Adesione allo scipero da parte dei docenti. Sciopero di durata inferiore alla giornata lavorativa. Le trattenute devono essere commisurate alla retribuzione oraria.
Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1302
L'art. 171 della legge n. 312 del 1980 prevede che, per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sullo stipendio devono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro, salvi i casi in cui risultino effetti superiori o più prolungati, per lavoro basato sulla interdipendenza funzionale dei servizi e degli uffici. Ciò detto, nell'ipotesi in cui dei docenti aderiscano a degli scioperi, interamente gravanti sul monte ore previsto per attività, connesse al funzionamento della scuola, senza, tuttavia, incidere sullo svolgimento dell'attività didattica, tenuto conto che la retribuzione dell'orario lavorativo globale è spalmata sull'anno solare, le trattenute devono necessariamente essere commisurate alla retribuzione oraria, nei modi di cui al primo comma del citato art. 171, con particolare riguardo a situazioni in cui i medesimi docenti hanno effettuato parte delle prestazioni lavorative previste per il giorno di riferimento.
08-03-2013 09:18
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