Riconoscimento dello status di rifugiato: non si puo' negare il diritto di asilo con la semplice affermazione che il gruppo persecutore ha perso potere.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Ord. del 24.01.2012, n. 994
Rilevato che
1. La Corte di appello Milano ha confermato il rigetto pronunciato in primo grado dal Tribunale delle richieste di riconoscimento dello status rifugiato, dell'asilo “costituzionale” o della protezione umanitaria. La Corte non ha ritenuto attendibile le dichiarazioni del teste e del C. e ha ritenuto che la semplice iscrizione al A.F.P., partito di opposizione, non costituisse una possibile fonte di persecuzioni politiche. Ha inoltre, ritenuto non provato il riferito sequestro e maltrattamento ad opera del gruppo insurrezionale M.F.D.C., operante per l'indipendenza della Regione Casamance da Dakar, e comunque ha rilevato la recessività del pericolo derivante da questa organizzazione negli anni successivi all'allontanamento del C. dal Senegal;
2. Ricorre per cassazione C. con due motivi:
- Violazione e mancata o falsa applicazione art. 3, commi 1-5 d.lgs. n. 251/2007, 8 comma 3 e 11 d.lgs. n. 25/2008 nonché difetto di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza della persecuzione politica;
- Violazione e mancata o falsa applicazione art. 3, commi 1-5 e articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 251/2007, art. 8 e 25 d.lgs. n. 25/2008 nonché difetto di motivazione sulla mancata attivazione dei poteri istruttori dei giudici del merito.
Ritenuto che
Il ricorso appare fondato per i seguenti motivi: a) la mancata conferma della circostanza del sequestro del C. ad opera dei ribelli del MFDC non può costituire un argomento per la sua esclusione in assenza di un circostanziato giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente che manca nella sentenza impugnata; b) la affermazione della recessività dopo il 2004 della pericolosità del MFDC è sfornita di qualsiasi riferimento alle fonti dalle quali la Corte ha attinto tale informazione e si presenta pertanto come una asserzione non dimostrata e inidonea a destituire di fondamento la prospettazione del rischio di nuovi attentati alla persona del ricorrente;
la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza. impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 24.01.2012
29-01-2012 00:00
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