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Sentenza

Sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Corte di Giustizia Europea....
Sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Corte di Giustizia Europea.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
13 dicembre 2012
«Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento – Domanda d'ingiunzione che non rispetta i requisiti formali previsti dalla legislazione nazionale – Esaustività dei requisiti che la domanda deve rispettare – Possibilità di richiedere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale»
Nella causa C‑215/11,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Polonia), con decisione dell'11 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2011, nel procedimento
Iwona Szyrocka
contro
SiGer Technologie GmbH,
LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), E. Levits, J.‑J. Kasel e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 18 aprile 2012, considerate le osservazioni presentate:
– per il governo polacco, da M. Szpunar, M. Arciszewski e B. Czech, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo portoghese, da L. Fernandes, in qualità di agente;
– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, da S. Ossowski, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da A.‑M. Rouchaud‑Joët e K. Herrmann, in qualità di agenti, 2 sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 giugno 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, instaurato dalla sig.ra Szyrocka, residente in Polonia, contro la SiGer Technologie GmbH, con sede in Germania.
Contesto normativo
Il regolamento n. 1896/2006 3 Ai sensi dei considerando 8, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1896/2006:
«(8) I conseguenti ostacoli all'accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l'Unione europea.
(9) Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (…).
(10) Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale.
Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.
(11) Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull'utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati».
4 In forza del considerando 16 di detto regolamento, «[i]l giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima facie il merito della domanda e, tra l'altro, di escludere crediti manifestamente infondati o domande irricevibili (…)».
5 Ai sensi del considerando 29 del regolamento n. 1896/2006, l'obiettivo di tale regolamento è «l'istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non
contestati in tutta l'Unione europea».
6 L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 dispone quanto segue:
«Il presente regolamento intende:
a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento,
(…)».
7 L'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:
«Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale (…)».
8 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento:
«Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito».
9 L'articolo 4 del medesimo regolamento dispone quanto segue:
«Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda d'ingiunzione di pagamento europea».
10 L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 prevede quanto segue:
«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia (…)».
11 L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce quanto segue:
«1. La domanda d'ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell'Allegato I.
2. Nella domanda sono indicati:
a) il nome e l'indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;
b) l'importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;
c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale gli
interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d'interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine;
d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;
e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;
f) i motivi della competenza giurisdizionale; e
g) il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell'articolo 3.
3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine.
4. In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario (…) in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione.
5. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.
6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante (…)».
12 L'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento dispone quanto segue:
«Il giudice rigetta la domanda se:
a) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7;
(…)».
13 Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dello stesso regolamento:
«Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:
a) pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione;
(…)».
14 L'articolo 25 del regolamento n. 1896/2006 prevede quanto segue:

«1. Le spese di giudizio combinate dell'ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile
ordinario avviato a seguito dell'opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.
2. Ai fini del presente regolamento, le  spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale».
15 L'articolo 26 di tale regolamento stabilisce quanto segue:
«Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».
16 L'allegato I di detto regolamento contiene il modulo A, intitolato «Domanda d'ingiunzione di pagamento europea».
17 Il punto 7 delle istruzioni, intitolate «Guida alla compilazione del modulo», di cui all'allegato I del medesimo regolamento, prevede quanto segue:
«Interessi. Qualora siano richiesti interessi, occorre specificarli per ciascun credito (…) conformemente ai
codici indicati nel modulo (…). Se sono richiesti interessi fino alla sentenza dell'organo giurisdizionale,
l'ultima casella [al] deve rimanere vuota (…)».
Il modulo E per emettere un'ingiunzione di pagamento europea è riportato all'allegato V del
regolamento n. 1896/2006.
Il diritto polacco Secondo l'articolo 187, paragrafo 1, del codice di procedura civile, nei procedimenti relativi a diritti
patrimoniali, la domanda deve contenere il valore dell'oggetto della controversia, a meno che tale oggetto
corrisponda all'importo pecuniario indicato.
20 L'articolo 130, paragrafo 1, del codice di procedura civile determina le conseguenze della presentazione
di una domanda affetta da vizi formali. In forza di tale disposizione, in via generale, il giudice invita il
ricorrente, pena il rigetto dell'atto, alla rettifica, al completamento o al pagamento dei diritti relativi al
medesimo entro una settimana.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
21 Il 23 febbraio 2011 la sig.ra Szyrocka, residente in Polonia, ha presentato al giudice del rinvio una
domanda diretta ad ottenere un'ingiunzione di pagamento europea contro la SiGer Technologie GmbH, con
sede a Tangermünde (Germania).
6
22 Nell'esaminare detta domanda, il giudice del rinvio ha notato che essa non rispettava taluni requisiti
formali, previsti dal diritto polacco, e, segnatamente, ha rilevato che essa non precisava, come prescritto
dal diritto polacco, il valore dell'oggetto della controversia espresso in valuta polacca, sì da consentire il
calcolo delle spese di giudizio. Risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che la sig.ra Szyrocka ha indicato,
nel modulo della domanda d'ingiunzione di pagamento europea, l'importo del capitale espresso in Euro.
Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che la sig.ra Szyrocka, in tale modulo, ha dichiarato di richiedere il
pagamento degli interessi a decorrere da una data determinata fino al giorno del pagamento del capitale.
23 Tutto ciò considerato, il Sąd Okręgowy we Wrocławiu ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'articolo 7 del [regolamento n. 1896/2006] debba essere interpretato nel senso che:
a) disciplina in modo esauriente tutti i requisiti cui deve rispondere la domanda d'ingiunzione di pagamento
europea, o nel senso che
b) definisce soltanto i requisiti minimi di tale domanda, mentre, per le questioni non trattate da questa
disposizione, ai requisiti formali della domanda occorre applicare la legislazione nazionale.
2) In caso di soluzione affermativa della [prima] questione [lettera b)], se nella situazione in cui la domanda
non soddisfi i requisiti formali previsti dalla legislazione dello Stato membro (per esempio, ove manchi la
copia, destinata alla controparte, della domanda oppure se non è indicato il valore dell'oggetto della
controversia), la richiesta al ricorrente di integrare la domanda debba avvenire conformemente alla
normativa nazionale, come previsto dall'articolo 26 del regolamento n. 1896/2006 oppure ai sensi
dell'articolo 9 del medesimo regolamento.
3) Se l'articolo 4 del regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che le caratteristiche
del credito pecuniario elencate in tale disposizione, cioè “lo specifico importo” e l'esigibilità del credito al
momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, debbano intendersi
riferite esclusivamente al credito principale o se siano da riferirsi anche al credito degli interessi per
ritardato pagamento.
4) Se una corretta interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 sia
da intendersi nel senso che, nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro di origine non preveda
l'aggiunta automatica degli interessi, nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è possibile
esigere, oltre al credito principale:
a) tutti gli interessi, inclusi i cosiddetti interessi “aperti” (calcolati dal giorno della loro esigibilità, indicato
con una data ben precisa, fino al giorno non precisato del pagamento, per esempio “dal 20 marzo 2011 al
giorno del pagamento”);
b) soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa,
fino al giorno di presentazione della domanda oppure sino al giorno di emissione dell'ingiunzione;
c) soltanto gli interessi calcolati a partire dal giorno della loro esigibilità, indicato con una data ben precisa,
fino al giorno di presentazione della domanda.
5) In caso di soluzione affermativa alla [quarta] questione [lettera a)] in che modo, ai sensi del regolamento
n. 1896/2006, debba essere formulata la decisione relativa all'inserimento di tali interessi nel modulo
dell'ingiunzione di pagamento.
6) In caso di soluzione affermativa alla [quarta] questione [lettera b)], è in questione chi debba indicare
l'importo degli interessi, se ciò competa, quindi, al ricorrente o al giudice d'ufficio.
7) In caso di soluzione affermativa alla [quarta] questione [lettera c)], se il ricorrente abbia l'obbligo di
indicare nella domanda l'importo degli interessi calcolati.
8) Ove il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno di presentazione della
domanda, se tale calcolo debba essere eseguito dal giudice d'ufficio o se quest'ultimo debba invitare la
parte a completare i dati mancanti della domanda come previsto dall'articolo 9 del regolamento n.
1896/2006».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
24 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 7 del regolamento n. 1896/2006 debba
essere interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda d'ingiunzione di
pagamento europea deve rispettare o nel senso che esso definisce soltanto i requisiti minimi di tale
domanda, mentre la legislazione nazionale disciplina tutti gli altri requisiti formali non previsti da tale
disposizione.
25 Per rispondere a tale questione, occorre riferirsi sia alla lettera dell'articolo 7 del regolamento n.
1896/2006, sia all'economia ed allo scopo di tale regolamento.
26 Innanzitutto, si deve ricordare che l'articolo 7 di tale regolamento contiene una serie di requisiti relativi
al contenuto ed alla forma di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea. Invero, esso disciplina,
segnatamente, il requisito della proposizione di una domanda siffatta mediante un modulo standard, gli
elementi costitutivi della medesima, la dichiarazione del ricorrente circa la veridicità delle informazioni
fornite in tale domanda, la possibilità di manifestare la propria contrarietà al passaggio al procedimento
civile ordinario, nonché le modalità di sottoscrizione della domanda in parola.
27 Si deve constatare che dalla lettera di detto articolo non emerge alcun elemento che consenta di trarre
la conclusione che gli Stati membri possono imporre liberamente requisiti ulteriori, previsti dalla loro
legislazione nazionale, in relazione alla domanda d'ingiunzione di pagamento europea.
28 Infatti, come risulta chiaramente dai paragrafi 2, lettera c), 3, 5 e 6 dell'articolo 7 del regolamento n.
1896/2006, quando tale disposizione autorizza gli Stati membri a disciplinare taluni specifici aspetti dei
requisiti che una domanda d'ingiunzione di pagamento europea deve rispettare in base alla loro
legislazione nazionale, essa lo prevede espressamente. Al contrario, in tale articolo non figura alcun altro
riferimento espresso o implicito che consenta, in via generale, l'imposizione di requisiti ulteriori, previsti
dalla legislazione nazionale degli Stati membri.
29 Inoltre, tale interpretazione letterale è suffragata dall'economia del regolamento n. 1896/2006. A tal
proposito, si deve sottolineare che, da un lato, come risulta dal considerando 16 di tale regolamento, il
giudice adìto deve esaminare la domanda d'ingiunzione di pagamento europea unicamente sulla base delle
informazioni ivi contenute. Dall'altro, nemmeno gli articoli 2‑4 e 6 di detto regolamento, che apportano
precisazioni in merito a taluni requisiti ai quali è assoggettata l'emissione dell'ingiunzione di pagamento
europea, prevedono la possibilità d'imporre requisiti ulteriori sulla base della legislazione nazionale degli
Stati membri. Per giunta, secondo l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, soltanto
il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 2‑4, 6 e 7 del medesimo comporta il rigetto della
domanda d'ingiunzione di pagamento europea.
30 Infine si deve ricordare che, come risulta dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n.
1896/2006, quest'ultimo intende in particolare semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti
per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati. Come preannunciato ai
considerando 8, 10 e 29 di detto regolamento, quest'ultimo, benché non sostituisca né armonizzi i
meccanismi nazionali di recupero dei crediti non contestati, al fine di realizzare tale obiettivo, istituisce un
meccanismo uniforme per il recupero di crediti siffatti, che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i
debitori in tutta l'Unione.
31 Orbene, detto obiettivo sarebbe compromesso qualora gli Stati membri potessero prescrivere nella loro
legislazione nazionale, in termini generali, requisiti aggiuntivi che la domanda d'ingiunzione di pagamento
europea dovrebbe rispettare. Simili requisiti, infatti, implicherebbero non soltanto l'imposizione, nei diversi
Stati membri, di condizioni diversificate per una domanda siffatta, ma comporterebbero altresì un aggravio
della complessità, della durata e dei costi del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.
32 Pertanto, soltanto l'interpretazione a tenore della quale l'articolo 7 del regolamento n. 1896/2006
disciplina in modo esauriente i requisiti che una domanda d'ingiunzione di pagamento europea deve
rispettare garantisce il rispetto dell'obiettivo di detto regolamento.
33 Per quanto riguarda, più particolare, la questione se il giudice nazionale, in circostanze analoghe a quelle
in esame nel procedimento principale, possa invitare il ricorrente a completare la domanda d'ingiunzione di
pagamento europea affinché essa riporti il valore dell'oggetto della controversia espresso in valuta polacca,
sì da poter calcolare le spese di giudizio, si deve constatare che tale giudice può richiamarsi, a tal fine,
all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, secondo il quale l'importo delle spese di giudizio
è stabilito in conformità della legislazione nazionale.
34 Al riguardo si deve sottolineare che, dato che i meccanismi nazionali di recupero di crediti non contestati
non sono stati armonizzati, le modalità procedurali di determinazione dell'importo delle spese di giudizio
rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell'autonomia
processuale di questi ultimi, purché siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 25 di tale regolamento.
Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe
assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non devono rendere in pratica impossibile o
eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività) (v., in
tal senso, sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
35 Ne consegue che il giudice nazionale, in linea di principio, può procurarsi liberamente l'informazione
relativa al valore dell'oggetto della controversia in base alle modalità previste dal suo diritto nazionale,
purché i requisiti procedurali connessi alla determinazione delle spese di giudizio non comportino né un
prolungamento eccessivo del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento né il rigetto della
domanda di un'ingiunzione siffatta.
36 In tali condizioni, si deve rispondere alla prima questione posta dichiarando che l'articolo 7 del
regolamento n. 1896/2006 dev'essere interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti
che la domanda d'ingiunzione di pagamento europea deve rispettare. In forza dell'articolo 25 di tale
regolamento e nel rispetto dei requisiti in esso contenuti, il giudice nazionale può liberamente determinare
l'importo delle spese di giudizio in base alle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali
modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto
interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal
diritto dell'Unione.
Sulla seconda questione
37 Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non si deve rispondere alla seconda questione.
Sulle questioni terza e quarta
38 Con le sue questioni terza e quarta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 4 e 7, paragrafo
2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che il
ricorrente possa richiedere, nell'ambito della domanda d'ingiunzione di pagamento europea, gli interessi
per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del pagamento del capitale.
39 In limine, si deve ricordare che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 1896/2006, i crediti pecuniari
dei quali è chiesto il recupero nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento devono
essere di uno specifico importo ed esigibili, mentre l'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento
dispone che, qualora siano richiesti interessi sul credito, la domanda d'ingiunzione di pagamento deve
indicare il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti.
40 Per quanto riguarda, da un lato, la questione se gli interessi richiesti nell'ambito del procedimento
europeo d'ingiunzione di pagamento debbano essere di uno specifico importo ed esigibili ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento n. 1896/2006, si deve constatare che l'interpretazione letterale di tale
articolo non fornisce indicazioni precise al riguardo, in particolare in quanto tale disposizione si riferisce, in
termini generali, ai «crediti pecuniari» che possono essere richiesti nell'ambito di un procedimento
europeo d'ingiunzione di pagamento.
41 Si deve tuttavia sottolineare che dal contesto in cui tale disposizione s'inserisce, e segnatamente dalla
lettura congiunta di quest'ultima e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento, risulta che i
requisiti dello specifico importo e dell'esigibilità del credito ivi indicato non riguardano gli interessi.
42 Come rileva correttamente la Commissione europea, infatti, nessuna disposizione del regolamento n.
1896/2006 richiede al ricorrente di indicare, nella sua domanda d'ingiunzione di pagamento europea,
l'importo esatto degli interessi. In particolare, l'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento
prevede unicamente, qualora siano richiesti interessi sul credito, che occorre indicare il tasso d'interesse ed
il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti, circostanza del resto rispecchiata nel modulo di
domanda d'ingiunzione di pagamento europea di cui all'allegato I di detto regolamento.
43 Dall'altro lato, per quanto riguarda la questione se detto articolo 7, paragrafo 2, lettera c), osti alla
domanda d'interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del
pagamento del capitale, si deve sottolineare che, se è vero che tale articolo non richiede sia indicato
l'importo degli interessi nella domanda d'ingiunzione di pagamento, esso non precisa nemmeno la data
fino alla quale tali interessi possono essere richiesti.
44 In tali circostanze, si deve interpretare detta disposizione segnatamente alla luce dello scopo del
regolamento n. 1896/2006, il quale, come indicato al punto 30 della presente sentenza, non è soltanto
quello di istituire un meccanismo semplice, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non
contestati, ma è altresì quello di ridurre i costi di un procedimento siffatto.
45 Al riguardo, si deve sottolineare che un'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento n. 1896/2006 che privasse il ricorrente della possibilità di richiedere gli interessi maturati fino
alla data del pagamento del capitale non corrisponderebbe all'obiettivo suddetto. Infatti, come rilevato
dall'avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, se la richiesta d'interessi dovesse limitarsi agli
interessi scaduti al tempo della proposizione della domanda d'ingiunzione di pagamento europea o a quello
dell'emissione di un'ingiunzione siffatta, il ricorrente potrebbe ottenere l'integralità degli interessi dovuti
fino alla data del pagamento del capitale soltanto attraverso una pluralità di successive domande, e cioè
attraverso una domanda iniziale per il capitale e gli interessi scaduti, seguita da una domanda per il
pagamento degli interessi residui, relativi al periodo di tempo intercorrente tra la proposizione della
domanda iniziale o l'emissione dell'ingiunzione di pagamento fino al pagamento del capitale.
46 Di conseguenza, si deve necessariamente constatare che un'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 2,
lettera c), del regolamento n. 1896/2006 che non consenta di richiedere gli interessi maturati fino alla data
del pagamento del capitale potrebbe aggravare la durata e la complessità del procedimento europeo
d'ingiunzione di pagamento e aumentarne i costi.
47 Del resto, un'interpretazione siffatta potrebbe dissuadere il ricorrente dall'avviare un procedimento
europeo d'ingiunzione di pagamento e persuaderlo a ricorrere invece a quei procedimenti nazionali che gli
consentono di ottenere l'integralità degli interessi. Se è pur vero che, come enunciato dal considerando 10
del regolamento n. 1896/2006, il procedimento istituito da tale regolamento costituisce soltanto un
meccanismo supplementare e facoltativo rispetto a quelli previsti dalla legislazione nazionale, tuttavia,
affinché esso rappresenti un'effettiva scelta per i creditori, questi ultimi devono poter essere in grado di
rivendicare attraverso tale procedimento i medesimi diritti che farebbero valere nei procedimenti nazionali.
48 Gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 non ostano quindi a che il
ricorrente richieda, nell'ambito dell'ingiunzione di pagamento europea, gli interessi maturati fino alla data
del pagamento del capitale.
49 Del resto, la validità di tale interpretazione non viene smentita per effetto degli argomenti dedotti dal
governo portoghese e dal governo del Regno Unito a favore di un'interpretazione di tali disposizioni per cui
gli interessi non possono essere richiesti per il periodo di tempo successivo all'emissione dell'ingiunzione di
pagamento.
50 Infatti, contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno Unito, la circostanza che le istruzioni
relative alle modalità di compilazione del modulo di domanda d'ingiunzione di pagamento europea, di cui
all'allegato I del regolamento n. 1896/2006, indichino soltanto, al punto 7, la possibilità di richiedere gli
interessi maturati fino alla data della decisione del giudice in merito ad una domanda siffatta, non può
privare il ricorrente della possibilità di richiedere altresì gli interessi maturati dopo tale data. Infatti, tali
istruzioni, benché possano indubitabilmente fornire un supporto per l'interpretazione di detto
regolamento, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, hanno un valore
meramente indicativo, non elencando, in modo esaustivo, tutte le ipotesi che in concreto potrebbero
verificarsi.
51 Inoltre, per quanto riguarda l'argomento del governo portoghese vertente sull'articolo 12, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento n. 1896/2006, si deve constatare che tale disposizione prevede che il
convenuto, nell'ingiunzione di pagamento europea, è informato dell'importo che deve corrispondere al
ricorrente. Orbene, il convenuto è informato di tale importo non soltanto qualora gli importi finali del
capitale e degli interessi siano indicati nell'ingiunzione di pagamento europea, ma altresì nell'ipotesi in cui
tale ingiunzioni indichi l'importo del capitale nonché il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale
tali interessi sono richiesti. Inoltre, un'interpretazione di detta disposizione che non consenta al ricorrente
di richiedere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale sarebbe contraria allo scopo di
tale regolamento, per i motivi esposti ai punti 44‑46 della presente sentenza.
52 Occorre aggiungere che le disposizioni del regolamento n. 1896/2006 non possono, di per sé, senza
fondamento nel diritto che disciplina il rapporto giuridico tra ricorrente e convenuto, costituire una base
normativa per la richiesta d'interessi maturati fino alla data del pagamento di tale credito. Infatti, dal
momento che il regolamento n. 1896/2006 disciplina esclusivamente gli aspetti procedurali del
meccanismo d'ingiunzione di pagamento, ogni questione relativa al diritto sostanziale, ivi compresa quella
del tipo di interessi che possono essere richiesti nell'ambito di tale procedimento, resta, in linea di
principio, disciplinata dal diritto applicabile al rapporto tra le parti dal quale è sorto il credito per cui è
causa.
53 Risulta dall'insieme delle considerazioni che precedono che si deve rispondere alle questioni terza e
quarta dichiarando che gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 devono
essere interpretati nel senso che non ostano a che il ricorrente richieda, nell'ambito della domanda
d'ingiunzione di pagamento europea, gli interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della
loro esigibilità e la data del pagamento del capitale.
Sulla quinta questione
54 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in qual modo debba essere
compilato il modulo d'ingiunzione di pagamento europea, di cui all'allegato V del regolamento n.
1896/2006, qualora sia ingiunto al convenuto il pagamento al ricorrente degli interessi maturati fino alla
data del pagamento del capitale.
55 In limine, si deve precisare che, in detto modulo, figura una casella orizzontale, intitolata «Interessi [dal
(...)]» che si interseca con tre colonne verticali, intitolate «Valuta», «Importo» e «Data
(giorno/mese/anno)».
56 Al riguardo si deve rilevare, come risulta dal considerando 11 del regolamento n. 1896/2006, che il
procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento dovrebbe basarsi, il più possibile, sull'utilizzo di moduli
standard per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati.
57 Orbene, dal momento che i moduli sono predisposti sulla base delle ipotesi più frequenti che possono
riscontrarsi in concreto, si deve necessariamente constatare che, in circostanze analoghe a quelle del
procedimento principale, in cui il modulo d'ingiunzione di pagamento europea non prevede espressamente
la possibilità d'indicare che il convenuto è tenuto a corrispondere al ricorrente gli interessi maturati fino
alla data del pagamento del capitale, il contenuto di detto modulo dev'essere adattato alle circostanze
particolari della fattispecie, affinché il giudice possa adottare una decisione siffatta.
58 Di conseguenza il modulo d'ingiunzione di pagamento europea dev'essere compilato in modo tale da
consentire al convenuto, da un lato, di distinguere senza dubbio alcuno la decisione a tenore della quale
deve corrispondere al ricorrente gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale e, dall'altro,
d'identificare chiaramente il tasso d'interesse nonché la data a partire dalla quale tali interessi sono richiesti. Purché tali requisiti siano rispettati, le modalità concrete relative alla modalità di compilazione di detto modulo possono essere determinate dal giudice nazionale.
59 A titolo esemplificativo, il giudice nazionale può indicare, nel modulo d'ingiunzione di pagamento
europea, la valuta nella colonna a ciò predisposta, il tasso d'interesse nella colonna intitolata «Importo»,
nonché, nella colonna «Data (giorno/mese/anno)», la precisazione che il convenuto è tenuto al pagamento
degli interessi a partire da un giorno determinato fino alla data del pagamento del capitale.
60 Di conseguenza, si deve rispondere alla quinta questione dichiarando che, qualora sia ingiunto al
convenuto il pagamento al ricorrente degli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale, il
giudice nazionale può liberamente determinare le modalità concrete per la compilazione del modulo
d'ingiunzione di pagamento europea, di cui all'allegato V del regolamento n. 1896/2006, purché il modulo
in tal modo compilato consenta al convenuto, da un lato, di distinguere senza dubbio alcuno la decisione a
tenore della quale deve corrispondere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale e,
dall'altro, d'identificare chiaramente il tasso d'interesse nonché la data a partire dalla quale tali interessi
sono richiesti.
Sulle questioni sesta, settima e ottava
61 Tenuto conto della risposta fornita alle questioni terza e quarta non è necessario rispondere alle altre
questioni sollevate.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, dev'essere interpretato nel
senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda d'ingiunzione di pagamento europea
deve rispettare.
In forza dell'articolo 25 di tale regolamento e nel rispetto dei requisiti in esso contenuti, il giudice nazionale
può liberamente determinare l'importo delle spese di giudizio in base alle modalità previste dalla sua
legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni
analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile
l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.
2) Gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 devono essere interpretati nel
senso che non ostano a che il ricorrente richieda, nell'ambito della domanda d'ingiunzione di pagamento
europea, gli interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del
pagamento del capitale.
3) Qualora sia ingiunto al convenuto il pagamento al ricorrente degli interessi maturati fino alla data del
pagamento del capitale, il giudice nazionale può liberamente determinare le modalità concrete per la
compilazione del modulo d'ingiunzione di pagamento europea, di cui all'allegato V del regolamento n.
1896/2006, purché il modulo in tal modo compilato consenta al convenuto, da un lato, di distinguere senza
dubbio alcuno la decisione a tenore della quale egli deve corrispondere gli interessi maturati fino alla data
del pagamento del capitale e, dall'altro, d'identificare chiaramente il tasso d'interesse nonché la data a
partire dalla quale tali interessi sono richiesti.
Avv. Antonino Sugamele

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