Ex dipendente dell'Aeronautica militare riceve con il trattamento pensionistico somme non dovute per un errore del sistema automatizzato. Non devono essere restituite
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni, assistito dal segretario di udienza Ettore Colella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21039/PC del registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal Sig. C.P. , nato a omissis il omissis, residente a omissis, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Salvatore Coronas e dall'Avv. Umberto Coronas, elettivamente domiciliato presso il loro studio a Roma, in Via Ferrari, n. 4, contro l'Inpdap, in persona del legale rappresentate p.t. e la sede provinciale di Macerata per l'annullamento, previa sospensiva, della nota di partecipazione di debito Inpdap, sede provinciale di Macerata, n. 28411 del 01.12.2009;
Visto il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 9 novembre 2011 la Dott.ssa Angela Grosso per l'Inpdap e l'Avv. Umberto Coronas per il ricorrente;
Rilevato in
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato il 15 marzo 2010, il Sig. C. P., ex dipendente dell'aeronautica militare, chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, della nota di partecipazione di debito Inpdap, sede provinciale di Macerata, n. 28411 del 01.12.2009, per il recupero “di somme corrisposte in più nel periodo di ausiliaria dal 01.04.1996 al 31.03.2002, ammontanti ad € 7.777,70, in quanto in sede di applicazione del decreto 63/A/AM del 15.02.2007 effettuato con la rata n. 9/2008, per mero errore, il sistema informatico non ha recepito che sugli importi da liquidare doveva essere calcolata la ritenuta in conto entrata Tesoro”.
L'indebito, accertato in sede di applicazione del decreto di liquidazione della pensione definitiva (decreto del 15.02.2007 n. 63/A/AM), sarebbe sorto per omessa effettuazione delle ritenute in conto entrate Tesoro, ex artt. 141 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e 21 della legge n. 78 del 1983, sulle somme corrisposte dall'Inpdap a titolo di arretrati con la rata di settembre 2008.
Al recupero dell'indebito l'Inpdap provvedeva con ritenute mensili di € 300,00, a partire dalla rata di dicembre 2009.
L'indebito veniva, poi, ridotto ad € 7.282,86, detratti gli interessi, ammontanti ad € 494,84, che si sarebbero dovuti liquidare all'interessato in applicazione del decreto definitivo di pensione.
A sostegno del ricorso l'interessato invocava violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 428 del 1985 in materia di procedure automatizzate e dell'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in tema di irripetibilità dell'indebito sorto a seguito di revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione, in assenza di fatto doloso dell'interessato, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Nella comparsa di costituzione, depositata il 27 maggio 2010, l'Inpdap chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare proposta dal ricorrente per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora, atteso che il trattamento pensionistico, pari ad € 1.853,44, già decurtato della ritenuta mensile di € 300,00, inferiore a un quinto della pensione, non pregiudica le esigenze di vita dell'interessato; nel merito, chiedeva la reiezione del ricorso, contestando l'applicazione nel caso di specie dell'art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto l'indebito non deriva da somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione, ma da ritenute previdenziali non operate sul trattamento di quiescenza, ex art. 141 del citato d.P.R.. Faceva, quindi, presente che le somme sono state pagate in sovrappiù per “un'anomalia interna al sistema informatico” e che la fattispecie rientra nella disciplina dell'art. 2033 del cod. civ. sull'indebito oggettivo, stante l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al recupero dell'indebito, siccome atto dovuto e non discrezionale.
Con ordinanza n. 43 del 2010 questa Sezione Giurisdizionale rigettava l'istanza cautelare per difetto del presupposto del periculum in mora, atteso che il ricorrente è titolare di un trattamento pensionistico idoneo a garantire un'esistenza libera e dignitosa, pari ad € 1.853,44, al netto della ritenuta operata nei limiti di un quinto della pensione.
Con memoria depositata il 31.03.2011, la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso, ritenendo che nel caso di specie trova applicazione l'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428 in materia di procedure automatizzate e che una volta esaurito l'anno, la legittimità del recupero resta subordinata all'assenza nel percipiente del requisito soggettivo della buona fede, mentre in tutti i restanti casi opera la regola dell'irripetibilità delle somme erroneamente corrisposte.
Una volta verificato che il ricorrente non possedeva più i cedolini della pensione relativi al periodo di collocamento in ausiliaria, questo Giudice con ordinanza n.46/2011 chiedeva all'amministrazione dalla quale dipendeva il ricorrente - Ministero della Difesa - di verificare in base alla documentazione in suo possesso se nel periodo di ausiliaria fossero state effettuate le prescritte ritenute e di riferire su ogni altro elemento utile.
In esecuzione di detta ordinanza (la n. 46/2011), l'Aeronautica militare faceva presente – con memoria depositata il 24.10.2011 - che il trattamento pensionistico liquidato all'interessato durante tutto il periodo di ausiliaria dal 01.04.1996 al 31.03.2002 (data in cui la partita pensionistica è stata, poi, trasferita all'Inpdap) è stato corrisposto al netto della ritenuta in conto Tesoro.
A conferma di quanto esposto depositava, poi, copia delle schede analitiche mensili delle ritenute effettuate e degli importi netti corrisposti a titolo di pensione provvisoria dal 01.04.1996 al 01.07.1997 e degli importi netti di pensione per ciascuno degli anni a riferimento.
In udienza la rappresentante dell'Inpdap ha insistito per il rigetto del ricorso, negando che nel caso di specie ricorra l'ipotesi speciale di cui all'art. 9 della legge n. 428 del 1995, riguardante liquidazioni provvisorie effettuate tramite procedure automatizzate. Il legale di parte ha richiamato la documentazione presente in atti, dalla quale si evince che l'Amministrazione militare ha corrisposto al ricorrente durante il periodo di ausiliaria il trattamento pensionistico al netto delle ritenute in conto entrata tesoro e fatto presente che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito dei pagamenti effettuati mediante procedure automatizzate, secondo la ricostruzione di recente operata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, sia pure incidenter tantum, con sentenza n. 7/2011/QM.
Considerato in
DIRITTO
La questione all'esame attiene l'indebito sorto per omessa effettuazione delle ritenute in conto entrate Tesoro, ex artt. 141 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e 21 della legge n. 78 del 1983 (poi abrogati dall'art. 2268, comma 1, n. 691, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare” con decorrenza ottobre 2010).
Dalla documentazione presente in atti e da ultimo depositata dall'Aeronautica militare risulta che la ritenuta in conto entrate Tesoro è stata operata dall'Amministrazione di appartenenza sul trattamento pensionistico provvisorio per tutto il periodo di ausiliaria.
Invero, il credito erariale si sarebbe costituito in ragione delle maggiori somme attribuite al ricorrente, sulle quali per “un'anomalia interna al sistema informatico”, in uso presso l'Istituto previdenziale (subentrato dal 01.01.2003 all'Amministrazione militare nella presa in carico della partita di pensione), non sono state effettuate le prescritte ritenute.
In sede di accredito degli arretrati, disposto dall'Inpdap con la rata di settembre del 2008, non sono state applicate le ritenute in conto entrata Tesoro, nonostante le indicazioni contenute nel decreto definitivo di pensione del Ministero della Difesa n. 63/4/AM del 15.02.2007 - tra le avvertenze in calce al provvedimento.
La questione, sottoposta all'esame di questo Giudice, attiene la ripetibilità di tali somme.
La tesi difensiva fa leva sulle disposizioni in tema di irripetibilità dell'indebito sorto a seguito di revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione, in assenza di fatto doloso dell'interessato (art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973) e di procedure automatizzate (art. 9 della legge n. 428 del 1985).
L'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973 ha introdotto un principio di settore, secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 cod. civ.), trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in tutti quei casi, in cui a seguito di revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione venga accertata la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Nel caso all'esame, gli indebiti pagamenti sono derivati da un errore che si è verificato in sede di esecuzione del provvedimento di liquidazione della pensione, indipendentemente, quindi, dall'emanazione di un successivo decreto di revoca e di modifica.
Ne consegue, pertanto, l'inapplicabilità dell'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sopra richiamato.
Le altre norme invocate a sostegno del ricorso sono costituite dall'art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e dall'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986.
I primi due commi dell'art. 9 della legge 428/1985 così dispongono:
“La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.
Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione”.
Nella ricostruzione operata, sia pure incidenter tantum, dalla Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 7/2011/QM, si è chiarito che i trattamenti pensionistici liquidati con procedure automatizzate hanno, per espressa definizione normativa, carattere provvisorio sino alla scadenza del termine di un anno dalla trasmissione da parte del competente centro di calcolo dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, trasfusi in appositi tabulati che vanno riscontrati entro il detto termine annuale (con tutte le connesse implicazioni in tema di ripetibilità di indebiti pensionistici corrisposti con carattere di provvisorietà), restando peraltro "impregiudicata l'azione dell'Amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte" (cfr. art. 5, commi 2 e 4, del d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429; cfr Corte dei Conti, Sez. Riun. 25.7.2008, n. 4). Ma, è stato aggiunto, “non può revocarsi in dubbio che alla scadenza del termine annuale di che trattasi si conclude ex lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con procedura automatizzata, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità naturalmente collegata a detta fase, sicché il recupero di indebiti maturati oltre tale scadenza, pur rientrando tra le azioni di titolarità della P.A., resta comunque condizionato - secondo una lettura teleologica della norma funzionale alla “ratio legis” (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 166 del 1996 cit.) - dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede”.
Si tratta di una disposizione originariamente valida per tutte le liquidazioni effettuate dalle Direzioni provinciali del Tesoro con procedure automatizzate, emanata con lo scopo di accelerare i tempi dei pagamenti degli stipendi e delle pensioni, sostituendo il controllo anticipato degli atti di spesa con la revisione posticipata degli elaborati meccanografici.
La norma è stata in seguito integrata dal d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429, il quale, all'art. 4, quarto comma, nel dettare le norme tecniche per la trasmissione dei dati necessari al pagamento delle pensioni, ha infatti previsto che “Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresì i dati relativi alle partite di pensione per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli”.
Lo stesso d.P.R., all'art. 5, ha previsto inoltre l'ipotesi in cui, ove si tratti di modifiche comuni alla generalità delle partite di pensione, le riliquidazioni devono essere disposte direttamente dai centri di elaborazione dati. In tal caso, in considerazione del gran numero delle pensioni interessate alle variazioni, il riscontro (da effettuarsi entro lo stesso termine di un anno, a norma dell'art. 9 della legge n. 4287/1985), avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del tesoro - tenendo conto delle loro possibilità operative - gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione.
A seguito all'introduzione dell'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986 della regola, sopra ricordata dalle stesse Sezioni Riunite, secondo cui “resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte”, solo i crediti erariali derivanti da variazioni di carattere generale possono essere recuperati anche dopo il termine revisionale, mentre per quelli derivanti da variazioni individuali l'acquisizione del carattere di definitività dell'erogazione impedisce ogni successiva attività di recupero.
Nel caso di specie, non si è trattato di una lavorazione meccanografica relativa a variazioni di carattere generale, ma di una lavorazione riguardante una specifica partita di pensione e, pertanto, soggetta alla disciplina dell'art. 9 della legge 428/1985, che prevede, appunto, l'effettuazione del controllo entro il termine di un anno, trascorso il quale le liquidazioni diventano definitive, senza alcuna possibilità di recupero.
Ad ogni modo, ancorché si voglia ritenere che la possibilità del recupero permanga oltre il termine annuale di revisione, il recupero stesso non è incondizionato, in quanto il carattere non più provvisorio dei pagamenti effettuati rende applicabile, per identità di principio, il criterio di cui all'art. 206 del t.u. 1092/1973, che consente la ripetibilità soltanto in presenza di dolo del pensionato.
Invero, come infatti è stato giustamente affermato (Sezione III, n. 64543 del 25 gennaio 1991), gli errori commessi a causa dell'automazione delle procedure non debbono far carico, sempre e comunque, ai titolari delle pensioni, a fronte del vantaggio di ricevere tempestivamente i pagamenti: tempestività che non può essere riguardata come un bene aggiuntivo dei pensionati ma come assetto normale e doveroso dei servizi della erogati dalla P.A., anche se di faticosa realizzazione.
Nel caso di specie, l'indebito pagamento è stato corrisposto con la rata di settembre 2008 e il recupero è iniziato con la rata di dicembre 2009.
Dunque l'Amministrazione non soltanto ha revisionato i pagamenti oltre il termine annuale consentito, ma neppure ha tenuto nel debito conto che tali pagamenti erano frutto di errori propri, commessi durante la elaborazione meccanografica della pensione, senza che ad essi avesse in alcun modo contribuito un comportamento doloso del pensionato.
In reazione a quanto sopra il ricorso appare giuridicamente fondato e, come tale, deve essere accolto, onde va dichiarato il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme indebitamente percepite e alla conseguente restituzione di quelle trattenute.
Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo Giudice che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, in ragione della complessità della questione trattata per disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando,
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme indebitamente corrisposte sulla pensione della quale è titolare il sig. C. P., con il conseguente obbligo per l'Amministrazione di rimborsare quanto recuperato.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Dispone la trasmissione degli atti all'INPDAP di Macerata per l'esecuzione della presente sentenza.
Dispone altresì la comunicazione della presente sentenza alla Procura regionale presso questa Sezione per quanto di competenza.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Ancona, nella Camera di consiglio del 9 novembre 2011.
IL GIUDICE UNICO
F.to Dott.ssa Donatella SCANDURRA
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27/02/2012
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Raffaella Omicioli
12-05-2012 00:00
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