Il ricorso per Cassazione è inammissibile se si limita alla mera critica del convincimento, cui il Giudice del merito sia pervenuto, operata mediante la mera contrapposizione interpretazione.
Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2012, n. 18587
E' inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca violazione degli artt. 1362, 1363, 1371 c.c. ed omessa motivazione avente ad oggetto la mera critica del convincimento, cui il Giudice del merito sia pervenuto, operata mediante la mera ed apodittica contrapposizione di una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, in quanto argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.
L'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al Giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi. Al fine di far valere una violazione sotto entrambi i profili, il ricorrente per cassazione deve, pertanto, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma, altresì, precisare in quale modo e con quali considerazioni il Giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
06-11-2012 09:11
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