RESPONSABILITÀ CIVILE. Professionisti. Medici e paramedici.
Cassazione civile sez. III
Data: 09 ottobre 2012
Numero: n. 17143
RESPONSABILITÀ CIVILE - Professionisti - medici e paramedici
In tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale. Pertanto, in tema di ripartizione dell'onore probatorio, una volta provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se la prestazione dell'attività non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso, incombe al medico dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che lo stesso ha impedito di ottenere.
13-10-2012 17:24
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