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Sentenza

Il gioco del calcio non può ricondursi ad un'attività pericolosa nei termini del...
Il gioco del calcio non può ricondursi ad un'attività pericolosa nei termini dell'articolo 2050 c.c.
Cass. civ., Sez. III, 27 novembre 2012, n. 20982

RESPONSABILITA' CIVILE - SPORT

L'attività sportiva riferita al gioco del calcio non può ricondursi ad un'attività pericolosa rilevante nei termini di cui all'art. 2050 c.c., poiché trattasi di una disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico. Quando innanzi trova conferma nell'ulteriore circostanza che tale sport viene normalmente praticato all'interno delle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico. In tal senso, pertanto, l'infortunio occorso al giocatore nel corso di una partita di calcio, in assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la violazione di obblighi e cautele da parte della società sportiva, ovvero il verificarsi di un'azione anomala e/o in contrasto con le regole del gioco, deve ricondursi ad un normale incidente di gioco determinato da caso fortuito, in relazione al quale nessuna responsabilità può attribuirsi alla predetta società sportiva, ovvero al danneggiante.
Avv. Antonino Sugamele

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