Opere di ristrutturazione edilizia e detrazioni. Prova del versamento.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Ord. del 14.03.2012, n. 4049
Presidente Iacobellis - Relatore Terrosi
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;
1. - La commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza in data 6.5.2010, ha respinto l'appello di R.D. avverso la decisione di primo grado, di rigetto di un suo ricorso contro una cartella di pagamento con la quale era stata recuperata a tassazione la maggiore Irpef conseguente al mancato riconoscimento di detrazioni per opere di ristrutturazione edilizia.
La commissione ha affermato che, in base al regolamento attuativo della legge 449/1997, le spese imponevano il pagamento del corrispettivo a mezzo di bonifico bancario, e in tal senso dovevano essere documentate.
2. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi così rubricati: “violazione dell'art. 53 della Costituzione”; “eccesso di potere per la persistente erronea quantificazione dell'addebito”: “violazione dell'art. 1241 e seguenti del codice civile.
L'intimata si è costituita con controricorso.
3. - L' art. 1 della L n. 449/1997, contenente disposizioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, contempla la qui dedotta possibilità di detrazione di una quota (ratione temporis, 36 %) delle spese all'uopo sostenute (finanche in condominio), ma rinvia, nel 3° co., a
un successivo d.m. (nel concreto il d.m. 18.2.1998, n. 41) la fissazione delle “modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da
effettuare anche mediante l'intervento di banche o della società Poste Italiane Spa, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione”.
L'art. 1 del richiamato d.m. a sua volta stabilisce (3 co.) che i soggetti che ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta sono tenuti, tra l'altro, e per quanto rileva, a eseguire i pagamenti “mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA
ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. E l'art. 4 espressamente prevede che la detrazione “non è riconosciuta in caso di effettuazione di pagamento secondo modalità diverse da quelle previste dal ‘articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi”.
Tali condizioni si applicano, con i necessari adattamenti, anche alle opere eseguite su parti comuni di edifici in condominio, ferma l'esecuzione delle relative attestazioni da parte dell' amministratore In tal caso, infatti, in luogo della documentazione che il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire a richiesta dell'amministrazione, è ammessa l'utilizzazione di una certificazione
dell'amministratore del condominio, che attesti di avere adempiuto agli obblighi previsti e che indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
4. Ciò stante è di tutta evidenza che la commissione regionale si è attenuta al chiaro testo della previsione normativa, col quale si infrangono le critiche consegnate al primo e al terzo motivo di ricorso. Queste invero suppongono potersi affermare la persistenza del diritto alla detrazione
per il sol fatto delle sostenute spese condominiali, nell' espressa affermazione del ricorrente di non essere in possesso di alcuna documentazione al riguardo (ricorso. pag. 2). Mentre quelle di cui al seconde motivo presuppongono accertamenti di fatto inammissibili in sede di legittimità;
che il collegio condivide il contenuto della relazione, sicché il ricorso va definito con pronuncia di manifesta infondatezza;
che la modesta natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata in Cancelleria il 14.03.2012
18-03-2012 00:00
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