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Sentenza

I genitori di una bambina portartice di handicap citano il Comune per eliminare ...
I genitori di una bambina portartice di handicap citano il Comune per eliminare le barriere architettoniche alla scuola frequentata, al Municipio, alla villa e alla biblioteca. La competenza però è del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 28 maggio – 19 luglio 2013, n. 17664
Presidente Rovelli – Relatore Botta

Svolgimento del processo

La controversia concerne un'azione promossa dai genitori di una bambina affetta da gravi patologie ed invalida al 100%, nei confronti del Comune di Militello in Val di Catania, per ottenere dall'adito Tribunale di Caltagirone, Sezione staccata di Grammichele, la condanna dell'ente locale ad eseguire i lavori necessari per eliminare le barriere architettoniche impeditive dell'accesso della minore alla scuola frequentata, al palazzo municipale, alla villa e alla biblioteca comunale, nonché a dotare la minore medesima del banco speciale e degli arredi necessari per la sua vita scolastica e familiare e, infine, ad apprestare un assistente all'autonomia, oltre al risarcimento dei danni.
Il Comune, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, eccezione respinta dal giudice di merito con ordinanza del 28 marzo 2012, con rinvio della causa all'udienza del 10 ottobre 2012 per la prosecuzione del giudizio.
Di qui il ricorso a queste Sezione Unite da parte dell'ente locale per regolamento di giurisdizione, riaffermando l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo.

Motivazione

1. Il ricorso è fondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo alla luce di quanto disposto dall'art. 133, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.
2. Per quanto riguarda il servizio di sostegno scolastico e la congruità della relativa assistenza queste Sezioni Unite hanno già affermato il principio, che deve essere ribadito, secondo cui: “Le controversie relative al servizio di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e successive modificazioni), come inciso dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, concernendo provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in materia di pubblici servizi, come nella ipotesi (ricorrente nella specie) in cui, chiedendo l'aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore, si mette in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell'organiz-zazione del servizio” (Cass. S.U. n. 7103 del 2009; v. anche Cass. S.U. n. 1144 del 2007, secondo la quale “appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda avente ad oggetto il servizio di sostegno scolastico ai minori portatori di handicap (e l'eventuale risarcimento del danno alla persona derivante da un servizio insufficiente); lo stesso, infatti, non costituisce l'oggetto di un contratto di utenza di diritto privato tra l'istituto scolastico, obbligato alla prestazione, e i genitori del minore, ma è previsto dalla legge e consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola dell'obbligo”). Nel senso indicato si sono espresse anche Cass. S.U. n. 1147 del 2007 e Cass. S.U. n. 9954 del 2009.
3. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in ordine agli interventi edilizi di tipo strutturale (per l'eliminazione delle barriere architettoniche impeditive dell'accesso a locali pubblici) che gli attori hanno sollecitato nei confronti del Comune.
3.1. Si tratta, infatti, di controversie “aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio”, che a norma dell'art. 133, lettera f), del codice del processo amministrativo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Peraltro, queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare che: “Anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.) - allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata l'illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, come quella della gestione del territorio - compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei diritti vantati, al contemperamento o alla limitazione di tali diritti in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre, nonché all'emissione dei relativi provvedimenti cautelari che siano necessari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie e eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti” (Cass. S.U. n. 27187 del 2007).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione delle parti innanzi al TAR competente per territorio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rinvia, anche per le spese, le parti innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
Avv. Antonino Sugamele

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