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Dissenso dei condomini rispetto alle liti....
Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
Dissenso dei Condomini Rispetto alle Liti (art. 1132 c.c.) L’amministratore condominiale, nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall’art. 1130 del c.c., detiene la rappresentanza di tutti i partecipanti e può agire e resistere in giudizio sia contro i condomini che contro i terzi. Diversamente, qualora la materia oggetto della controversia esorbiti dalle sue ordinarie attribuzioni, sarà l’assemblea a deliberare di promuovere una lite o di resistere ad una domanda. Nell’ipotesi in cui un singolo condomino non condivida l’idea di adire la giustizia deve esprimere il suo dissenso secondo le forme previste dall’art. 1132 del c.c. Il condomino dissenziente può, ai sensi dell’articolo appena citato, estraniarsi dalla lite, separando la propria responsabilità da quella degli altri condomini per il caso di soccombenza del condominio. Questi deve rendere nota la propria volontà entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui ha avuto notizia della deliberazione. Tale termine è previsto a pena di decadenza. Per la manifestazione di tale dissenso non è prescritta l’adozione di forme solenni. È sufficiente, pertanto, che il singolo condomino esprima la propria volontà attraverso un semplice atto scritto, indirizzato all’amministratore mediante una raccomandata A.R. La ratio dell’art. 1132 del c.c. è quella di contemperare l’interesse del singolo condomino, che può esercitare il proprio dissenso rispetto alla lite, con quello del condominio che intende istaurare una controversia non necessariamente condivisa da ogni partecipante. In tema di dissenso alle liti, l’operatività dell’art. 1132 c.c. non va oltre l’esonero del condomino dissenziente dall’onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell’ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio; la norma lascia, tuttavia, immutato l’onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa (Cfr. Tribunale di Bologna, sez. III, 12.10.2007, n. 2618; Tribunale di Nola, sez. II, 07.10.2008). In tal modo il condomino dissenziente sarà esonerato dalle sole spese che il condominio, a causa della soccombenza in giudizio, dovrà versare alla controparte, mentre è obbligato a partecipare – pro quota – al pagamento delle spese che il condominio ha affrontato per la propria difesa e per l’instaurazione della controversia. In definitiva, il potere del condomino di estraniarsi, rispetto alla lite promossa, è previsto solo con riferimento alle conseguenze della soccombenza. A tal proposito, sia la giurisprudenza di legittimità che di merito hanno ribadito il principio secondo cui è nulla, e come tale impugnabile senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse, la delibera dell’assemblea che ponga le spese della lite anche (in proporzione della sua quota) a carico del condomino che abbia ritualmente notificato il proprio dissenso rispetto alla medesima lite (Cfr. Cass. Civ., sez. II, 08.06.1996, n. 5334; Tribunale di Bologna, 08.03.2001, n. 668). La separazione di responsabilità del condomino dissenziente ha valore solo nei confronti del condominio mentre è sterile di effetti rispetto ai terzi. Pertanto, anche il condomino dissenziente talvolta può essere costretto ad effettuare il pagamento alla parte vittoriosa, onde esercitare in seguito il proprio diritto di rivalsa nei confronti del condominio. In ultimo, qualora la lite, promossa per la conservazione di cose comuni, abbia un esito favorevole, anche il condomino dissenziente sarà tenuto a concorrere alle spese di giudizio che non è possibile ripetere dalla parte soccombente
Avv. Antonino Sugamele

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