Il danno arrecato ad un diritto fondamentale della persona, come la vita, non può essere risarcito sulla base di un parametro temporale: va personalizzato.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 4 luglio - 8 ottobre 2012, n. 17092
(Presidente Vidiri – Relatore Nobile)
Svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia gli eredi di S.C., lavoratore portuale dal 1969 al 1994, deceduto il 13-10-2003 per mesotelioma pleurico, chiedevano che fosse dichiarata l'origine professionale della malattia, per la esposizione alla inalazione di fibre di amianto, e la responsabilità dell'Autorità Portuale di Venezia (APV già Provveditorato al Porto) e del Lloyd Triestino armatore che aveva trasportato amianto, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento, iure hereditario, del danno morale, esistenziale e biologico nelle misure indicate o in quelle diverse di giustizia.
Si costituiva l'APV eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza del soggetto convenuto, il proprio difetto di legittimazione passiva (non essendo stato mai il Provveditorato al Porto - poi APV - datore di lavoro del ricorrente) e la incompetenza funzionale del giudice adito e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda.
Si costituiva altresì la Lloyd Triestino di navigazione s.p.a., eccependo la nullità del ricorso, il difetto di legittimazione passiva, l'incompetenza del giudice del lavoro e la prescrizione, nonché la infondatezza della domanda.
La causa veniva quindi istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e dell'esame dei testi dalle stesse addotti nonché mediante CTU medicolegale.
All'esito il giudice dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Lloyd Triestino s.p.a. (poi Italia Marittima s.p.a.) e in accoglimento della domanda nei confronti dell'APV, condannava quest'ultima al pagamento della somma complessiva di Euro 19.800,00, di cui Euro 13.200,00 per danno biologico ed Euro 6.600,00 per danno morale.
L'APV proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo il litisconsorzio necessario con l'INAIL, a seguito della istituzione del Fondo vittime per l'amianto ex l. 244/2007, ribadendo la nullità del ricorso introduttivo, la propria carenza di legittimazione passiva la incompetenza funzionale del giudice del lavoro e la intervenuta prescrizione, e censurando la pronuncia di primo grado sotto i profili relativi alla carenza del nesso di causalità tra le lavorazioni svolte dal C. e la patologia e alla consapevolezza all'epoca dei fatti nonché relativamente alla individuazione di un danno morale risarcibile e alla quantificazione del danno biologico.
Contestualmente anche gli eredi C. presentavano autonomo appello deducendo che la sentenza impugnata aveva errato sia nella motivazione in ordine alla prescrizione, sia escludendo la legittimazione passiva di Italia Marittima, sia nella liquidazione del danno ritenuta risibile come quantificazione operata dal giudice di primo grado.
La Italia marittima s.p.a. si costituiva chiedendo il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza di primo grado.
Entrambe le parti appellanti si costituivano, poi, nei rispettivi giudizi che le vedevano appellate.
Riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva in data 7-4-2009 (pubblicata il 23-6-2009) la Corte d'Appello di Venezia rigettava le eccezioni relative al difetto di integrazione del contraddittorio, alla nullità del ricorso, al difetto di legittimazione passiva, all'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e alla prescrizione.
In sintesi la Corte territoriale:
sul preteso litisconsorzio necessario rilevava che, ex l. 244/2007, le prestazioni del Fondo (per il quale ancora non era stato predisposto il regolamento attuativo) non escludevano alcuno degli altri diritti (risarcitori o indennitari), cumulandosi con gli stessi, mentre per quanto concerneva la Compagnia Lavoratori Portuali (CLP) la stessa, come accertato dal primo giudice, si limitava a fornire (lecitamente) manodopera al Provveditorato al Porto (poi APV) vera impresa portuale;
sulla eccepita nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del convenuto rilevava la univocità dell'atto introduttivo rivolto chiaramente nei confronti del Provveditorato al Porto (poi APV) - oltre che di Italia Marittima s.p.a. - nonché la mancanza di qualsiasi domanda nei confronti della Compagnia Lavoratori Portuali (CLP);
sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva accertava che nel contesto dell'attività portuale presso il porto di Venezia l'unico soggetto dotato di caratteristiche imprenditoriali era l'APV e tale elemento era sufficiente a ricondurre a tale soggetto l'esclusiva incombenza del rispetto della normativa ex art. 2087 c.c., indipendentemente dalla sussistenza di un diretto rapporto di lavoro tra le parti;
sull'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro rilevava che nelle controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ex art. 409 c.p.c. n. 1 dovevano annoverarsi tutte quelle in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricollegasse direttamente al detto rapporto, non essendo necessario che lo stesso costituisse la causa petendi della pretesa fatta valere in giudizio;
infine sull'eccezione di prescrizione, rilevava che la tesi secondo cui, pur applicandosi il termine ordinario decennale, una volta accertato che sin dagli anni '80 vi era la consapevolezza della nocività delle microfibre di amianto, tale termine era ampiamente decorso alla data del ricorso (5-12-2003), era infondata, in quanto non poteva confondersi la consapevolezza di una potenziale pericolosità di una situazione lavorativa con la consapevolezza di un effettivo danno subito dal lavoratore avvenuta in data 3-7-2003, quando era stato diagnosticato al C. un mesotelioma pleurico (peraltro nel caso degli eredi il termine prescrizionale doveva decorrere dal decesso del dante causa).
Avverso tale sentenza non definitiva l'APV ha proposto ricorso con sei motivi.
Gli eredi C. hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale con tre motivi.
L'APV e la Italia Marittima s.p.a., hanno resistito ciascuno con proprio controricorso al ricorso incidentale degli eredi C.
Nel frattempo la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza definitiva pubblicata il 29-6-2010, in parziale accoglimento dell'appello dell'APV e in parziale riforma della sentenza di primo grado compensava per metà le spese del primo grado, compensando altresì per la metà anche le spese d'appello e condannando l'APV al pagamento della residua metà.
In sintesi la Corte veneziana alla luce delle risultanze della CTU confermava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione professionale all'amianto e la genesi della patologia polmonare rivelatasi letale e affermava che, sotto il profilo della colpa, era sempre e comunque esigibile da parte di APV la predisposizione di tutte quelle misure di prevenzione non adottate nel caso di specie.
La Corte, inoltre, accertava che non era possibile ritenere sussistente un profilo di responsabilità non meglio precisato (atteso anche che la cura dello scarico della mercé in porto era di APV) nei confronti della Italia Marittima (già Lloyd Triestino) s.p.a., che era uno solo degli innumerevoli armatori che avevano operato ne) porto di Venezia trasportando amianto negli anni in questione.
Circa, poi, la quantificazione del danno, la Corte rilevava che occorreva utilizzare come parametro di riferimento la durata della malattia sofferta dal de cuius e valutare come importo risarcitorio un dato complessivamente rapportabile a tutte quelle voci di danno non patrimoniale (nel caso di specie biologico e morale) considerate unitariamente e non una in percentuale rispetto all'altra data l'unitarietà del concetto stesso di danno non patrimoniale".
Pertanto valutando un importo unitario di complessivo danno non patrimoniale di Euro 4.500,00 al mese pari a Euro 150,00 al giorno e moltiplicando tale importo per i 132 giorni di malattia, la Corte di merito liquidava una somma complessiva di Euro 19.800,00, corrispondente esattamente a quella nel complesso liquidata dal primo giudice.
Avverso tale sentenza gli eredi C. hanno proposto ricorso con due motivi.
L'APV ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi.
L'Italia Marittima s.p.a., ha resistito con controricorso a] ricorso degli eredi C. e con altro controricorso al ricorso incidentale di APV.
Infine sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. nella causa n. 16888/2010 dall'APV e dagli eredi C. e nella causa n. 28302/2010 dall'APV e da Italia Marittima s.p.a.
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno riunite le cause n. 16888/2010 e 28302/2010, riguardanti i ricorsi rispettivamente avverso la sentenza non definitiva e definitiva.
Al riguardo va qui ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui "i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall'art. 335 cod. proc. civ. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza" (v. Cass. 10-7-2001 n. 9377, cfr. Cass. 1-4-2004 n. 6391).
Vanno quindi esaminati dapprima i ricorsi avverso la sentenza non definitiva.
Con il primo motivo l'APV censura la sentenza impugnata per aver la stessa rigettato l'istanza di estensione necessaria del contraddittorio al Fondo per le vittime dell'amianto istituito dalla l. n. 244 del 2007 presso l'INAIL e alla Compagnia Lavoratori Portuali (CLP) della quale S..C. era stato dapprima dipendente e poi socio lavoratore.
Con riferimento al primo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, erroneamente, da un lato ha ritenuto che la mancata adozione dei regolamenti attuativi del funzionamento del Fondo incidesse sulla sua stessa configurazione nel l'ordinamento giuridico, dall'altro ha affermato che le erogazioni del Fondo sarebbero meramente aggiuntive rispetto al sistema risarcitorio previgente, mentre, invece, il Fondo, che è sorto con l'entrata in vigore della citata legge, avrebbe "esteso la copertura assicurativa INAIL (sia pure attraverso una gestione separata) a voci di danno che altrimenti spetterebbe alle imprese risarcire" (come ad esempio il danno biologico inferiore al 6% di invalidità come tale non coperto dalla rendita INAIL così completando "l'integrale socializzazione del danno alla salute del lavoratore esposto all'amianto").
Con riguardo alla seconda la ricorrente ribadisce che la CLP era a tutti gli effetti, anche di fatto, il datore di lavoro dei lavoratori portuali, come tale comunque contraddittore necessario in una domanda avente titolo nell'art. 2087 c.c.
Il motivo è infondato in quanto legittimamente la Corte territoriale ha escluso il litisconsorzio necessario sia del detto Fondo istituito presso l'INAIL sia della CLP.
Quanto al primo va rilevato che ai sensi dell'art. 1 commi 241 e seguenti della legge n. 244 del 2007:
"241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax, e in caso di premorte in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.
243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi ......., fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in ...... Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". (Tale regolamento è stato da ultimo emanato soltanto con decreto 12 gennaio 2011 n. 30).
A prescindere, quindi, dalla mancata emanazione all'epoca del detto regolamento (considerata ad abundantiam nella sentenza impugnata - "Peraltro allo stato..." -), è evidente che trattasi di "prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore dei superstiti", "fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL", che "non esclude e si cumula ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento".
Tale essendo il chiaro tenore letterale della norma di legge, legittimamente la Corte territoriale ha affermato che "le prestazioni dispensate dal Fondo non potranno escludere alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i medesimi soggetti" e che "non si potrà opporre alcuna compensazione né calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal Fondo e il diritto al risarcimento dei danni spettanti alle stesse vittime".
Si tratta, infatti, di diritti aventi titolo e significato diversi, come tali non confrontabili.
Quanto, poi, all'asserito litisconsorzio necessario della CLP, rileva il Collegio che, come è stato affermato da questa Corte, con riferimento alla disciplina dell'epoca, "il rapporto di lavoro fra compagnie portuali - costituite in forma cooperativa ed aventi personalità giuridica - e singoli lavoratori soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia portuale funziona, in pratica, da ufficio di collocamento e rimane pertanto esente da ogni responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori." (v. Cass. 15-3-1995 n. 2992).
Del resto come pure è stato precisato, "in tema di lavoro portuale, nel regime giuridico precedente la legge n. 84 del 1994, è inapplicabile il divieto di appalto di manodopera di cui alla legge n. 1369 del 1960, in quanto gli artt. 110 e 111 cod. nav. prevedevano l'obbligo delle imprese concessionarie di servizi portuali di servirsi esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie e nei gruppi portuali" (v. Cass. 14-7-2008 n. 19291).
Legittimamente, quindi, la Corte di merito ha escluso il litisconsorzio necessario con la CLP, avendo rilevato che la stessa si limitava a fornire (lecitamente) manodopera al Provveditorato al Porto, poi APV, unico soggetto che esercitava l'attività imprenditoriale all'origine dei fatti per cui è causa.
Del resto, in mancanza di un rapporto plurisoggettivo o di una situazione di contitolarità, la necessità del litisconsorzio è stata esclusa anche nel caso di domanda diretta ad accertare l'intermediazione illecita di manodopera (v. S.U. 22-10-2002 n. 14897).
Con il secondo motivo l'APV censura l'impugnata sentenza, per violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del convenuto resistente, in mancanza di una indicazione formale dello stesso ed in presenza, nella narrativa dell'atto, di un costante e quasi esclusivo riferimento alla CLP, della quale il dante causa dei ricorrenti era in effetti socio-lavoratore.
Il motivo risulta inammissibile.
Al riguardo osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo come sollevata in appello sotto un diverso profilo (riguardante la asserita indeterminatezza del titolo della responsabilità per la quale si agiva nei confronti di APV oltre che di Italia Marittima s.p.a.), dopo aver rilevato che l'eccezione in primo grado era stata avanzata per la indeterminatezza del soggetto convenuto ed era stata espressamente respinta dal primo giudice, con decisione non censurata specificamente in appello.
Del resto l'odierna censura neppure coglie nel segno, atteso che la sentenza impugnata ha deciso unicamente sotto il citato diverso profilo, del tutto ignorato dalla ricorrente APV.
Con il terzo motivo l'APV censura la sentenza non definitiva nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla stessa Autorità Portuale, deducendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, la CLP "possedeva le caratteristiche di soggetto esercente attività di impresa per le operazioni di carico e scarico delle navi, non l'ex Provveditorato al Porto".
All'uopo la ricorrente sostiene che tanto sarebbe emerso dalle testimonianze raccolte in primo grado sull'organizzazione del lavoro dei portuali e sulla suddivisione di compiti e responsabilità tra ente portuale e CLP, legati da un ordinario rapporto di committenza di servizi, nel quale non avveniva alcun contatto diretto tra lavoratore portuale avviato ed ente portuale committente.
L'APV, inoltre, deduce che in ogni caso "anche a voler seguire sino in fondo la prospettazione dei fatti di causa", "i maggiori responsabili della dispersione delle fibre di amianto dovrebbero essere individuati negli armatori delle navi che trasportavano il minerale", di guisa che non può condividersi la decisione sulla carenza di legittimazione passiva di Italia Marittima s.p.a.
Osserva il Collegio che quest'ultima censura è palesemente inammissibile non solo in quanto il ricorso di APV avverso la sentenza non definitiva non è stato notificato ad Italia Marittima s.p.a., ma anche perché tale sentenza, che ha deciso semplicemente le sopracitate questioni preliminari, sul punto della legittimazione passiva di Italia Marittima s.p.a. ha espressamente rinviato ogni decisione affermando che "questo profilo verrà esaminato nel prosieguo del procedimento".
Per il resto il motivo risulta ugualmente inammissibile sia perché privo di autosufficienza, non essendo riportate completamente le testimonianze invocate, sia perché in effetti si risolve nella riproposizione della propria diversa lettura delle risultanze processuali ed in definitiva nella richiesta di un riesame del merito inammissibile in questa sede.
Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, "la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento" (v. fra le altre Cass. 13-1-2003 n. 322, Cass. 17-11-2005 n. 23286, Cass. 18-5-2006 n. 11660) ed anche sotto tale profilo il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale alla "revisione del ragionamento decisorio", dovendo escludersi ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa" (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).
D'altra parte il motivo è altresì infondato in quanto, sul punto, la Corte di merito, alla luce delle risultanze processuali, ha accertato che "nel contesto dell'attività portuale presso il porto di Venezia unico soggetto dotato di caratteristiche imprenditoriali era APV" ed ha affermato che "questo elemento serve a ricondurre a tale soggetto l'esclusiva incombenza del rispetto della normativa ex art. 2087 c.c. indipendentemente dalla diretta dipendenza dei lavoratori, che eseguono la propria attività in un contesto nel quale una sola è la figura imprenditoriale di preminenza".
Tale decisione, oltreché congruamente motivata in fatto, risulta conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui "l'art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire" (v. Cass. 22-3-2002 n. 4129, Cass. 28-10-2009 n. 22818).
Con il quarto motivo l'APV censura la sentenza non definitiva nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro. All'uopo la ricorrente ribadisce che gli attori hanno agito iure hereditatis e che il dante causa non è mai stato dipendente dell'Autorità Portuale e neppure della CLP, bensì socio lavoratore di quest'ultima.
Anche tale motivo è infondato.
Come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato, "per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro" (v. Cass. 22-3-2002 n. 4129).
Con il quinto motivo l'APV censura la sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ribadita in appello, lamentando in particolare, che sulla consapevolezza della nocività delle fibre di amianto e della riconducibilità della malattia all'esposizione a tali fibre, la Corte di merito contraddittoriamente da un lato ha escluso la possibilità di una tale consapevolezza in capo agli attori e dall'altro, invece, ha ritenuto che l'ex Provveditorato al Porto poteva agevolmente conoscere che le fibre di amianto fossero causa di malattie respiratorie gravi, come quella contratta dal C. .
Il motivo non merita accoglimento in quanto la Corte di merito ha chiaramente spiegato che l'APV "confonde la consapevolezza di una potenziale pericolosità di una situazione lavorativa con la consapevolezza di un effettivo danno subito dal lavoratore avvenuta in data 3-7-2003, quando al C. veniva diagnosticato un mesotelioma pleurico". Peraltro la Corte territoriale ha affermato anche che "nel caso degli eredi la data di decorrenza del termine prescrizionale dovrebbe essere il decesso del dante causa (13-10-2003) ancora più vicino alla data di presentazione del ricorso".
Tale decisione, per nulla contraddittoria e congruamente motivata, resiste alla censura della ricorrente.
Con il sesto e ultimo motivo l'APV deduce la intrasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale che il de cuius non ha esercitato in vita, sostenendo che tale diritto di natura strettamente personale sarebbe ad esclusivo appannaggio del suo diretto ed immediato titolare.
Tale motivo risulta inammissibile in quanto la sentenza non definitiva impugnata ha deciso esclusivamente sulle questioni preliminari sollevate relative al difetto di integrazione del contraddittorio, alla nullità del ricorso introduttivo, al difetto di legittimazione passiva, all'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e alla prescrizione.
D'altra parte trattasi di questione nuova, sulla quale manca in ricorso qualsiasi indicazione specifica in ordine all'avvenuta deduzione davanti ai giudici di merito (v. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336).
Peraltro non può ignorarsi che il motivo risulta anche palesemente infondato, avendo questa Corte costantemente affermato la trasmissibilità agli eredi anche del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica che abbia portato alla morte (v. fra le ultime Cass. 18-1-2011 n. 1072, Cass. 7-6-2010 n. 13672, Cass. 30-10-2009 n. 23053, Cass. 28-11-2008 n. 28423).
Così respinto il ricorso dell'APV avverso la sentenza non definitiva, parimenti non merita accoglimento il ricorso incidentale degli eredi C. avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo i ricorrenti incidentali sostengono che la sentenza di primo grado avrebbe affermato la responsabilità dell'APV sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale sia sotto il profilo della responsabilità aquiliana e che l'Autorità Portuale, avendo appellato il solo profilo della propria legittimazione passiva contrattuale, avrebbe determinato il passaggio in giudicato della propria condanna a titolo aquiliano.
Il motivo è infondato in quanto il primo giudice ha chiaramente accolto la domanda (pur proposta sotto il duplice profilo) soltanto a titolo di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. (v. pag. 7 e seguenti della sentenza).
D'altra parte i ricorrenti, a sostegno della censura, riportano una espressione contenuta nella sentenza di primo grado (pag. 3), del tutto estrapolata dal contesto, riguardante la prospettazione attorea contenuta nel ricorso introduttivo, esaminata dal primo giudice al fine del rigetto dell'eccezione di nullità del ricorso stesso.
Con il secondo motivo gli eredi C. lamentano omessa pronuncia sul loro appello nei confronti di Italia Marittima relativamente alla responsabilità aquiliana della convenuta per adozione di modalità di trasporto e scarico assolutamente imprudenti.
Con il terzo motivo, in via subordinata al mancato accoglimento del precedente, ove si ritenga che la sentenza impugnata abbia ritenuto infondato il dedotto profilo di responsabilità aquiliana, i ricorrenti incidentali lamentano omessa motivazione al riguardo.
Entrambi tali motivi risultano inammissibili in quanto del tutto inconferenti con il decisum della sentenza impugnata, incentrato esclusivamente sulla decisione delle sopra citate questioni preliminari, le quali (come si è visto) neppure hanno riguardato la legittimazione passiva di Italia Marittima, il cui esame è stato espressamente rinviato al prosieguo del procedimento.
Così respinti entrambi i ricorsi avverso la sentenza non definitiva vanno esaminati i ricorsi avverso la sentenza definitiva.
In ordine logico va dapprima esaminato il ricorso incidentale dell'APV.
Quest'ultima, dopo aver riproposto gli stessi motivi (come sopra respinti) già proposti avverso la sentenza non definitiva, in quanto costituente "antecedente logico-giuridico" della definitiva, con il primo motivo dei "vizi propri" di quest'ultima, censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha confermato la tesi del primo giudice circa l'esistenza nella specie di un nesso di causalità tra l'esposizione professionale alle fibre di amianto e la malattia che ha causato la morte del C.
In particolare la ricorrente lamenta che la Corte di merito si sarebbe limitata a recepire le conclusioni della CTU espletata in primo grado, in ordine al detto nesso di causalità materiale, ricostruito soltanto sulla base della letteratura medico-legale in termini statistico-probabilistici del 75%, e non già su precisi riscontri ed elementi concreti (quali ad esempio il dosaggio e l'intensità dell'esposizione).
Il motivo è infondato.
Circa la prova del nesso causale osserva il Collegio che nella specie trova applicazione "la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni" (v. Cass. 9-9-2005 n. 17959,Cass. 3-5-2003 n. 6722).
Del resto, come pure è stato costantemente affermato in generale, in ambito civilistico la prova del nesso causale consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale ossia del "più probabile che non" (v. fra le altre Cass. 16-1-2009 n. 975, cfr. Cass. 16-10-2007 n. 21619, Cass. 11-5-2009 n. 10741, Cass. 8-7-2010 n. 16123, Cass. 21-7-2011 n. 15991).
Nella fattispecie la Corte territoriale sulla base delle conclusioni della CTU, applicando tali principi, legittimamente ha ritenuto provato nella specie il nesso causale tra l'esposizione professionale all'amianto e la genesi della malattia rivelatasi letale.
Con il secondo motivo l'APV censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva di Italia Marittima s.p.a. ed all'uopo si riporta integralmente a quanto al riguardo già svolto nel terzo motivo rivolto contro la sentenza non definitiva.
A parte la singolare formulazione del motivo, non essendo di certo rapportabili sic et simpliciter alla sentenza definitiva le censure e le argomentazioni svolte nei confronti della sentenza non definitiva (in quanto tali già come sopra respinte), osserva il Collegio che la sentenza (qui) impugnata, sulla base delle risultanze testimoniali raccolte in primo grado, ha accertato che "le modalità di scarico" in porto non dipendevano dall'armatore, bensì soltanto dall'Autorità Portuale, "sulla quale incombevano gli oneri di sicurezza dei lavoratori addetti a tali compiti".
Tale accertamento di fatto, congruamente motivato, resiste alla censura dell'APV, che in sostanza si limita a ribadire la propria tesi sollecitando un riesame del merito, inammissibile in questa sede.
Il motivo va pertanto ritenuto inammissibile.
Con il terzo motivo l'APV censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il Provveditorato al Porto di Venezia avrebbe dovuto predisporre misure di prevenzione idonee a prevenire l'inalazione delle microfibre di amianto che ha causato il decesso del C.
In particolare la ricorrente ribadisce che il Provveditorato non era il datore di lavoro del C. e neppure era tenuto a rispettare le norme di tutela della sicurezza sul lavoro dei portuali e deduce che ai sensi dell'art. 2087 c.c. è pur sempre necessario che siano ravvisabili profili di colpa dell'imprenditore cui far risalire il danno all'integrità fisica patito dal lavoratore.
La ricorrente aggiunge, poi, che "non va confusa la generale consapevolezza della pericolosità dell'amianto, con la specifica conoscenza dell'esistenza prima e della nocività poi delle microfibre di amianto, le quali ultime sono state ritenute dal CTU responsabili della malattia contratta dal C.
Il motivo è infondato.
Premessa, come sopra, la irrilevanza, ai fini dell'incombenza del rispetto della normativa di cui all'art. 2087 c.c., della mancanza di una diretta dipendenza dei lavoratori nel contesto in cui "unico soggetto dotato di caratteristiche imprenditoriali era APV", rileva il Collegio che, come ripetutamente affermato da questa Corte, la responsabilità del datore di lavoro di cui al citato art. 2087 è di natura contrattuale, per cui "ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo" (v. Cass. 17-2-2009 n. 3788, Cass. 17-2-2009 n. 3786, Cass. 7-3-2006 n. 4840, Cass. 24-7-2006 n. 16881, Cass. 6-7-2002 n. 9856, Cass. 18-2-2000 n. 1886).
In particolare "la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori" (v. fra le altre Cass. 19-4-2003 n. 6377, Cass. 1-10-2003 n. 16645).
In specie, con riguardo all'inalazione di polveri di amianto questa Corte (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 cod.civ. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni '60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha affermato che "la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico" (v. Cass. 14-1-2005 n. 644).
Parimenti (in relazione ad una fattispecie relativa al periodo 1975/1995) questa Corte ha ribadito che la detta responsabilità "pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio" (v. Cass. 1-2-2008 n. 2491, cfr. anche da ultimo Cass. 11-7-2011 n. 15156).
Peraltro al riguardo è stata anche affermata la irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto (in quel caso) "dall'anno 1956 sino al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col DPR 10 febbraio 1982 n. 15" (v. Cass. 30-6-2005 n. 14010).
Con tale pronuncia, in motivazione, questa Corte, ricostruendo storicamente la normativa delle cautele specifiche in materia, in particolare ha evidenziato: che "già il r.d. 14 giugno 1909 n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29 tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non fosse assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo"; che "analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il RD 7 agosto 1936 n. 1720"; che il "r.d. 14 aprile 1927 n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche; che "d'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del' 900 e fu inserita tra le malattie professionali con la legge 12 aprile 1943 n. 455; che "in epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955 n. 52, che, all'art. 1, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e alle visite previste dal DPR 20 marzo 1956 n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n. 1169" che all'art. 1 "prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio"; che "si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi”.
Tanto rilevato questa Corte ha altresì affermato che "d'altro canto l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico - scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro", concludendo che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro (in quel caso periodo 1956/1980) era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contenevano era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre". Si è affermata, quindi, la necessità del "concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 cc ed all'art. 21 del DPR 19 marzo 1956 n. 303, ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro" aggiungendosi che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri" (altre norme dello stesso d.P.R. 303 - art. 9, 15, 18, 19, 20, 25 - disciplinano, poi, il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive).
Orbene la sentenza impugnata, sul punto, nel respingere la tesi dell'APV, secondo cui "nessuna delle possibili precauzioni che erano previste all'epoca della presunta insorgenza della patologia avrebbe potuto rivelarsi efficace contro le inalazioni da microfibre di asbesto", ha rilevato che "era sempre e comunque esigibile da parte di APV la predisposizione di tutte quelle misure di prevenzione non adottate nel caso di specie".
Tale decisione, conforme ai principi sopra richiamati e all'indirizzo consolidato in materia, resiste alla censura della ricorrente principale.
Con il quarto motivo del ricorso contro la sentenza definitiva, denunciando violazione dell'art. 2059 c.c. e vizio di motivazione, l'APV lamenta che la sentenza impugnata in sostanza ha omesso di decidere sul punto della dedotta mancanza di prova sull'esistenza in concreto di un danno morale risarcibile.
Tale motivo risulta in parte inammissibile e in parte inconferente rispetto al decisum.
Da un lato, infatti, si denuncia una violazione di legge e un vizio di motivazione, lamentando (contraddittoriamente) in sostanza una omessa pronuncia, denunciabile ex art. 360 n. 4 c.p.c. (v. fra le altre Cass. 11-5-2012 n. 7268, Cass. 10-12-2009 n. 25825, Cass. 17-12-2009 n. 26598, Cass. 17-7-2007 n. 15882 Cass. 4-6-2007 n. 12952).
Dall'altro la censura non tiene conto che la sentenza impugnata ha accertato un danno da "sofferenza psichica e morale subita dal danneggiato anche avuto riguardo alla consapevolezza dell'esito letale della patologia contratta" all'interno del danno non patrimoniale ("biologico e morale") unitariamente considerato, in tal modo conformandosi all'indirizzo dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. S.U. 11-11-2008 n. 26972).
Così respinto anche il ricorso incidentale dell'APV avverso la sentenza definitiva, va infine esaminato il ricorso principale degli eredi C. avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo gli eredi C. in sostanza lamentano omessa pronuncia relativamente al concorso di responsabilità aquiliana di Italia Marittima per adozione di modalità di trasporto e scarico assolutamente imprudenti (trasporto di materiali contenenti amianto in sacchi di iuta anziché in contenitori sigillati), con l'Autorità Portuale che ha consentito tali modalità.
Il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata (v. pag. 13) ha espressamente escluso in capo a Italia Marittima anche la responsabilità aquiliana in base a due considerazioni.
La Corte territoriale sulla base delle risultanze della prova testimoniale richiamate ha escluso in fatto che "le modalità di scarico dipendessero dall'armatore" ed ha affermato che, sulla base dei dati forniti dalla società e non contestati, "non è possibile ritenere sussistente un profilo di responsabilità non meglio precisato nei confronti di uno solo degli innumerevoli armatori che hanno operato sul porto di Venezia trasportando amianto negli anni in questione".
Tale accertamento di fatto resiste alla censura dei ricorrenti incidentali, i quali, in sostanza, oltre a lamentare una insussistente omessa pronuncia, si limitano a ribadire una lettura diversa delle risultanze processuali in ordine al ruolo dell'armatore in merito alle operazioni di carico e scarico in porto ed in sostanza a sollecitare un riesame del merito inammissibile in questa sede.
Con il secondo motivo gli eredi C. censurano la sentenza definitiva nella parte in cui ha liquidato il danno complessivo, biologico e morale, unitariamente considerato, nella misura di Euro 150,00 al giorno per i giorni di malattia, in tal modo trascurando, tra l'altro, la effettiva intensità delle sofferenze subite, in ragione dello specifico decorso della malattia, della ragionevole prevedibilità dell'esito letale e del concreto livello di consapevolezza dell'assenza di ogni speranza.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, infatti, ha evidenziato come in caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine attivi un processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che qualifica il danno biologico e ne determina l'entità sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la lesione e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata" (v. Cass. 16-2-2012 n. 2251, cfr. Cass. 18-1.2011 n. 1072, Cass. 14-2-2007 n. 3260).
Del resto, come pure è stato precisato, proprio in una ipotesi di azione risarcitoria promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per esposizione a fibre di amianto, "in materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno" (Cass. 21-4-2011 n. 9238).
Orbene la sentenza impugnata, in contrasto con tali principi, ha quantificato il danno adottando un parametro rapportato esclusivamente alla durata della malattia, in tal modo non sufficientemente personalizzando il danno stesso, stante la mancanza di qualsiasi altra considerazione relativa alle condizioni personali e soggettive, al decorso della malattia, alla concreta penosità della stessa, alle ripercussioni sulla vita del danneggiato, alle cure praticate e alle relative prospettive ed in genere ad ogni ulteriore circostanza rilevante ai fini dell'intensità della sofferenza provata.
Il detto secondo motivo va pertanto accolto e la sentenza (definitiva) impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati, statuendo anche sulle spese di legittimità, escluse quelle nei riguardi di Italia Marittima s.p.a. che vanno compensate ricorrendo giusti motivi, in ragione della complessità delle questioni, ex art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte sulle cause riunite n. 16888/2010 e 28302/2010 rigetta il ricorso principale dell'Autorità Portuale di Venezia e quello incidentale degli eredi C. avverso la sentenza non definitiva; accoglie il secondo motivo del ricorso principale degli eredi C. e rigetta il primo motivo avverso la sentenza definitiva; rigetta il ricorso incidentale dell'Autorità Portuale di Venezia avverso quest'ultima sentenza; cassa la sentenza definitiva in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Trieste, escluse quelle nei riguardi della Italia Marittima s.p.a. che compensa.
30-10-2012 12:48
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