Invalidi civili. Assistenza obbligatoria. Indennità di accompagnamento. Presupposti. Incapacità del soggetto di compiere autonomamente atti di vita quotidiana.
Sussiste il diritto per l'erogazione della provvidenza inerente l'assistenza sanitaria obbligatoria a fronte di una situazione di non autosufficienza del richiedente, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione dello stesso e dall'impossibilità di questi di svolgere autonomamente gli atti di vita quotidiana. La permanenza del bisogno, quale ragione stessa del diritto, è caratterizzata dalla cadenza quotidiana degli atti che il soggetto deve compiere. Ne deriva gli atti che questi non è in grado di compiere in maniera autonoma, se privi di cadenza quotidiana, non determinano la non autosufficienza prevista dalla norma per la concessione del beneficio di cui trattasi mentre, anche un solo atto, purché abbia cadenza quotidiana, è idoneo a determinare detta non autosufficienza.
Corte d'Appello di Genova, Sezione Lavoro civile, Sentenza 26 maggio 2012, n. 587
17-11-2012 15:12
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