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Sentenza

Responsabilità dell'Ente proprietario della strada. Risarcimento del danno da in...
Responsabilità dell'Ente proprietario della strada. Risarcimento del danno da insidia stradale.
Sinistro stradale - Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Corte di Cassazione sez. Terza Civ. - Sent. del 21.09.2012, n. 16057

Presidente Amatucci - Relatore Cirillo

Svolgimento del processo

1. D.C. e D.D. convenivano in giudizio l'Amministrazione provinciale di Salerno per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa di un sinistro verificatosi in data (…) in località (…) ; precisavano che in tale occasione la D. , mentre era alla guida di un ciclomotore di proprietà di D.D. , aveva perso il controllo del mezzo a causa del dissesto del fondo stradale, coperto da ghiaia, riportando danni alla propria persona ed al ciclomotore.
Costituitasi l'Amministrazione provinciale convenuta, il Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli - frattanto subentrato al Pretore - accoglieva in parte la domanda e, riconosciuto il concorso di colpa della vittima, condannava la convenuta al pagamento di diverse somme (circa 11.000 Euro) in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni personali e materiali subiti, ponendo i due terzi delle spese di giudizio a carico dell'Amministrazione provinciale ed il residuo terzo a carico degli attori.
2. La sentenza veniva appellata da D.C. in via principale e dall'Amministrazione provinciale di Salerno in via incidentale e la Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 10 maggio 2007, riformando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda degli originari attori, compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio e ponendo a carico di D.C. le sole spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Osservava in proposito la Corte territoriale che la responsabilità della P.A. per la manutenzione delle strade è configurabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e non dell'art. 2051 cod. civ., trattandosi di un bene pubblico che, in conseguenza dell'uso generalizzato, non consente un efficace e continuo controllo; di conseguenza, la responsabilità dell'Amministrazione si sarebbe potuta affermare solo in presenza di una situazione di pericolo occulto.
Nella specie, al contrario, le deposizioni testimoniali, pur dando conto della presenza di ghiaia sul manto stradale, non costituivano prova della causa del sinistro, ma soltanto congetture, tanto più che dalla documentazione fotografica non emergeva uno stato di dissesto stradale e, anzi, era da affermare un concorso colposo dell'infortunata. D'altra parte, anche l'esistenza della ghiaia configurava una “situazione di pericolo palese e ben prevedibile, data l'ora diurna del sinistro e le buone condizioni atmosferiche”.
3. D.C. e D.D. propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, con atto affidato ad un solo articolato motivo.
L'Amministrazione provinciale di Salerno non ha svolto difese in questa sede.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, n. 3), cod. proc. civ., dell'art. 2051 cod. civ. e dei decreti ministeriali 4 maggio 1990 e n. 223 del 1992.
Osservano i ricorrenti che la sentenza di merito è errata in quanto ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 2051 cod. civ., traducendosi tale errore in una carenza di motivazione in ordine al nesso di causalità. Con un'ampia e dettagliata ricostruzione della giurisprudenza di questa Corte sull'argomento, i ricorrenti rilevano che la responsabilità per le cose in custodia è ammissibile, nei confronti della P.A., anche in riferimento alla manutenzione delle strade, specie qualora il danneggiato abbia dimostrato l'esistenza dei due requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità dello stesso. In tali casi, la P.A. si libera soltanto fornendo la prova del caso fortuito, e tale inversione dell'onere della prova - che agevola la posizione del soggetto danneggiato - trova “piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode”.
2. Il ricorso è fondato.
La sentenza oggetto di impugnazione, infatti, recependo un orientamento giurisprudenziale ormai superato, ha ritenuto di dover applicare alla fattispecie l'art. 2043 cod. civ., “che impone a carico del danneggiato di provare l'altrui colpa e il nesso di causalità”, aggiungendo che l'ente tenuto alla manutenzione “risponde dei danni solo ove si accerti che il bene presenta per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile”; in tal modo, l'ente sarebbe responsabile solo ove si dimostrasse l'esistenza della c.d. insidia o trabocchetto.
La giurisprudenza di questa Corte, invece, ha ormai da tempo chiarito che la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione. Si è detto, a questo proposito, che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il fortuito (sentenze 20 novembre 2009, n. 24529, e 18 ottobre 2011, n. 21508); e, in riferimento alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si è detto che è configurabile, in genere, l'esistenza un rapporto di custodia (sentenze 6 luglio 2006, n. 15383, e 19 maggio 2011, n. 11016 cit.).
La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ha anche avuto modo di specificare che, quando il danno sia stato determinato non da cause intrinseche al bene demaniale (quale il vizio costruttivo o manutentivo), bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi - quali, ad esempio, l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi - è configurabile il caso fortuito ai fini dell'esonero dalla responsabilità. In simili casi, infatti, si è in presenza di quelle alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse o segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (in questi termini v., in aggiunta alle pronunce sopra richiamate, le sentenze 3 aprile 2009, n. 8157, 19 novembre 2009, n. 24419, 18 luglio 2011, n. 15720, e 26 giugno 2012, n. 10643).
Ciò in quanto non è configurabile la responsabilità a titolo di custodia ove questa non possa essere ragionevolmente esercitata in considerazione della particolarità dell'evento generatore di danno.
La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi appena richiamati, pervenendo ad una conseguente errata ripartizione dell'onere della prova alla luce dei criteri di cui all'art. 2051 cod. civ., la cui applicazione non esclude, peraltro, la configurabilità di un possibile concorso causale dello stesso danneggiato.
3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza cassata.
Il giudizio va rinviato alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, la quale deciderà attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 21.09.2012
Avv. Antonino Sugamele

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