La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili sull'eccesso di potere giurisdizionale.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - SENTENZA 14 settembre 2012, n.15428
Si ha eccesso di potere giurisdizionale - da parte del Consiglio di Stato - sia allorchè il giudice amministrativo sconfina dalla giurisdizione di legittimità in quella di merito, sia quando applichi non già una norma esistente bensì una norma da lui creata, a condizione che si possa distinguere tra un'attività di formale produzione normativa - inammissibilmente esercitata dal giudice - da un'attività interpretativa che si sostanzia invece in un'opera creativa della volontà di legge nel caso concreto. Con riferimento alle regole del processo amministrativo l'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo nel caso di radicale stravolgimento delle norme di rito sì da ridondare in manifesta denegata giustizia (essendo peraltro il diritto ad un ricorso "effettivo" - e tale è anche il ricorso al giudice amministrativo - sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo).
30-09-2012 19:26
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