L’azione di revocazione della donazione è di natura personale.
CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. VI - 2 CIVILE CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. VI - 2 CIVILE, ORDINANZA 15 giugno 2012 9915 Pres. Goldoni – est. Petitti , n.9915 - Pres. Goldoni – est. Petitti
Fatto e diritto
Ritenuto che S.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 860 del 2010, depositata in data 12 luglio 2010, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata la domanda di revocazione per causa di ingratitudine della donazione stipulata in data 14 marzo 1997 tra S.T. e S.D. ;
che tale donazione era quella con la quale S.M. aveva trasferito al nipote S.D. la nuda proprietà dell'appartamento sito in (OMISSIS) , già nella piena titolarità della donante;
che la revocazione era stata chiesta da S.M. , in qualità di coerede e in forza della procura generale alla stessa rilasciata dalla donante;
che alla pretesa attorea si era associato il tutore provvisorio, nominato nel giudizio di interdizione della donante nel frattempo instaurato, la Sig.ra S.M. ;
che il Tribunale di Siracusa aveva revocato per ingratitudine il descritto atto di donazione, accogliendo totalmente le domande proposte;
che avverso tale sentenza aveva proposto appello S.D. , il quale aveva eccepito la carenza di legittimazione dell'attrice ad agire in revocazione, trattandosi di azione personale non esperibile da altri, nemmeno in forza di una procura generale, e, rilevata la presenza di due parti processuali (S.M. ed il tutore), il difetto di legittimazione attiva dell'una o dell'altra;
che la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di revocazione per causa di ingratitudine della donazione;
che con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1708 cod. civ., sostenendo l'erroneità del ragionamento del giudice di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto improponibile l'azione di revocazione da parte dell'attrice in assenza di espressa indicazione di tale potere nella procura generale;
che con il secondo motivo di ricorso la S. lamenta la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 800 e 801 cod. civ.;
che con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 802 cod. civ., sostenendo che, a differenza di quanto statuito dalla Corte di appello, l'intervento del tutore, da considerarsi ad adiuvandum, inserendosi in un giudizio già tempestivamente proposto, avesse spiegato i propri effetti a far data dalla proposizione del giudizio;
che a questo ricorso hanno resistito, con controricorso, in qualità di eredi di S.D. nel frattempo deceduto, P.L.R. , Sa.Ma. , S.V. , i quali hanno proposto altresì ricorso incidentale affidato a quattro motivi;
che oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda e per non essere state indicate nel ricorso tutte le parti in causa, i ricorrenti contestano nel merito la fondatezza del ricorso principale e, in via di ricorso incidentale, ripropongono i motivi di appello già proposti nel precedente grado di giudizio ma non esaminati dalla Corte, in quanto assorbiti a seguito della dichiarata decadenza dall'azione di revocazione della donazione del tutore;
che in particolare i resistenti lamentano:
a) violazione o falsa applicazione dell'art. 802 cod. civ., per avere la Corte di appello di Catania erroneamente individuato il termine decadenziale per la proposizione dell'azione revocatoria;
b) erronea valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e conseguente violazione di legge in relazione all'art. 801 c.c., per aver erroneamente ritenuto inutili ai fini della decisione le risultanze delle prove per testi escusse;
c) omessa pronunzia sulla richiesta di estromissione dal giudizio di primo grado della Sig.ra S.M. quale procuratrice della Sig.ra S.T. ;
d) erronea valutazione delle circostanze di fatto e violazione dell'art. 801 c.c., per non essere stata raggiunta alcuna prova del comportamento scorretto e fraudolento attuato dal Sig. S.D.;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione della causa in camera di consiglio, il relatore designato ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
“[(...) 1. I primi due motivi del ricorso principale, all'esame dei quali può procedersi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
Non è infatti riscontrabile alcuna contraddizione nel ragionamento della Corte quando afferma, da un lato, l'impossibilità di intraprendere l'azione di revocazione in forza di procura generale e, dall'altro, la possibilità per il tutore provvisorio, previa autorizzazione del giudice tutelare, di agire in revocazione in via autonoma, stante l'assoluta diversità delle due situazioni. Inoltre, deve condividersi l'inquadramento dell'azione di revocazione tra le azioni personali, quale rimedio posto a tutela di interessi di natura preminentemente morale. Un tale potere non pare poter rientrare tra quelli conferiti genericamente in forza di procura generale, mentre rientra sicuramente, ex art. 374, primo comma, n.5, cod. civ., tra quelli del tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.
La natura personale dell'azione di revocazione è tanto più evidente, quanto più si consideri l'interpretazione giurisprudenziale delle cause della stessa, indicate all'art. 801 cod. civ. Prendendo ad esempio il caso dell'ingiuria, è pacifico che il presupposto per la revocazione non sia di tipo oggettivo, legato cioè all'integrazione della condotta ex art. 594 cod. pen., ma sia da intendersi in chiave soggettiva, quale offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l'agente (Cass. n. 14093 del 2008). Ugualmente è a dirsi sulla personalità della valutazione relativa all'esistenza di un grave pregiudizio. In altri termini, in tema di revocazione, la personalità dell'azione sussiste non solo in relazione alla determinazione ad agire, ma anche nella valutazione del presupposto che ex lege consente di agire. Quanto detto vale sicuramente quando si tratta di valutare la gravità del pregiudizio al patrimonio del donante e quindi, conseguentemente, di assumere la determinazione ad agire in revocatoria: un tale potere esorbita dal novero di quelli attribuiti in forza di procura generale. Né il ricorrente ha prodotto ulteriori prove a dimostrazione della maggiore ampiezza dei poteri conferiti con la procura tale da legittimare l'azione di revocazione. 2. Quanto al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che correttamente la Corte di appello, una volta affermata la legittimazione ad agire del tutore provvisorio, in forza dei poteri a questo attribuiti ex lege, ha ribadito che la sanatoria retroattiva del difetto di legittimazione processuale del procuratore generale vale solo per le decadenze di natura processuale e non anche per quelle che si siano verificate al di fuori del processo. Al momento dell'intervento del tutore provvisorio, era ormai decorso l'anno entro il quale l'azione di revocazione della donazione avrebbe dovuto essere proposta;
situazione, questa, non suscettibile di sanatoria per effetto dell'intervento in causa del tutore provvisorio.
Né la decadenza può ritenersi impedita per effetto di quanto disposto dall'art. 182 cod. proc. civ., giacché tale disposizione, nel testo ratione temporis applicabile, faceva comunque salve le decadenze già verificatesi, riferendosi evidentemente alle decadenze sostanziali (sancite, cioè, per l'esercizio del diritto e dell'azione) e non a quelle che si esauriscono nell'ambito del processo (Cass. n. 20913 del 2005).
3. Il rigetto del ricorso comporta l'assorbimento del ricorso incidentale.
4. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 n. 5 cod. proc. civ. ed essere rigettato per manifesta infondatezza”;
che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;
che dunque il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
23-06-2012 00:00
Richiedi una Consulenza