Legge Pinto: risorse insufficienti.
La Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Ministero della Giustizia, l'11 luglio 2013, ha pubblicato una nota contenente alcune precisazioni in merito al pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti al contenzioso della legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto), per cui lo stesso Ministero è convenuto in giudizio e condannato ai sensi della stessa legge.
«L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili». Tuttavia, il relativo stanziamento a favore della Giustizia è stato effettuato, nel corso degli anni, in entità mai sufficiente né alla liquidazione dei decreti emessi nell'anno in corso né all'azzeramento del debito arretrato. Nel 2011 e nel 2012, ad esempio, lo stanziamento è stato pari a circa il 10% del debito accumulato.
La nota della Direzione generale afferma che, invece, nel 2013, per la priva volta, la Legge di bilancio ha stabilito a favore della Giustizia una assegnazione di fondi sul capitolo 1264, peraltro in quantità ancora del tutto insufficiente (50 milioni di euro) rispetto all'entità del debito (oltre 340 milioni di euro).
Sono le Corti di appello a liquidare gli indennizzi ... Quanto alle modalità di pagamento degli indennizzi, considerato l'elevato numero di condanne riportate dalla Giustizia nei contenziosi ex lege Pinto, il Dipartimento degli Affari della Giustizia sin dall'aprile 2005 ha delegato la liquidazione delle somme alle singole Corti di Appello, «in un'ottica di decentramento e decongestione». Insomma, spetta pertanto alla Corte di appello che emesso il decreto di condanna provvedere al pagamento degli indennizzi.
… ma non tutti. Infine, la nota precisa che resta a carico dell'Amministrazione centrale, con facoltà di delega, «il pagamento degli indennizzi indicati nelle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione e in quelle emesse dai giudici amministrativi in sede di giudizio di ottemperanza».
16-07-2013 09:47
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