Se il camionista trasporta merce deperibile non e' tenuto a osservare il divieto di circolazione nei giorni festivi
Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 28.12.2011, n. 29358
Svolgimento del processo
M.V. proponeva opposizione avverso il verbale della Polizia Municipale del Comune di Gaggio Montano di accertamento della violazione dell' art. 6 CdS per non avere rispettato l'ordinanza prefettizia n. 10436/2003 di sospensione temporanea della circolazione nel giorno festivo.
L'opponente deduceva che l'autocarro da lui condotto trasportava prodotti ortofrutticoli e pertanto
rientrava nelle deroghe al divieto di circolazione previste dall'ordinanza prefettizia; produceva
documentazione comprovante la natura del carico.
Il Comune di Gaggio Montano resisteva sostenendo che le derrate alimentari trasportate non rientravano tra le merci per le quali era prevista la deroga alla circolazione in quanto la norma del D.M. 17/12/2003, che prevedeva la deroga per prodotti deperibili quali frutta e ortaggi freschi si riferiva solo a prodotto che, per le loro caratteristiche, necessitano di un camion frigo.
Il Giudice di Pace con sentenza del 5/1/2006 accoglieva l'opposizione rilevando che il termine ortaggi e frutta freschi utilizzata all'art. 3 lett. r del D.M. 17/12/2003 laddove si prevedono le deroghe al divieto di circolazione è utilizzato per differenziare i prodotti freschi da quelli in scatola,
la scarsa chiarezza della norma, in ogni caso, può avere indotto il ricorrente nella convinzione di
rientrare nella deroga e pertanto il suo comportamento in buona fede non sarebbe sanzionabile in applicazione del principio dell' art. 3 l. 689/1981 che richiede, per la punibilità, almeno l'elemento
soggettivo della colpa, pur presunta, ma con possibilità di prova contraria.
Il Comune di Gaggio Montano propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Si è costituito M.V. che resiste con contro ricorso al quale replica con memoria il Comune ricorrente.
Motivi della decisione
l. Con iI primo motivo e con il secondo motivo, trattati congiuntamente, il ricorrente deduce, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 lett. r) D.M. 17/12/2003 da leggersi (così
testualmente) unitamente al relativo decreto prefettizio n. 10436/2003 di appIicazione; sostiene
che nella non poteva operare la deroga di cui all'art. 3 lett. r ) D.M. 17/12/2003 perché il
veicolo non recava i prescritti cartelli indicatori da rilasciarsi dalla prefettura e pertanto il giudice di
pace é incorso in un errore nell'applicare la normativa o ha omesso di motivare in relazione all' eccezione per la quale la deroga non sarebbe non sarebbe consentita in mancanza di cartelli indicatori;
2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vioIazione e falsa applicazione dell'art. 3 lett. r) del D.M.
17/12/2003 unitamente al relativo decreto prefettizio n. 10436/2003 di applicazione e in relazione all' art. 14 delle preleggi; sostiene che il giudice di pace avrebbe ampliato la deroga al divieto di circolazione a tutti i prodotti non in scatola e che la deroga al generale divieto di circolazione avrebbe dovuto essere interpretata restrittivamente e non estensivamente come interpretata dal GdP in violazione dell'art. 14 delle preleggi.
3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 589/1981 e vizio di motivazione; sostiene che Ia norma violata non era oscura, ma di chiara interpretazione
nel prescrivere l'adempimento, non rispettato, dell'apposizione di cartelli indicatori e che comunque, in caso di dubbio, il M., autotrasportatore professionale, avrebbe potuto informarsi presso la Prefettura o le associazioni di categoria.
4. I primi due motivi, esposti in collegamento tra loro, sono infondati, la mancanza del requisito formale del cartello indicatore non risulta contestata con il verbale di accertamento con il quale è stata semplicemente contestata la circolazione in giorno festivo nel quale era stata disposta la sospensione della circolazione né risulta con quali modalità sia stata accertata tale mancanza.
5. Il terzo motivo è infondato: il giudice ha interpretato !a norma secondo il suo contenuto letterale; intatti, la norma introduce una deroga al divieto di circolazione in caso di trasporto di prodotti deperibili quali frutta e ortaggi freschi e siccome è stato accertato che il M. trasportava prodotti ortofrutticoli freschi correttamente si è tratta la conclusione che il trasporto rientrava nella
richiamata ipotesi in deroga al divieto, non è quindi censurabile la decisione del giudice che applica una disposizione che include tra i prodotti trasportabili anche nei giorni di divieto una amplissima gamma di generi alimentari.
6. Il quarto motivo (non colpevolezza è assorbito dal rigetto dei primi tre motivi e quindi, dalla conferma della sentenza impugnata indipendentemente dalla motivazione sull'assenza di colpa.
7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna del Comune soccombente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Comune di Gaggio Montano a pagare a M. V. le spese di questo giudizio di Cassazione liquidate in euro 400,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 28.12.2011
02-01-2012 00:00
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