Durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate
Le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate solo retroattivamente - Articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1. Durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate. le nuove norme sono destinate a trovare applicazione solo quando il tirocinio è iniziato successivamente al 24 gennaio 2012 - La comunicazione dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia
L'Articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ) stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi [….]”
A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, sono arrivate presso questo ufficio legislativo richieste di informazioni da parte di privati che intendono conoscere se tale disposizione si applichi anche a coloro che hanno iniziato il tirocinio in epoca anteriore al 24 gennaio 2012.
Mel trasmettere – per quanto di competenza- le richieste di informazioni fin qui pervenute, si rappresenta che ad avviso dell'Ufficio legislativo non sembra che vi siano margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate possano essere retroattivamente.
Al riguardo si osserva quanto segue. Né il decreto-legge n. 1 del 2012 né la relativa legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto legge. In applicazione dei principi generali in materia di efficacia della legge nel tempo (art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile), le nuove norme sono dunque destinate a trovare applicazione solo quando il tirocinio è iniziato successivamente al 24 gennaio 2012.
A conferma di quanto precede è sufficiente osservare che quando il legislatore ha voluto applicare retroattivamente le nuove disposizioni in materia di pratica professionale lo ha fatto espressamente con apposite norme transitorie (si veda, ad es. l'art. 11 d.P.R 10 aprile 1990, n. 101, recante il regolamento relativo alla prativa forense per l'ammissione all'esame di avvocato)
28-05-2012 00:00
Richiedi una Consulenza