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Sentenza

Correlazione tra la situazione del richiedente e le condizioni del paese di orig...
Correlazione tra la situazione del richiedente e le condizioni del paese di origine per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 21 novembre 2012 – 2 aprile 2013, n. 7969
Presidente Salmè – Relatore De Chiara

Premesso in fatto

La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto dal sig. K.A.F. , di nazionalità togolese, avverso il diniego di protezione intemazionale disposto dalla competente Commissione territoriale il 20 maggio 2008.
La Corte ha ritenuto:
che, quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, non era dimostrata la correlazione tra la situazione specifica del ricorrente e le condizioni politiche, sociali e normative del Togo, atteso che dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal'impugnante davanti alla Commissione risultava che il medesimo aveva abbandonato il proprio paese non già in quanto perseguitato per ragioni razziali, politiche o religiose, bensì per sfuggire a un probabile arresto per un incendio che aveva provocato;
che, quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria, il Togo, come risultava dal sito internet del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it. era un paese relativamente sicuro, in cui non si registrava un collasso dell'apparato statuale, onde non era giustificato il timore che la vicenda personale dell'impugnante non potesse ricevere adeguato trattamento dalle autorità locali;
quanto alla protezione umanitaria, che i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari coincidono ormai, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, con quelli del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, nella specie, come già detto, insussistenti.
Il sig. K. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura.
Il Ministero dell'Interno si è difeso con controricorso.

Considerato in diritto

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello abbia negato al ricorrente il riconoscimento dello status di rifugiato senza compiere i necessari accertamenti sulla situazione interna del Togo, paese nel quale, secondo il rapporto 2011 di Amnesty International, il partito di opposizione U.F.C., in cui il ricorrente militava,era sottoposto a contestazioni e ad arresti dei suoi attivisti.
1.1. - Il motivo è inammissibile perché non è attinente alla ratio della decisione impugnata, la quale non ha escluso la obiettiva problematicità della situazione interna del Togo, ma ha escluso il nesso di tale situazione con la vicenda personale del ricorrente.
2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, premessa la definizione di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra, si sostiene che il ricorrente era appunto in possesso dei requisiti per il riconoscimento di tale qualifica, e si ribadisce quanto affermato nel rapporto di Amnesty International sulle persecuzioni nei confronti degli appartenenti al partito U.F.C..
2.1. - Il motivo è inammissibile perché non vi è contenuta l'articolazione di alcuna espressa censura nei confronti della sentenza impugnata.
3. - Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d'appello abbia escluso la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria basandosi sulle sole risultanze del sito www.viaggiaresicuri.it e senza tener conto del più volte indicato rapporto di Amnesty International.
3.1. - Il motivo è inammissibile perché non è attinente alla ratio della decisione impugnata, la quale ha escluso la sussistenza degli estremi per la protezione sussidiaria sul rilievo - del quale il ricorrente non si da minimamente carico — del mancato collassamento dell'organizzazione statuale del Togo, la quale poteva dunque essa stessa assicurare la dovuta protezione ai suoi cittadini.
4. - Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto, la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui afferma che non spetta al giudice, bensì al questore, riconoscere la protezione umanitaria negata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, e si lamenta che la Corte d'appello abbia "omesso la valutazione dell'istanza del ricorrente ai sensi del principio costituzionale espresso dall'art. 10 e. 3 Cost., nonché alla luce degli obblighi internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli derivanti dall'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali".
4.1. - Anche questo motivo è inammissibile.
L'affermazione che il potere di attribuire la protezione umanitaria spetti, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al questore e non al giudice non è, in realtà, decisiva nella motivazione della sentenza impugnata, in cui l'esclusione della protezione umanitaria è argomentata piuttosto con la considerazione (non fatta oggetto di censura) dell'assorbimento della medesima nella protezione sussidiaria. Le restanti critiche sono, poi, del tutto generiche.
5. - Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre spese prenotate a debito.
Avv. Antonino Sugamele

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