Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Insegnante aggredito durante una partita di pallamano da un ex allievo dell'isti...
Insegnante aggredito durante una partita di pallamano da un ex allievo dell'istituto. Adempimento dovere sorveglianza.
Cassazione civile sezione lavoro sentenza 23 luglio 2012 n 12779

La sezione lavoro
(Presidente Vidiri – Relatore Stile)
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Lanusei P.G. esponeva di operare in
qualità di insegnante di laboratorio tecnico presso l'IPSIA di (…)
e che in data (omissis), mentre si trovava nel piazzale
antistante la scuola, nel cortile interno recintato, ove era in
corso una partita di pallavolo durante l'ora di educazione fisica
tra allievi di scuole diverse, in adempimento del dovere di
sorveglianza, era stato aggredito da un ex studente dell'istituto,
certo D.S. , riportando un trauma cranio facciale, frattura
scomposta delle ossa nasali, frattura dentale e sindrome
ansioso depressiva, che lo avevano costretto ad un periodo di
inabilità temporanea assoluta di circa un anno, successiva
ricaduta in data (OMISSIS) e postumi permanenti comportanti
un danno biologico pari al 65%.
Aggiungeva che l'INAIL gli aveva rigettato la domanda diretta
a conseguire la indennità e la rendita di legge sul presupposto
che l'infortunio fosse avvenuto in presenza di un rischio
generico e non correlato alla prestazione lavorativa. Tanto
premesso, con ricorso 16 febbraio 2004 chiedeva all'adito
Giudice di accertare il proprio diritto alle invocate prestazioni e
di condannare l'istituto assicuratore al pagamento dei ratei
maturati con la rivalutazione monetaria, gli interessi legali.
L'INAIL si costituiva, deducendo che dalla stessa ricostruzione
formulata dal P. nel ricorso emergeva chiaramente la
circostanza che l'aggressore non fosse un alunno del ricorrente
e che, pertanto, tra quest'ultimo ed il suo aggressore non vi
fosse alcun rapporto riconducibile all'attività lavorativa di
docente di laboratorio da lui svolta.
Istruita la causa con produzione di documenti e prova per testi,
il Tribunale, con sentenza 25 gennaio — 1 febbraio 2007,
rigettava la domanda sul presupposto dell'insussistenza nel
trauma subito dal P. di un collegamento causale con l'attività
assicurata di insegnante addetto allo svolgimento di
esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche o
esercitazioni di lavoro secondo il disposto dell'art. 1 n. 24 e
dell'art. 4 punto 5 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Avverso tale decisione, proponeva appello il P., con ricorso 21
marzo 2007, cui resisteva l'INAIL, chiedendo la conferma della
sentenza impugnata.
Con sentenza del 2 aprile - 5 giugno 2008, l'adita Corte
d'appello di Cagliari rigettava il gravame.
A sostegno della decisione osservava che, alla stregua delle
emergenze processuali, doveva ritenersi corretta la
conclusione con la quale il Tribunale — proprio rilevando
l'estraneità del contesto di luogo, di tempo e finanche causale
in cui era avvenuta l'aggressione e lo svolgimento dell'attività
tutelata relativa all'esercitazione di laboratorio tecnico —
aveva escluso l'esistenza di qualsivoglia collegamento tra
l'evento lesivo ed il rischio assicurato, correlando l'aggressione
subita dal docente ad un rischio indipendente dalle condizioni
insite nello svolgimento della sua attività lavorativa tutelata e,
come tale, espressione di un rischio gravante, in modo
indifferenziato, su qualsiasi altra persona.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre P.G.P. con tre motivi,
depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.
Resiste l'INAIL con controricorso.
Motivi della decisione
Va preliminarmente osservato che - come chiarito dalla Corte
d'appello - i fatti di causa sono pacifici tra le parti e possono
essere schematizzati nel modo seguente: il giorno 8 febbraio
2001 P.G., insegnante di laboratorio tecnico presso l'Istituto
IPSIA di (…), mentre, in adempimento dei suoi doveri di
sorveglianza, si trovava nel cortile scolastico intento a visionare
una partita di pallamano tra scuole di diversi istituti, si era
avvicinato all'ex alunno D.S. — che in precedenza nel corso
della mattina lo aveva insultato nella strada pubblica — e tra i
due era nata un'accesa discussione ben presto sfociata in una
vera e propria colluttazione, in esito alla quale il docente
aveva riportato le lesioni specificate nelle certificazioni
sanitarie in atti. A fronte di tali fatti, la Corte d'Appello - e così
pure il Giudice di primo grado – ha negato al ricorrente il diritto
all'indennizzo in base alla considerazione che il requisito della
occasione di lavoro - richiesto dall'art. 2 del DPR n. 1124 del
1965-postula la necessità di un nesso di causalità tra
prestazione lavorativa ed infortunio. Più in dettaglio - secondo
la Corte d'Appello - l'evento lesivo deve dipendere da un
rischio assicurato inerente al compimento della specifica
attività lavorativa, perciò nella specie il rischio di aggressioni
all'interno della scuola non poteva ritenersi rischio specifico
connaturato all'attività di insegnante (art. 1 n. 28 e art. 4 punto
5 DPR 30 giugno 1065 n. 1124), atteso che l'insegnante non
stava svolgendo una attività della propria specifica materia.
Tale interpretazione della normativa di riferimento è contestata
dal P. con il primo motivo di ricorso con cui denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e seguenti del D.p.r.
n.1124 del 30 giugno 1965, dei principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico in materia di infortunio sul lavoro in
relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. nonché omessa od insufficiente
motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando
una lettura restrittiva del requisito "occasione di lavoro", del
tutto erronea ed in contrasto con il consolidato orientamento
dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Il motivo è fondato, dovendosi condividere l'assunto del P.,
secondo cui la Corte d'Appello ha dato, in violazione di legge,
una lettura restrittiva del requisito di "occasione di lavoro"
richiesto, unitamente alla causa violenta, dall'art. 2 del DPR 30
giugno 1965 n. 1124. Secondo la decisione impugnata, infatti,
ciò che è rilevante per la sussistenza del diritto alla tutela
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è la sussistenza tra la
specifica attività lavorativa ed il sinistro subito dal lavoratore di
un nesso di causalità, che presuppone non tanto una mera
correlazione cronologica e topografica, o un collegamento
marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma
richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico
(proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del
lavoro affidato, ovvero dal rischio, pur sempre specifico (ma
improprio), insito in attività accessorie, ma immediatamente e
necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di
quelle attività.
Così giudicando, la Corte di Appello si è dissociata
dall'orientamento dominante di questa Corte - e che il
Collegio condivide - in base al quale, ai fini dell'indennizzabilità
dell'infortunio subito dall'assicurato, per “occasione di lavoro"
devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle
ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa si
svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore,
indipendentemente dal fatto che tale danno provenga
dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e
situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo
caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta
volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze
personali (ex plurimis, Cass. n. 2942/2002).
Secondo tale orientamento, dunque, l'evento verificatosi "in
occasione di lavoro" travalica in senso ampliativo i limiti
concettuali della "causa di lavoro", afferendo nella sua lata
accezione ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio
specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è
preposto; il sinistro indennizzabile ai sensi dell'art. 2 d.p.r. n. 1124
del 1965 non può essere circoscritto nei limiti dell'evento di
esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione
specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni
accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia
ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno
di ogni comune soggetto, in quanto configurarle anche al di
fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali
rischi della vita quotidiana privata; pertanto l'evento
infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va
considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale
dello stesso, ma, ai fini della sua indennizzabilità, deve essere
esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di
luogo connesse all'attività lavorativa espletata, potendo in
siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali
da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo
rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela,
con l'unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze
personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di
lavoro(c.d. rischio elettivo) (in questo senso cfr. Cass. n. 12652
del 1998, e, più di recente, Cass. n. 14287/2004; Cass. n.
16417/2005). La Corte ritiene di dover condividere questo
orientamento giurisprudenziale, in quanto più aderente alla
lettera ed allo spirito della legge. Non è infatti senza significato
che il legislatore abbia adoperato l'espressione "occasione" di
lavoro, anziché "causa" di lavoro. Con siffatta espressione ha
certamente inteso coprire con la garanzia assicurativa una
quantità di eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di
lavoro e durante l'espletamento della prestazione non
riconducibili al rischio intrinseco connesso all'attività lavorativa,
o alle attività immediatamente e necessariamente a quella
connesse, ma tuttavia legate allo svolgimento della
prestazione. Di conseguenza il rapporto di derivazione
eziologica tra il sinistro ed il lavoro non è stato inteso in termini
di stretta dipendenza causa-effetto sul piano materiale, ma
ampliato a tutte le condizioni, anche esterne al particolare
processo produttivo, ma comunque legate ed influenti sul
processo produttivo medesimo, che abbiano comunque
concorso alla produzione dell'evento lesivo. Avendo la Corte
territoriale negato l'indennizzabilità del sinistro per ragioni non
rispondenti ai principi giurisprudenziali sopra enunciati, ha finito,
di conseguenza, col valutare le prove offerte nella adottata
non corretta prospettiva, così come denunciato dal ricorrente
con il secondo motivo, che, pertanto, deve essere accolto.
Va assorbito, infine - il al terzo motivo, con cui si reiterano le
violazioni ed i vizi rubricati in relazione al primo motivo,
sostenendosi che erroneamente il Giudice a quo non avrebbe
dato rilievo, sul piano probatorio, al provvedimento di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
lesioni patite dal P. per gli stessi fatti relativi all'infortunio in
questione, fermo restando il principio, condiviso dallo stesso
ricorrente, secondo cui il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide
con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita per
malattia professionale, differenziandosi i due istituti - in
particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra
attività lavorativa ed evento protetto, nonché per il fatto che il
riconoscimento in oggetto non consente di per sé alcun
apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sull'attitudine
al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura
extraprofessionale (Cass. n. 15074/2009).
Per le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve
essere accolto nei termini esposti e la sentenza impugnata
deve essere cassata. Di conseguenza la causa deve essere
rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in
dispositivo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e
provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
cassazione, alla Corte di Appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza