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Sentenza

Attività di trasportatore su strada: il requisito di stabilimento. G.U. n. 28 de...
Attività di trasportatore su strada: il requisito di stabilimento. G.U. n. 28 del 03 febbraio 2012.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 25 gennaio 2012. Disposizioni applicative dell'articolo 5 del decreto 25 novembre 2011, per il requisito di «stabilimento» di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

Gazzzetta Ufficiale n. 28 del 03 febbraio 2012.
Art. 1  
Oggetto 
  1. Il requisito di stabilimento, di cui all'art. 5 del  regolamento
(CE) 1071/2009 e di  cui  all'art.  5  del  decreto  dirigenziale  25
novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione
ed i sistemi informativi e statistici, e' soddisfatto  dalle  imprese
di autotrasporto su strada  per  conto  di  terzi  se  rispettano  le
seguenti condizioni: 
  a) fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai  diversi
fini, relativamente alla sede civilistica  principale  o  secondaria,
dispongono di una sede effettiva e  stabile  situata  nel  territorio
dello Stato italiano; 
  b)  una  volta  concessa   l'autorizzazione   all'esercizio   della
professione di  autotrasportatore  su  strada  per  conto  di  terzi,
dispongono a idoneo titolo, in base  alle  disposizioni  vigenti,  di
almeno un  autoveicolo  rientrante  nel  campo  di  applicazione  del
regolamento (CE) 1071/2009; 
  c)  svolgono  in  modo  efficace  e   continuativo   le   attivita'
concernenti i  veicoli  di  cui  alla  lettera  b)  presso  una  sede
operativa situata nel territorio dello Stato italiano. 
 
Art. 2 
Caratteristiche del requisito e dimostrazione 
  1. La condizione di cui all'art. 1, lettera  a),  e'  dimostrata  e
mantenuta: 
  a) per tutte le imprese, nonche' per i consorzi  e  le  cooperative
iscritte   alla   sezione   speciale   dell'Albo   nazionale    degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1, comma
quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, con la  disponibilita'  di
uno  o  piu'  locali  adibiti  ad  uso  ufficio,  in  proprieta',  in
usufrutto, in leasing, ovvero in locazione o in comodato, purche', in
questi ultimi due casi, tramite contratto regolarmente registrato; 
  b) in alternativa alla lettera a), presso la  residenza  anagrafica
italiana del titolare per  le  imprese  individuali,  mentre  per  le
societa'  di  persone,  esclusivamente  ai  fini  del  possesso   del
requisito di stabilimento, con  l'elezione  di  domicilio,  ai  sensi
dell'art. 47  del  codice  civile,  presso  la  residenza  anagrafica
italiana di un legale rappresentante. Agli stessi fini,  la  medesima
elezione di domicilio, presso la residenza anagrafica italiana di  un
amministratore, puo' essere fatta per le societa'  a  responsabilita'
limitata unipersonali se tale amministratore sia anche l'unico socio.
Inoltre, un'impresa di trasporto  su  strada  di  cose  associata  ai
consorzi o alle cooperative iscritte alla sezione speciale  dell'Albo
citata alla lettera a) che precede, puo' eleggere domicilio, ai sensi
dell'art. 47 del codice civile, ai fini del requisito di stabilimento
di cui alla presente lettera, presso il consorzio  o  la  cooperativa
purche' rispondano alle condizioni di cui all'art. 55 della legge  23
luglio 2009, n. 99 e confermino tale elezione di domicilio attraverso
il modello allegato B di cui  al  quarto  periodo  del  comma  5  del
presente articolo. 
    
  2. Presso la sede di cui al comma 1 sono conservati, a disposizione
dell'Autorita' competente individuata ai sensi dell'art. 9 del citato
decreto 25 novembre 2011, i seguenti documenti principali: 
  a) i  documenti  contabili,  relativi  alla  gestione  economica  e
patrimoniale  la  cui  conservazione  e'  prevista  dalla   normativa
vigente; 
  b) i documenti  fiscali  relativi  all'assolvimento  delle  imposte
dirette e dell'IVA (registri delle fatture emesse  e  registri  delle
fatture di acquisto nonche', per le imprese di trasporto su strada di
persone, anche i documenti relativi ai titoli di trasporto rilasciati
ai viaggiatori); 
  c) i documenti di gestione del personale e, in particolare,  quelli
relativi ai lavoratori  subordinati,  quali,  ad  esempio,  il  libro
unico; 
  d) i documenti contenenti i dati relativi ai tempi di  guida  e  di
riposo dei conducenti, quali, ad esempio, i  fogli  di  registrazione
giornalieri  del  cronotachigrafo  analogico  degli  autoveicoli   in
disponibilita', o i supporti informatici  delle  registrazioni  delle
carte tachigrafiche del tachigrafo digitale; 
  e) i documenti di trasporto, quali, ad esempio,  l'originale  della
licenza comunitaria, sempre che l'impresa ne sia titolare, e, per  le
sole imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti  di
controllo relativi ai servizi occasionali in ambito comunitario; 
  f) qualsiasi altra documentazione cui l'Autorita' competente  debba
poter  accedere  per  la  verifica  delle  condizioni  stabilite  dal
regolamento (CE) 1071/2009. 
  3. Fermo il possesso dei locali nei modi di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, la documentazione di cui alle lettere a), b) e  c)
del precedente comma 2 puo' essere conservata anche presso la sede di
un domiciliatario fiscale, mentre quella di cui alle lettere d) ed e)
del medesimo comma puo' essere conservata anche, a  titolo  gratuito,
presso la sede, anche periferica,  di  un'associazione  nazionale  di
categoria delle imprese di  trasporto  su  strada  di  persone  o  di
un'associazione provinciale di categoria degli  autotrasportatori  di
cose    presente    nel    Comitato    centrale    dell'Albo    degli
autotrasportatori, ovvero anche  presso  la  sede  di  un'impresa  di
consulenza per la circolazione dei mezzi di  trasporto  di  cui  alla
legge 8 agosto 1991, n. 264. Le imprese di  trasporto  su  strada  di
cose appartenenti ad un consorzio o a una cooperativa iscritti  nella
sezione  speciale  dell'Albo  degli  autotrasportatori,  possono  far
conservare la documentazione di cui alle lettere a), b) e c), nonche'
quelle di cui alle lettere d) ed  e),  del  precedente  comma  2  dal
consorzio o dalla cooperativa di  appartenenza,  e  in  tal  caso  il
consorzio  o  la  cooperativa  rendono  la   dichiarazione   prevista
nell'allegato B di cui al quarto periodo del  comma  5  del  presente
articolo. Ove il consorzio o  la  cooperativa  menzionati  conservino
presso un domiciliatario fiscale la  propria  documentazione  di  cui
alle lettere a), b) e c) del  comma  2  del  presente  articolo,  non
possono essere a loro volta domiciliatari della stessa documentazione
delle imprese  consorziate  od  associate,  ne'  far  conservare  dal
proprio  domiciliatario  fiscale  la  documentazione  delle   imprese
consorziate o associate. La dimostrazione  di  quanto  previsto  alle
lettere a) o b) del comma 1 del presente articolo, e' effettuata  dal
rappresentante  legale  dell'impresa,  mediante   una   dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta  in
conformita' all'allegato A al presente decreto.  Nei  casi  descritti
nel primo e secondo periodo del presente comma, il soggetto che rende
la dichiarazione di cui all'allegato A  deve  inserire  nella  stessa
l'esatta individuazione del domiciliatario, con  l'indicazione  della
documentazione dallo stesso conservata. 
  4. La condizione di cui all'art. 1, lettera b), e'  dimostrata  con
l'aver immesso in circolazione o con l'immissione in circolazione  di
uno o piu' autoveicoli, ai sensi dell'art. 9, commi 9, 10 e  12,  del
decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  per  l'esercizio
dell'autotrasporto su strada per conto di terzi, ed e' mantenuta  con
il permanere nella disponibilita', sempre ai sensi delle disposizioni
vigenti, comprese quelle  di  accesso  al  mercato,  di  uno  o  piu'
autoveicoli. Nel caso di consorzi o cooperative iscritti alla sezione
speciale dell'Albo degli autotrasportatori, privi di  autoveicoli  in
disponibilita', la condizione di  cui  all'art.  1,  lettera  b),  e'
dimostrata attraverso gli autoveicoli immessi in  circolazione  dalle
imprese consorziate o associate. 
  5. La condizione di cui all'art. 1, lettera c), e'  soddisfatta  se
l'impresa  di  trasporto  su  strada,  ovvero  il  consorzio   o   la
cooperativa iscritti alla sezione speciale dell'Albo nazionale  degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1, comma
quarto, della legge n. 298/1974, possiede, negli stessi modi  di  cui
al comma 1, lettera a), del presente articolo, la sede operativa dove
viene svolta  in  maniera  efficace  e  continuativa  l'attivita'  di
manutenzione  dei  veicoli  in  disponibilita',   riconosciuta   come
officina interna ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 14  dicembre  1999,  n.  558;
tale sede operativa puo' fare parte della sede effettiva e stabile di
cui  all'art.  1,  lettera  a).  La  condizione  di  cui  al  periodo
precedente  e'  dimostrata  dal  rappresentante  legale  dell'impresa
mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',  resa
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  in  conformita'  con  l'allegato   A.   In
alternativa a quanto previsto dal primo periodo del  presente  comma,
la sede operativa puo'  essere  individuata  formalmente  presso  una
officina di riparazioni esterna, esercente regolarmente  l'attivita',
ai sensi della legge 2 maggio del 1992, n. 122, almeno per le sezioni
meccanica-motoristica   ed   elettrauto,   sempre    attraverso    la
dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente. Inoltre,  per
un'impresa di trasporto su strada di cose  associata  ai  consorzi  o
alle cooperative di cui al  primo  periodo  la  sede  operativa  puo'
essere indicata presso l'officina del consorzio o  della  cooperativa
di appartenenza,  con  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal  rappresentante  legale
dell'impresa stessa e  redatta  secondo  il  modello  allegato  A  al
presente decreto, nonche' dal legale rappresentante del  consorzio  o
della cooperativa, secondo il modello allegato B al presente decreto. 
  6. Qualora si verifichino, ai sensi di quanto disposto dal presente
decreto, modifiche del luogo e dei luoghi di stabilimento  ovvero  la
cessazione del rapporto di conservazione della documentazione, ovvero
ancora la cessazione di quello di manutenzione dei veicoli, l'impresa
di trasporto su  strada,  nonche'  il  consorzio  o  la  cooperativa,
provvedono a darne comunicazione, entro  trenta  giorni,  all'ufficio
della motorizzazione civile competente per la sede principale. A tale
fine, il rappresentante legale provvede nuovamente  a  presentare  la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445,  in  conformita'   con   quanto   contenuto   nell'allegato   A,
eventualmente corredata della dichiarazione di cui all'allegato B. 
 
Art. 3 
Disposizioni finali e entrata in vigore 
  1. Le imprese, i consorzi o le cooperative di trasporto  su  strada
che, in sede di  richiesta  dell'autorizzazione  all'esercizio  della
professione di trasportatore su strada di cui agli articoli 10  e  11
del regolamento (CE) n. 1071/2009, hanno prodotto  in  precedenza  la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, per dimostrare il possesso del requisito di stabilimento,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto  devono
presentare, all'autorita' competente al rilascio  dell'autorizzazione
all'esercizio  della  professione,  una   dichiarazione   sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi  del  medesimo  art.  47,  resa  dal
rappresentante legale  dell'impresa  e  conforme  all'allegato  A  al
presente  decreto,  unitamente,  ove  del  caso,  alla  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui  all'allegato  B.  Scaduto
tale termine, l'autorita' competente all'autorizzazione all'esercizio
della professione applica l'art. 13 («procedura di sospensione  e  di
revoca  delle  autorizzazioni»)  del  suddetto  regolamento  (CE)  n.
1071/2009. 
  2.  I  modelli  allegati  al  presente   decreto   possono   essere
modificati, se del caso, con provvedimento della  Direzione  generale
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'. 
  3. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2012 
 
Allegato A
 
Allegato B
Avv. Antonino Sugamele

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