Trasporto aereo. Ritardo prolungato - Risarcimento. Quantificazione.
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sentenza 23 ottobre 2012, n. 581/10
I passeggeri che sbarcano tre ore dopo l'orario di arrivo previsto hanno diritto ad un risarcimento del danno analogo a quelli i cui voli sono stati completamente cancellati, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali. Il diritto dell'Unione (Regolamento CE n. 261/2004), infatti, prevede che, in caso di cancellazione del volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra 250 e 600 euro. Il principio fa applicazione di quanto stabilito nella sentenza Sturgeon del 19/11/2009, in cui i giudici di Lussemburgo hanno considerato che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria. Ovviamente, il ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo.
17-11-2012 15:18
Richiedi una Consulenza