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio.
5.- Nel secondo motivo è dedotta l'omessa motivazione nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 409 e 410 c.c. e artt. 1, 2 e 12 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla L. 3 marzo 2009, n. 18, per il contenuto eccessivamente ampio dell'incarico affidato all'amministratore di sostegno, il quale sarebbe stato autorizzato a sostituirsi al beneficiario, a tempo indeterminato, nel compimento degli atti nei quali si manifesta la sua personalità, così violando il diritto fondamentale delle persone disabili di autodeterminarsi, nonchè il principio di proporzionalità della misura alle condizioni della persona, al quale l'amministratore di sostegno dovrebbe fornire solo un aiuto. Si chiede di stabilire "se, in applicazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con la L. 3 marzo 2009, n. 18, artt. 1 e 2, può il giudice tutelare conferire all'amministratore di sostegno l'incarico a tempo indeterminato con il potere di assistere il beneficiario in tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, previa specifica autorizzazione del giudice tutelare, di straordinaria autorizzazione, annullando con ciò la capacità di agire del beneficiario".
5.1.- Il motivo è infondato.
E' opportuno premettere che la valutazione della congruità e conformità del contenuto dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario appartiene all'apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tenere conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato, nonchè di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (v. Cass. n. 13584/2006, 22332/2011;
nel senso che l'ambito dei poteri dell'amministratore debba puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto, v.
Corte cost. n. 440/2007). Inoltre non costituisce condizione necessaria per l'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o accettato il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (v. Cass. n. 4866/2010; anche secondo Corte cost. n. 4/2007, gli artt. 407 e 410 c.c. non attribuiscono al dissenso del beneficiario una efficacia paralizzante ai fini dell'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno).
Il decreto impugnato, che è coerente con il dato normativo (art. 405 c.c., comma 5, n. 3 e 5, artt. 409 e 410 c.c.) e la cui motivazione è immune da censure, ha escluso che il contenuto dell'amministrazione sia eccessivamente penalizzante per il sig. P.G., in quanto concretizzantesi nell'assistenza negli atti di ordinaria amministrazione specificamente individuati dal giudice tutelare (gestione dei conti correnti, titoli, riscossione della pensione e di altri emolumenti, ecc.), nonchè, previa autorizzazione del giudice, di straordinaria amministrazione, fermo restando la facoltà del beneficiario di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Il provvedimento che ha dichiarato aperta la procedura è sempre suscettibile di adeguamento e modifiche, stante il dovere dell'amministratrice di sostegno, richiamato nel decreto del giudice tutelare, di riferire periodicamente in ordine alle attività svolte con riguardo alla gestione del suo patrimonio nonchè in ordine ad ogni mutamento delle condizioni di salute e delle condizioni di vita personale e sociale del sig. P., ciò costituendo un ulteriore segnale della flessibilità e idoneità dello strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario.
Si dimostra in tal modo che non è ravvisabile alcuna violazione della Convenzione di New York nella parte che concerne l'obbligo degli Stati aderenti di assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica siano proporzionate al grado in cui esse incidono sui diritti e sugli interessi delle persone con disabilita, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità indipendente ed imparziale (artt. 1 e 12).
6.- Nel primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 407 e 408 c.c., per erroneità della scelta dell'amministratore di sostegno, individuato in una persona estranea al nucleo familiare, in conflitto con la volontà del beneficiario, il quale aveva espressamente chiesto di nominare altre persone (la moglie C.I. o il figlio convivente P. G.). Il motivo si conclude con il seguente quesito: "se è illegittima la nomina di un amministratore di sostegno tra persone estranee al nucleo familiare del beneficiario se quest'ultimo manifesti espressamente la volontà di far ricadere la scelta tra uno dei componenti il nucleo familiare convivente, nell'ipotesi in cui il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno venga inoltrato dai componenti della famiglia che non sono conviventi al solo scopo di regolamentare tra questi ultimi gli aspetti economici dell'assistenza stessa".
6.1.- Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha più volte affermato che l'interpretazione sistematica dell'art. 720 bis c.p.c. conduce a riferire la previsione, in esso contenuta, del ricorso per cassazione ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, e non anche ai provvedimenti - distinti logicamente e tecnicamente dai primi - a carattere tipicamente gestorio o amministrativo, quale è quello che dispone la nomina (come nel caso in esame) ovvero la rimozione e la sostituzione dell'amministratore di sostegno (v. Cass. n. 10187 e 13747 del 2011). Trattasi, invero, di provvedimenti insuscettibili di passare in cosa giudicata in quanto sempre revocabili o modificabili per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione - nei confronti dei quali la norma generale dell'art. 111 Cost. esclude, così come per ogni provvedimento non assimilabile alle sentenze, il ricorso in Cassazione.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo, condanna i ricorrenti a pagare Euro 2200, di cui Euro 2000 per compensi, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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