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Sentenza

Edilizia economica e popolare. Giurisdizione tra giudice amministrativo e ordina...
Edilizia economica e popolare. Giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario. Anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della P.A. non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato.
N. 02184/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01252/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2013, proposto da G. M e G. R., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Salvaggio, con domicilio presso pa Segreteria del Tar in Palermo, via Butera, 6;

contro

il Comune di Castrofilippo, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Trovato, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi 52;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 5 del 28/3/2013 notificata il 2/4/2013, con la quale si è ordinato ai ricorrenti, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, lo sgombero dell'immobile, occupato abusivamente, sito in Castrofilippo in via G. Bonsignore n. 3 - piano rialzato - int. 2 - di proprietà dell'IACP di Agrigento, assegnando il termine di giorni trenta dalla notifica.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrofilippo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto, preliminarmente, che sussistono i presupposti per l'adozione di una pronuncia succintamente motivata, atteso che il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, come deducono gli stessi ricorrenti.

Ed invero, la Corte di Cassazione, quale organo regolativo delle questioni di giurisdizione, ha recentemente precisato che, in tema di edilizia economica e popolare, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario, anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della P.A. non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato (Cassazione civile, Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623).

A maggior ragione si deve ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario quando, come nella specie, il privato occupi senza titolo l'alloggio e sia destinatario di un atto di intimazione al suo rilascio (C.S., Sez. V, 3 agosto 2012, n. 4441; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 7 novembre 2013 n. 2060; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 10 dicembre 2010, n. 2275, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 4491, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 18 ottobre 2012, n. 8618 e T.A.R. Abruzzo-Pescara, Sez. I, 15 maggio 2013 n. 273).

Infatti, sulla base del criterio del petitum sostanziale, è il giudice ordinario da ritenersi fornito della potestas iudicandi ogni qual volta il ricorrente ingiunto opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo più o meno plausibilmente opposto in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze, sanatoria), contrapponendosi all'atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio (C.S., Sez. V, 3.8.2012 n. 4441).

Peraltro, è la stessa Corte di Cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, ad aver stabilito che, in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr. Cassazione civile, Sez. UU., 7 luglio 2011, n. 14956);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con compensazione delle spese di lite anche in considerazione dell'indicazione contenuta nel provvedimento de quo circa la sua impugnabilità avanti al T.A.R.;

Ritenuto, da ultimo, che i ricorrenti con delibera n. 8 del 13.7.2013 sono stati ammessi dall'apposita commissione, in via provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto, al riguardo, che non sussistono i presupposti, ai sensi degli artt. 75 e 126 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per ammettere i ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, stante la rilevata manifesta inammissibilità dell'impugnativa;

Ritenuto, pertanto, che va revocata l'ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Revoca l'ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere

 		
 		
IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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