Avvocato falsifica la firma di un collega in un giudizio dinanzi il Consiglio di Stato. Non deve risarcire il collega. La lesione non è in re ipsa.
La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22890/2012, si è pronunciata sulle professioni liberali. I Guidice hanno precisato che la falsificazione della firma di un collega che lo affianca nella difesa di fronte al Consiglio di Stato non obbliga il legale non iscritto nell'albo speciale a risarcire il danno al cliente. La lesione, infatti, non è in re ipsa ma deve essere provata in maniera specifica.
28-12-2012 15:20
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