Dichiarazione paternità.Non deve essere notificata al contumace l'ordinanza ammissiva di prove genetiche.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. 1 - Ord. del 26.09.2012, n. 16413
Presidente Salmè - Relatore Dogliotti
Fatto e diritto
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 20 ottobre - 5 novembre 2010, in parziale accoglimento dell'appello proposto da V.V. nei confronti di E.V. avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli, in data 11 novembre 2009 (che aveva dichiarato la giudiziale paternità del V. ; nel giudizio di primo grado l'appellante era rimasto contumace) ha dichiarato inammissibile la domanda di rimborso della quota di contributo al mantenimento della minore, anticipata dalla madre.
Ricorre per cassazione il V. ;
Resiste, con controricorso, l'E.
Il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza.
Appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal V. relativa agli artt. 292 e 118 c.p.c., là dove non è prevista la notifica al contumace dell'ordinanza ammissiva della C.T.U., come per l'interrogatorio formale.
Altrettanto manifestamente infondata l'argomentazione circa l'asserita violazione degli artt. 35 e 90 disp. Att. c.p.c.
L'art. 292 c.p.c. prevede espressamente la notifica degli atti, tassativamente indicati, che producono un ampiamento dell'oggetto della causa o gravi conseguenze a carico del contumace.
Diversamente, la C.T.U. ematologica o genetica non amplia l'oggetto della causa e non lede il diritto di difesa della parte. Del resto, all'inizio delle operazioni peritali, viene data notizia al contumace, ai sensi degli artt. 260 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c.
L'art. 95 disp. att. c.p.c. prevede la notifica al contumace dell'ordinanza di esibizione di un documento o di una cosa in suo possesso. La C.T.U. ematologica non comporta l'esibizione di cose, ma una ispezione corporale. Si applica evidentemente l'art. 90 disp. att. c.p.c. con il solo obbligo per il CTU di dare comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni peritali.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il consulente, per ben due volte, ha invitato il V. a presentarsi alle operazioni peritali disposte, con lettere raccomandate e avvisi di ricevimento sottoscritti dai suoi famigliari: quindi l'appellante è venuto a conoscenza dell'invito a presentarsi e, per sua scelta, non si è presentato.
Quanto alla capacità reddituale del V. , va precisato che la sentenza impugnata non si limita, come sembra affermare l'odierno ricorrente a considerare il patrimonio dei genitori del minore, ma, con motivazione adeguata e non illogica, si riferisce pure alla titolarità di immobili del V. , ad una lussuosa auto nonché a dispendiose attività ludico-ricreative da lui svolte.
La memoria depositata riassume le argomentazioni del ricorso, già contestate dalla relazione, la quale viene recepita pienamente da questo Collegio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che determina in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 27.09.2012
03-10-2012 10:15
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